Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 755 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27510-2010 proposto da:

M.D., M.G., G.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che li rappresenta e difende

con procura notarile del Not. Dr. G.F. in TREVISO 79017

del 04/10/2010;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TREVISO;

– intimato –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato D’AYALA VALVA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di una serie di avvisi di accertamento emessi nei confronti di M.G., G.S. e M.D. con i quali venivano rettificate le dichiarazioni dagli stessi presentate per gli anni di imposta 2004 e 2005, elevando i redditi ivi dichiarati e recuperando IVA, IRPEF, IRAP, interessi e sanzioni, sulla scorta di indagini bancarie compiute sui loro conti correnti.

2. In primo grado le impugnazioni riunite venivano respinte, con decisione confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con la sentenza n. 52/05/09, depositata il 28.09.2009 e non notificata.

3. Il secondo giudice osservava che le controversie riunite avevano tratto origine dallo stesso pvc del 23.05.2005, relativo alla verifica fiscale generale per il periodo di imposta 2003 e dal verbale notificato alle parti in data 18.01.2006, relativo a violazioni della normativa tributaria ed antiriciclaggio di cui alla L. n. 197 del 1991; rimarcava, quindi, la accertata possibilità da parte di M.D. di agire come cointestatario o delegato sui conti correnti della ditta O.M.G. di proprietà dei genitori M.G. e G.S., nonchè la circostanza, accertata dall’Ufficio, che molti versamenti, sia in contanti che in assegni pagati al fornitore P.A. rientravano pressochè integralmente nei conti correnti dei tre contribuenti, confermando ciò la inesistenza delle corrispondenti operazioni. Rilevava, quindi, che le originarie pretese dell’Ufficio erano state notevolmente ridotte in ragione dell’esito del contraddittorio svolto con le parti in ragione della documentazione giustificativa fornita in merito a prelevamenti e versamenti, e che la sentenza di primo grado si era basata proprio sulla proposta dell’Ufficio del 01.08.2008, dalla quale si evinceva che l’Ufficio, anche successivamente all’emissione degli avvisi, aveva avuto un comportamento finalizzato alla determinazione oggettiva del reddito; osservava che i contribuenti non avevano dato prova della riconducibilità di tutti i movimenti bancari, di cui l’Ufficio aveva richiesto giustificazione, ad una attività diversa da quella esercitata.

Quanto alle difese articolate dalla parti a giustificazione ulteriore dei prelevamenti e dei versamenti ritenuti non giustificati dall’Amministrazione, la CTR ne aveva quindi escluso la rilevanza, anche con riferimento ai fondi che, a detta delle parti, sarebbero derivati da vincite al Casinò, sia per l’anno 2004 che 2005, rimarcando che tale conclusiva decisione prescindeva dalla lettera del Presidente del Casinò di Venezia, ritenuta, testualmente, “assolutamente non necessaria e quindi non considerata da questo Collegio” (fol. 15 della sent. imp.).

3. I contribuenti affidano il ricorso a sedici motivi, corredati da memoria ex art. 378 c.p.c.; l’Agenzia intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Preliminarmente appare necessario ripercorre la vicenda in esame.

A seguito di indagini bancarie che avevano coinvolto le posizioni di M.G. e G.S., quali contitolari al 50% dell’azienda coniugale O.G.M. e M.D., figlio degli stessi ed anche cointestatario o delegato sui conti correnti bancari dei genitori, erano stati accertati dall’Agenzia delle entrate prelevamenti e versamenti rimasti privi di riscontro e minori costi per operazioni inesistenti, ed erano state recuperate a tassazione quote di ammortamento non spettanti, con conseguente rettifica dei redditi di impresa dichiarati e computo dei maggiori tributi, oltre interessi e sanzioni.

1.2. Come si evince dalla sentenza impugnata, la CTP di Treviso, accogliendo in parte i ricorsi, con la sentenza n. 153/06/08, aveva determinato il maggiore imponibile in capo all’impresa coniugale di M.G. e G.S. in Euro 282.859,23 per l’anno 2004 ed in Euro 401.616,99 per l’anno 2005; in capo a M.D. in Euro 1.923.796,79 per l’anno 2004 ed in Euro 1.030.024,36 per l’anno 2005.

La CTR, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado.

2.1. Vanno quindi esaminati i motivi di ricorso.

2.2. Primo motivo – nullità della sentenza di appello – omessa pronuncia – error in procedendo – violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in ordine alla eccepita e domandata (in grado di appello) nullità della sentenza di primo grado (con rimessione della causa ai primi giudici) in quanto decisivamente basata sul contesto delle seconde memorie illustrative depositate dall’Agenzia delle entrate nel primo grado di giudizio per l’udienza di mero rinvio ed ai soli fini di una conciliazione extragiudiziale previamente “aderita” fissata per il 9 dicembre 2008, documentazione il cui deposito era precluso in quella fase e, comunque, tardivo rispetto al termine ultimo scaduto dieci giorni liberi prima della precedente udienza di trattazione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 34, 48 e 59, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La censura concerne l’utilizzo da parte del giudice di primo grado dei documenti allegati alle memorie depositate dall’Agenzia delle entrate in data 26 novembre 2008 e critica l’utilizzo della dichiarazione del Presidente del Casinò di Venezia e dei prospetti con i quali l’Agenzia aveva rideterminato gli importi accertati, sostenendo che la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza con la quale, per tali motivi, veniva invocata la declaratoria di nullità della decisione di primo grado.

2.3. Il secondo motivo ripropone la medesima doglianza, sottolineando che il deposito documentale in data 26 novembre 2008 avrebbe dovuto essere ritenuto tardivo anche qualora i venti giorni liberi fossero stati computati in relazione alla udienza del 9 dicembre 2008.

2.4. Terzo motivo – Nullità della sentenza di appello perchè priva del requisito contenutistico essenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma, 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., anche in rel. all’artt. 12 e ss delle preleggi ed agli artt. 1362 e ss c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Con tale doglianza i contribuenti deducono che la sentenza di appello è nulla perchè non dà conto della eccepita tardività della produzione documentale della Agenzia (v. sub 1.1. e ss).

2.5. Quarto motivo – Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 34, 48 e 59, anche in combinato disposto tra loro, con specifico riferimento alla erronea ed implicita pronuncia di rigetto delle sopra specificate domande di declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, formulate dagli appellanti contribuenti sul presupposto che detta pronuncia è stata decisivamente basata su memorie e documenti di cui era precluso il deposito e, comunque, tardivamente depositati, anche in relazione al principio di non contestazione ed alle mancate contestazioni, sul punto, dell’appellata Agenzia delle entrate, nonchè in quanto è la stessa sentenza di appello, nella parte confermativa delle statuizioni di merito dei primi giudici, ad essere basata sulle medesime allegazioni e risultanze illegittimamente acquisite al processo e, comunque, inutilizzabili ai fini della decisione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2.6. Quinto motivo – Omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo individuato nel tempo e nella legittimità del deposito da parte dell’Amministrazione delle seconde memorie illustrative, contenenti anche i termini di una proposta di conciliazione mai aderita e dei relativi allegati prospetti e documenti, tutti depositati in data 26.11.2008 per l’udienza del 9.12.2008.

2.7. I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno respinti perchè inammissibili, oltre che infondati.

2.8. Invero va rilevato che, nonostante la ampia e ripetitiva dissertazione, i motivi appaiono privi di autosufficienza, in quanto non riproducono il contenuto della documentazione, asseritamente prodotta oltre i termini dall’Amministrazione: il passaggio del ricorso ove vi è l’indicazione di tale contenuto, è il seguente “la resistente Agenzia allegava…: 1) copia invito conciliazione; 2) copia risposta del Casinò Municipale alla richiesta di informazioni dell’ufficio; 3) copia prospetti riepilogativi; 4) copia verbale di contraddittorio controfirmato dal difensore dei ricorrenti…” (fol. 71 del ricorso) e non riporta alcun elemento o stralcio contenutistico significativo della stessa, da cui potersi dedurre se lo stesso fosse innovativo rispetto alla contestazione formulata negli avvisi di accertamento e pregiudizievole per i contribuenti, laddove la CTR, al contrario, ha sottolineato che l’Ufficio si era impegnato ad accertare la loro effettiva capacità contributiva tanto da ridurre a favore dei contribuenti le originarie pretese ed ha espressamente escluso di essersi fondato sulla lettera del Presidente del Casinò per la decisione assunta.

2.9. I motivi appaiono, inoltre, privi di decisività alla luce del condiviso principio secondo il quale in tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado (Cass. n. 3661/2015).

2.10. A tale principio la CTR si è attenuta, esaminando nel merito la documentazione legittimamente acquisita al fascicolo processuale, anche ove tardivamente prodotta in primo grado, ed ha motivato circa la rideterminazione compiuta dalla CTP, con una statuizione che implicitamente rigetta la domanda di declaratoria di nullità della prima sentenza.

3.1. Sesto motivo – Nullità della sentenza di appello – error in procedendo e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 29, 33, 35 e 36, anche in combinato disposto tra loro, come della disciplina del giudizio e della sentenza di appello che richiama dette disposizioni, in punto di mancata separazione di giudizi, illegittimamente riuniti dai primi giudici, e di conseguente nullità della sentenza di primo grado, come in punto di mancata separata trattazione e decisione dei separati appelli proposti dai contribuenti, in ragione del difetto dei presupposti di legge per la discrezionale riunione e trattazione e decisione congiunta dai ricorsi prima e degli appelli poi, come della loro mancata separazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

3.2. Settimo motivo – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto legittima ed ammissibile la riunione dei processi avverso i differenti avvisi di accertamento e non avere proceduto alla separazione ed alla trattazione distinta.

3.3. I motivi sesto e settimo riguardano la denuncia di illegittima riunione dei ricorsi in primo grado; sono entrambi infondati e vanno respinti.

3.4. La CTR ha, infatti, dato corretta applicazione al principio secondo il quale, in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice ed ha natura ordinatoria, di guisa che risulta insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass. SSUU. n. 2245/2015).

D’altra parte il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. n. 15860/2014)

4.1. Ottavo motivo – Omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso quale è la sussistenza di una presunzione grave, precisa e concordante sulla avvenuta retrocessione dal P. ai signori M. e G. di quanto dal primo riscosso a pagamento delle fatture dallo stesso emesse che, a dire dell’Ufficio, sarebbero state oggettivamente inesistenti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

4.2. Nono motivo – Violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, oltre che delle corrispondenti disposizioni sull’accertamento presuntivo ai fini dell’IVA e delle ulteriori imposte e pretese contestate per il tramite degli avvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio, pure in combinato disposto tra loro e, quindi, della disciplina della prova per presunzioni semplici, pur con specifico riferimento ai requisiti della gravità, precisione e concordanza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La censura riguarda la statuizione secondo la quale molto del contante e degli assegni pagati a P.A. rientravano pressochè integralmente nei conti correnti dei signori M. e G., confermando la natura fittizia delle operazioni intercorse tra le parti.

4.3. Decimo motivo – Omessa o insufficiente motivazione su più fatti decisivi e controversi quali sono l’idoneità della perizia giurata presentata dai contribuenti a vincere la prova in ordine alla quantificazione dei costi per beni durevoli imputabili ai periodi di imposta considerati e, comunque, la dimostrazione della allegata incompatibilità tra i presunti maggiori ricavi accertati e la “capacità produttiva delle due imprese in esame” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). I contribuenti criticano il giudice di appello in quanto non ha illustrato le ragioni per cui ha escluso la rilevanza probatoria della perizia giurata, limitandosi alla formulazione di conclusioni apodittiche.

4.4. Undicesimo motivo – Omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso quale la inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali intercorse nei periodi di imposta in contestazione con la ditta P. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), laddove la stessa Agenzia avrebbe riferito di avere tratto questa presunzione da fatti, peraltro contestati, verificatisi nel 2001.

4.5. I motivi ottavo, nono ed undicesimo, concernenti i rilievi per operazioni inesistenti fatturate da P.A., possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili e vanno respinti.

Va infatti rilevato che, nonostante la CTR abbia illustrato gli elementi in base ai quali ha ritenuto valide, sul piano della precisione, gravità e concordanza, le presunzioni probatorie offerte dall’Ufficio in merito alla inesistenza della maggior parte delle operazioni concluse con il P., consistenti nella circostanza di fatto riscontrata più volte proprio negli anni in verifica 2004 e 2005 – e che non risulta contestata dai contribuenti -, che la maggior parte dei versamenti sia di contante che di assegni pagati al P. rientravano pressochè integralmente nei loro conti correnti, oltre che il comportamento dei contribuenti, improntato alla più assoluta confusione dei movimenti finanziari affluenti sui numerosi conti su cui operavano utilizzandoli sia per le attività aziendali che personali, i ricorrenti non hanno articolato i pur ampi motivi in modo autosufficiente e puntuale, sia perchè non hanno trascritto i passi dell’accertamento, da cui evincere una carenza probatoria non colta dalla CTR, sia perchè non hanno illustrato su quali argomenti difensivi la CTR non avrebbe svolto adeguatamente il suo compito motivazionale.

4.6. Anche il decimo motivo è carente sul piano dell’autosufficienza, in quanto lo specifico contenuto della perizia, sulla cui rilevanza probatoria avrebbe dovuto essere costruita la doglianza, è stato assolutamente pretermesso.

5.1. Dodicesimo motivo – Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35 e artt. 276 e ss c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo i ricorrenti la CTR ha errato perchè si è attestata sulla proposta dell’Ufficio, laddove avrebbe dovuto esaminare e valutare autonomamente le risultanze degli accertamenti bancari.

5.2. Il motivo è infondato. La CTR, sia pure condividendo le ultime conclusioni dell’Ufficio, le ha fatte proprie motivatamente, affermando che i contribuenti non avevano dato prova della riconducibilità dei movimenti finanziari per i quali l’Ufficio finanziario aveva richiesto giustificazione ad attività diverse da quelle imprenditoriali ed ha esaminato le diverse difese, in particolare escludendo che la documentazione prodotta da M.G. e G.S. fosse idonea a comprovare che i prelevamenti ed i versamenti in contestazione non fossero inerenti all’attività di impresa della O.M.G. e conseguenti al rimborso del prestito. La CTR ha inoltre rimarcato che le operazioni in contestazione afferivano sempre ad importi consistenti e erano fatte in contanti; ha quindi argomentato che i rilevanti versamenti non giustificati di M.D. non potevano essere fondatamente ricondotti nella quasi totalità a vincite al Casinò, così come i prelievi a spese personali e prelievi per giocare al Casinò.

6.1. Tredicesimo motivo – Nullità della sentenza per error in procedendo e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, e artt. 276 e ss c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Si lamenta che la CTR non abbia espresso una propria autonoma verifica e motivazione in ordine alle risultanze bancarie ed alle contestazioni basate sulla presunzione legale relativa e che abbia motivato in modo assertivo in merito alla inidoneità probatoria della destinazione dei prelievi e dei versamenti all’attività di impresa ed al prestito alla sorella M.A..

6.2. Quattordicesimo motivo – Motivazione insufficiente ed illogica su un fatto decisivo e controverso, quale l’esistenza di risultanze bancarie “non giustificate” e tali da poter basare l’accertamento di maggiori imponibili, ovvero l’inesistenza di prova contraria utile a vincere la relativa presunzione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

6.3. I motivi tredicesimo e quattordicesimo posso essere trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili per difetto di autosufficienza e vanno respinti perchè non sono illustrate, mediante adeguate trascrizioni, le difese già svolte e che non sarebbero state sufficientemente valutate.

7.1. Quindicesimo motivo – Omessa o insufficiente motivazione su più fatti o punti decisivi e controversi quali “l’ammontare e l’identità di ciascuna delle risultanze bancarie ingiustificate e quindi dei correlativi maggiori imponibili accertabili”, come e a fortiori, “la composizione, giustificazione analitica, modalità di computo e implicazione sulle pretese originariamente accertate degli importi globali dei maggiori imponibili rideterminati ed indicati per ciascuna annualità in cifra solo complessiva e per ciascun contribuente dalla immotivata sentenza di primo grado e dalla confermativa e parimenti immotivata sentenza di appello impugnata” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

7.2. Sedicesimo motivo – Nullità della sentenza di appello – error in procedendo mancanza del requisito contenutistico essenziale dell’atto-sentenza della concisa esposizione dei motivi della decisione e della distinta, analitica e motivata statuizione in ordine a ciascuna delle domande, pretese ed annualità e posizioni soggettive autonome e non sovrapponibili tra loro – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5646 del 1992, art. 36, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., anche in relazione agli artt. 12 e ss delle preleggi ed agli artt. 1362 e ss c.c., oltre che per l’evidente, grave e plurima violazione o falsa applicazione di tali discipline normative, anche in relazione alla disciplina dell’accertamento tributario ai fini dei tributi in contestazione, e specie tenuto conto che si tratta di una sentenza pronunciata su giudizi riuniti concernenti distinti atti impositivi e distinti soggetti di imposta (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

7.3. Anche gli ultimi due motivi sono inammissibili perchè privi di autosufficienza: da un lato espongono in modo ripetitivo un coacervo di doglianze, inestricabilmente avvinte, dall’altro risultano generici perchè le argomentazioni svolte sono prive di puntali riferimenti alla fattispecie concreta sottoposta al giudice, necessari a valutarne decisività e fondatezza.

8.1. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi sesto, settimo e dodicesimo ed inammissibili gli altri. Non si statuisce sulle spese, stante l’assenza dell’attività difensiva da parte della intimata Agenzia.

PQM

La Corte di Cassazione, – rigetta il ricorso, infondati i motivi sesto, settimo e dodicesimo ed inammissibili gli altri.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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