Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7549 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25585/2007 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO

GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato BONAIUTI Domenico,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto V.G. 1374/05 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

14/7/06, depositato il 05/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO GAMBARDELLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” F.C. ricorre per cassazione avverso il decreto in data 5 ottobre 2006 con il quale la Corte d’appello di Roma ha respinto la domanda di equa riparazione proposta, L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per l’asserita irragionevole durata della causa, per riconoscimento di trattamento pensionistico di guerra, intrapresa dal padre nel (OMISSIS) e, dopo la morte di questi, da lei riassunta;

causa conclusasi in primo grado con sentenza (di rigetto) della Corte dei conti del 14 gennaio 2004, avverso la quale essa F. aveva proposto appello, definito con sentenza 4 ottobre 2005. In motivazione del decreto qui impugnato, la corte romana ha considerato decaduta la F. dalla facoltà di far valere l’eccessiva durata del giudizio, per avere proposto la correlativa domanda ben oltre il termine semestrale perentorio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Ciò in quanto: all’udienza fissata per il 31 marzo 2008 nessuno era comparso e veniva dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso non notificato alla controparte; con ricorso in riassunzione 5 maggio 2006, il procuratore dell’istante aveva chiesto che la causa fosse rimessa sul ruolo e veniva fissata l’udienza del 7 luglio 2006; tale ricorso era stato, tuttavia, proposto oltre sei mesi dal momento in cui era divenuta definitiva la sentenza di appello della Corte dei conti del 4 ottobre 2005.

L’amministrazione intimata non si è costituita.

Osserva:

Con il primo motivo, la ricorrente, denunziando varie forme di violazione di legge, ascrive al giudice a quo di avere ritenuto definitiva la sentenza di appello della Corte dei conti, che tale in realtà non era in quanto teoricamente ancora soggetta a revocazione, costituente una possibile fase (impugnatoria) dello stesso precedente giudizio di cognizione.

Con il secondo motivo, denunziando violazione del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, e art. 742 c.p.c., in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 4, e motivazione contraddittoria, deduce che, avendo aderito alla domanda di riassunzione, la corte territoriale ha implicitamente revocato il precedente decreto di non luogo a provvedere e fatto rivivere l’originario ricorso depositato prima dello scadere del termine decadenziale di cui al rubricato art. 4.

Con un ultimo motivo, denunziata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, artt. 307, 308 e 181 c.p.c., in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 4, la ricorrente ritiene contrario al principio di eguaglianza che la medesima circostanza, vale a dire la mancata comparizione, nel giudizio di equa riparazione possa condurre a preclusione definitiva dell’esercizio di un diritto fondamentale quale quello previsto dall’art. 6 della Convenzione europea, mentre negli altri giudizi comporta la fissazione di una nuova udienza e, in caso di ulteriore mancata comparizione, la cancellazione dal ruolo e quindi, decorso il termine annuale, l’estinzione del giudizio.

Vulnerato risulterebbe anche l’art. 10 Cost., che a quella convenzione riconosce immediata precettività nell’ordinamento interno. In sostanza, la F. critica la decisione di non luogo a provvedere e ritiene applicabile anche in subiecta materia la disciplina prevista dagli artt. 181, 309 e 307 c.p.c., per le omologhe vicende patologiche del processo. Chiede, in subordine, a questa Corte di sollevare questione di illegittimità costituzionale.

La prima doglianza è manifestamente infondata in ragione della natura straordinaria del rimedio revocatorio che esclude il preteso rapporto di unicità tra il correlativo giudizio e quello precedente di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato. Anche perchè non è ipotizzabile – per il profilo che più direttamente qui viene in rilievo – che il termine di decadenza della L. n. 89 del 2001, sub art. 4, una volta inutilmente spirato (con il decorso del semestre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha chiuso il processo a quo), possa riaprirsi, e a tempo indeterminato, per effetto di un eventuale successivo ricorso per revocazione (vedi, in termini, Cass. n. 24358/2006).

Fondati appaiono i restanti motivi, seppure per ragioni giuridiche in parte diverse da quelle prospettate dalla ricorrente, ma rilevabili d’ufficio ex officio da questa Suprema Corte, derivando da elementi di fatto e giuridici enunciati nella motivazione della sentenza impugnata.

Il decreto cui fa riferimento la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, è, all’evidenza, un provvedimento contenente una pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda, o altro provvedimento che conclude il procedimento, mentre tale contenuto non può attribuirsi al decreto con il quale la Corte d’appello di Roma ha dichiarato “non luogo a provvedere”. Al riguardo, giova premettere che la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, nel regolare il procedimento per equa riparazione, fa esplicito rinvio all’art. 737 c.p.c., e segg., e, cioè, alle norme generali sui procedimenti in camera di consiglio nel cui ambito, com’è noto, non sono disciplinati gli effetti della mancata comparizione delle parti. Tale lacuna non può considerarsi colmata, per ciò che concerne il procedimento relativo all’equa riparazione, dalla disposizione dell’art. 3, comma 5, la quale, nel disporre che “le parti, hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in Camera di consiglio se compaiono”, si limita semplicemente a stabilire il diritto delle parti di essere sentite personalmente ove comparse in Camera di consiglio, ma di per sè non comporta che il procedimento debba comunque proseguire anche quando le parti in senso processuale (per il tramite, cioè, dei rispettivi difensori) si siano astenute dal comparire. La verifica, tuttavia, degli effetti conseguenti alla mancata comparizione delle parti (anche in considerazione del fatto che, in base allo schema processuale delineato dal legislatore, il giudizio per equa riparazione deve essere definito entro il termine di quattro mesi) non assume concreta rilevanza nel caso in esame, trattandosi non di stabilire se la corte d’appello investita di una domanda di equa riparazione debba provvedere nel merito del ricorso anche quando le parti non siano comparse nella camera di consiglio, quanto invece di accertare quale sia l’esatto contenuto del provvedimento della corte d’appello di Roma impugnato dal ricorrente.

Poichè in tale provvedimento non è contenuta alcuna indicazione idonea a chiarire quali siano le specifiche conseguenze che la corte territoriale ha inteso riconnettere all’espressione “non luogo a provvedere”, allo scopo di ricostruire il contenuto dell’atto è d’uopo ricercarne un inquadramento alla strega della disciplina generale del codice di procedura civile in tema di mancata comparizione e di inattività delle parti, pur nella consapevolezza che si tratta di una disciplina dettata per il processo ordinario di cognizione e non richiamata per i procedimenti camerali e, quindi, dei limiti insiti in simile operazione ricostruttiva. Alla stregua di tale premessa, sembra a questa Corte che l’impugnato provvedimento debba essere ricondotto – sia pure, si ripete, in via di mera assimilazione – non tra gli atti che riguardano l’estinzione del processo, ma tra quelli che attengono alla cancellazione della causa dal ruolo (vedi Cass. n. 16615/2003). Non sarebbe possibile, infatti, un riferimento all’art. 181 c.p.c., comma 2, il quale presuppone la comparizione all’udienza del convenuto. Non sarebbe ipotizzabile un rinvio all’art. 291 c.p.c., comma 3, il quale postula la rinnovazione non eseguita dell’atto introduttivo del giudizio, e neppure all’art. 307 c.p.c., comma 1, ove è presupposta la mancata costituzione delle parti (costituzione che nella specie, tenuto conto delle caratteristiche del procedimento camerale, deve considerarsi avvenuta con il deposito in cancelleria della copia originale del ricorso e del decreto notificato da parte del ricorrente). Il provvedimento di “non luogo a provvedere” della corte d’appello di Roma appare in realtà avvicinatale – con i segnalati limiti interpretativi – a un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo secondo la previsione dell’art. 181 c.p.c., comma 1, seconda parte, cui consegue la possibilità di riassunzione.

E allora, come bene intuisce la ricorrente, l’indagine va focalizzata sul provvedimento della corte territoriale che ha accordato la riassunzione del giudizio, disponendo la notifica alla parte pubblica di (nuovo) ricorso e pedissequo decreto di fissazione della (nuova) udienza camerale.

Tale riassunzione, considerando (come su precisato) l’anomala formula in precedenza adottata dalla corte alla stregua di un ordine di cancellazione della causa dal ruolo, risulta tempestiva, dovendo analogicamente applicarsi l’art. 307 c.p.c.. La riassunzione così ritualmente eseguita ha, quindi, avuto l’effetto di impedire ogni decadenza o preclusione e ha fatto salvi gli effetti sostanziali e processuali scaturenti dal tempestivo deposito del primo ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 2.

Considerati gli effetti conservativi della riassunzione davanti a sè del giudizio, la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere che quell’originaria vocatio in ius, costituita dal deposito del ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, aveva impedito la decadenza dall’azione di equa riparazione. In altri termini, l’originario deposito del ricorso, cui è stata data continuità attraverso rituale e tempestiva riassunzione davanti alla Corte d’appello primieramente adita, ha impedito la decadenza dalla domanda di equa riparazione, essendo intervenuta entro il termine di cui all’art. 307 c.p.c.. L’atto di riassunzione davanti allo stesso giudice, ritualmente notificato a norma del combinato disposto dell’art. 307 c.p.c., comma 1, artt. 166 e 170 c.p.c., e art. 125 disp. att. c.p.c., comma 2, ha ridato impulso a quell’originario processo, impedendo la decadenza dall’azione di equa riparazione. La ricorrente non procedette alla rinnovazione ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., notificando alla p.a. un atto di riassunzione, ma depositò un ricorso in riassunzione, che fu notificato alla Presidenza del Consiglio entro il termine previsto dall’art. 307 c.p.c., raggiungendosi in tal modo l’effetto riassuntivo. Ne deriva che erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, dovendo il termine di sei mesi previsto dall’art. 4 essere conteggiato in relazione al ricorso depositato in precedenza, sicuramente nei termini, e non al ricorso in riassunzione (vedi Cass. n. 16862/2004).

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

2.- Il Collegio condivide il contenuto della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato, quindi, deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame e anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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