Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 755 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 14/01/2011), n.755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V. (OMISSIS), A.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato SCALIA GEMMA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATTANEO PIETRO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ASSIC S.P.A. (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti Dott. D.T.D. e Dott. C.T.,

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DEL FRANCO GIORGIO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1734/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO –

Sezione 4^ Civile -, emessa il 15/11/2005, depositata il 05/07/2006,

r.g.n. 1281/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI ;

udito l’Avvocato SCALIA GEMMA;

udito l’Avvocato CILIBERTI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza depositata il 5 luglio 2006 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame proposto da A.L. e M.V. avverso la sentenza del tribunale della stessa citta’, che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale proposta dalle appellanti nei confronti della societa’ di assicurazione Generali spa;

rilevato che per la cassazione della sentenza di secondo hanno proposto ricorso le soccombenti, affidando l’impugnazione, illustrata anche con memoria, a quattro mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso la predetta societa’ di assicurazione, che, preliminarmente, ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso siccome tardivamente avanzate-considerato che, nella specie, contrariamente a quanto le ricorrenti assumono in memoria, devesi fare applicazione del principio, pacifico ormai nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. Sez. Un. n. 3668/95; Cass., n. 688/2006; Cass. n. 4785/2005), a mente del quale in tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall’1 agosto al 15 settembre, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso in applicazione del principio fissato dall’art. 155 cod. proc. civ., comma 1;

ritenuto che l’impugnazione per cassazione, trattandosi ricorso avanzato avverso sentenza di secondo grado notificata in data 13 settembre 2006, e’ tardiva, essendo essa stata proposta oltre il termine di decadenza di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., comma 2, dato che il ricorso e’ stata consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione in data 15 novembre 2006 e, quindi, al 61 giorno;

ritenuto, altresi’, che e’ del tutto generica l’eccezione di incostituzionalita’ della suddetta disciplina, quale adombrata in memoria e non altrimenti precisata neppure nella odierna discussione con l’indicazione delle norme che contrasterebbero con la legge fondamentale e con l’indispensabile riferimento alle norme della Costituzione;

osserva:

questa Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti in solido a pagare le spese del presente giudizio di legittimita’ nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido a pagare le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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