Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7549 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare A. – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7862-2013 proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettiva mente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO GRANATA;

– ricorrenti –

contro

D.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA B.

CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato PIERO GUIDO ALPA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TOMASO GALLETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 724/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Baccaro Raffaella con delega, la

quale si riporta alle difese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha chiesto l’accoglimento del quinto motivo e il

rigetto dei restanti motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 29/12/2005 F.M. ha convenuto in giudizio D.M.I. chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato in data 30/3/1998 con il quale le aveva venduto la quota di sua spettanza sull’immobile sito il Genova, via Gropallo 4, sotto condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione dei comproprietari.

L’attore assumeva che l’acquirente si era resa inadempiente quanto all’obbligo di corrispondere il prezzo (Lire 350.000.000) entro 15 giorni dal mancato esercizio della prelazione, prezzo che, invece, non era stato mai pagato.

La convenuta, deduceva che la vendita costituiva un mero atto esecutivo di una precedente transazione, conclusa 11 giorni prima della vendita (ossia il 30/3/1998), per la definizione di un contenzioso, che al momento della transazione era ancora pendente tra le parti e aveva ad oggetto pretese risarcitorie della D.M.; precisava che con la transazione si prevedeva che la cessione dell’immobile avvenisse senza corrispettivo; opponeva il valore confessorio del riconoscimento, da parte del F. (nella precedente e pendente vertenza giudiziaria), del fondamento della tesi secondo la quale la cessione costituiva atto esecutivo della transazione.

Il F. con la memoria ex art. 180 c.p.c., formulava domanda subordinata di risoluzione della transazione.

Il Tribunale di Genova con sentenza del 24/1/2008, riteneva: che le difese del F. nel precedente giudizio avevano il valore di prova della tesi di parte convenuta in quanto vi era ammissione; che l’atto di cessione costituiva esecuzione del precedente accordo transattivo; che la domanda subordinata di risoluzione della transazione era infondata attesa la natura novativa della stessa.

Con l’appello il F.: contestava la valenza confessoria delle ammissioni del difensore; contestava l’interpretazione del contratto di vendita in quanto il giudice di prime cure non aveva considerato la clausola che prevedeva il pagamento del prezzo; aggiungeva che non v’era idonea motivazione sul rigetto della domanda di annullamento della transazione proposta in via subordinata.

La Corte di Appello con sentenza del 20/6/2012, dopo avere esplicitamente negato valenza confessoria agli scritti del difensore, li ha, tuttavia, ritenuti non irrilevanti ai fini della decisione e ha osservato che il valore probatorio della transazione, riconosciuto dal primo Giudice, si ricavava da un coacervo di elementi; a tal proposito faceva riferimento:

– al precedente giudizio, in relazione al quale era stata stipulata la transazione, dal quale erano emerse condotte pregiudizievoli del F. ai danni della D.M. (illegittima vendita della quota di usufrutto della D.M. spettante su un immobile, sfruttando una procura generale a lui rilasciata dalla D.M.);

– al rigetto, nel precedente giudizio, della domanda risarcitoria della D.M., rigetto fondato proprio sull’avvenuta transazione;

– al tenore letterale della transazione che, con effetto novativo, definiva tutte le pendenze insorte tra le parti con la quale si era previsto, quale corrispettivo, proprio la cessione per la quale invece il F. chiedeva, in questo giudizio, il pagamento che era invece rappresentato dal corrispettivo della cessione.

Infine, la Corte di Appello rilevava che la domanda di risoluzione della transazione era infondata in quanto il F. aveva già ottenuto la rinuncia alle pretese risarcitorie della D.M..

Pertanto la Corte di Appello rigettava l’impugnazione del F. e lo condannava, oltre alle spese processuali, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., liquidato in Euro 10.000,00.

F.M. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Isabella D.M. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento agli artt. 2697, 2730, 2731, 2733 e 2735 c.c.; lamenta inoltre il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.

Nella sostanza e in sintesi il ricorrente:

quanto alla violazione degli artt. 2730, 2731, 2733 e 2735 c.c., (norme di diritto sostanziale che disciplinano la confessione giudiziale e stragiudiziale) deduce che tali norme sarebbero state violate e falsamente applicate perchè non sussistono i presupposti sostanziali di una confessione;

– quanto alla violazione degli artt. 84, 125, 228 e 229 c.p.c., deduce che tali norme sarebbero state violate e falsamente applicate perchè, nel precedente giudizio, nel quale si sarebbe realizzata la confessione, il suo difensore non aveva il potere di rendere una confessione e non vi era stata una confessione spontanea (art. 229 c.p.c.) della parte.

La violazione dell’art. 2697 c.c., dal complessivo esame del motivo, risulta collegata alla tesi del ricorrente secondo la quale non sarebbe raggiunta la prova del valore confessorio degli elementi invece evidenziati dalla Corte di Appello in quanto irrilevanti (“neutri”) rispetto alla tematica di questo processo, nel quale si trattava di stabilire se, per effetto dell’atto di vendita e indipendentemente dalla transazione la D.M., dovesse comunque provvedere al pagamento precisato nell’atto di vendita, ovvero se l’assunzione di tale obbligo dovesse considerarsi “tamquam non esser e se le dichiarazioni del legale di esso ricorrente nel precedente processo costituissero affermazioni incompatibili con l’obbligo di pagare il prezzo concordato nel successivo contratto di vendita; in relazione a tali deduzioni denuncia il vizio di motivazione.

1.1 Il motivo è infondato sotto ogni profilo per le seguenti e assorbenti ragioni.

Le censure attinenti al malgoverno delle regole sostanziali e processuali in tema di confessione non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il giudice di appello ha esplicitamente dato atto che non era ravvisabile nè una confessione giudiziale, nè una confessione stragiudiziale, ma, ritenendo che le dichiarazioni del difensore non fossero prive di rilievo e valorizzando un coacervo di elementi (quali quelli richiamati nella parte di questa sentenza relativa alla esposizione dei fatti di causa e che qui si richiamano e sono da intendersi integralmente ritrascritti) ha correttamente basato il proprio convincimento in ordine al significato e agli effetti della transazione, idonei a precludere l’accoglimento della domanda attorea di pagamento del prezzo della successiva vendita nella quale il prezzo pattuito, meramente indicativo del valore della rinuncia, costituiva semplicemente il corrispettivo della rinuncia della D.M. a far valere pretese risarcitorie.

Pertanto la Corte di Appello ha fondato il suo convincimento su elementi probatori (v. supra) diversi dalla confessione giudiziale di parte attrice, ed espressamente assoggettati alla sua libera valutazione, nonchè sull’efficacia ammissiva (non confessoria) comunque attribuibile, nel più ampio quadro istruttorio, alle suddette dichiarazioni contenute negli atti.

La decisione è conforme alla giurisprudenza alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le dichiarazioni del procuratore degli attori, pur non potendo da sole essere poste a base della decisione, possono essere valutate dal giudice di merito unitamente ad altri elementi inferenziali emergenti dagli atti ma possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari, valutabili ai sensi ed alle condizioni dell’art. 2729 c.c. (tra le tante v. Cass. 18/3/2014 n. 6192; Cass. 8/5/2012 n. 7015; Cass. 16/10/2003 n. 1551; Cass. 18/4/2000 n. 4974).

Nell’ambito di questa complessiva valutazione gli elementi inferenziali sono stati ritenuti dimostrativi della natura novativa della transazione (peraltro chiaramente espressa in una clausola della transazione, clausola che il ricorrente trascrive in atto) e del fatto che il corrispettivo della cessione, infondatamente richiesto dal F., rivestiva, alla luce del tenore complessivo delle clausole della transazione, un valore meramente indicativo del valore della rinunzia alla pretesa risarcitoria azionata e azionabile (v. pag. 9 della sentenza appellata).

Tali valutazioni del giudice del merito in quanto ampiamente motivate e non illogiche (tenuto conto dell’evidente collegamento negoziale, non esplicitato, ma agevolmente desumibile dalla complessiva motivazione) tra la transazione e la formalizzazione della vendita non sono censurabili sotto il profilo del vizio di motivazione in questa sede di legittimità (cfr. Cass. 8/5/2012 n. 7015).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1321, 1351 e 1372 c.c. e il vizio di motivazione.

Il ricorrente sostiene che la transazione avrebbe avuto il valore di un preliminare di vendita e come tale sarebbe rimasta assorbita e superata dal successivo atto di vendita; che è errata l’interpretazione dei giudici del merito i quali le hanno attribuito un effetto traslativo immediato; che se avesse avuto tale effetto sarebbe nulla ai sensi della L. n. 47 del 1985 e la nullità sarebbe rilevabile di ufficio.

In ordine alla violazione dell’art. 1372 c.c. (il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso) non v’è una specifica argomentazione del ricorrente, ma dal contesto del motivo si desume che la censura sia diretta a dimostrare l’efficacia tra le parti del contratto di compravendita.

2.1 n motivo è, sotto ogni profilo, infondato per le seguenti ragioni.

La Corte di Appello ha dato atto delle espressioni letterali del contratto di transazione e attribuendogli effetto traslativo del diritto reale e non è dedotta la violazione dei criteri di interpretazione del contratto; pertanto l’assimilazione della transazione ad un contratto ad effetti obbligatori non attinge la ratio decidendi della sentenza, fondata, come detto, sull’interpretazione letterale, richiamata dal giudice di appello il quale ha evidenziato il contenuto letterale della transazione che qui, per quanto interessa, si riportano: “in corrispettivo alle rinunzie come sopra effettuate e in via transattiva il sig. F. trasferisce alla Dott.ssa D.M. la quota dell’appartamento… il sig. F. si impegna a tradurre in apposito rogito notarile il trasferimento già realizzato…”.

La nullità della transazione, quanto all’effetto traslativo di proprietà immobiliare per la mancanza delle dichiarazioni e allegazioni di cui alla L. n. 47 del 1985, non può essere valutata da questa Corte perchè il ricorrente non ha trascritto in ricorso, nè ha prodotto l’intero testo della transazione.

Va inoltre precisato, solo ad abundantiam, che la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 3, prevede la sanatoria della nullità contrattuale conseguibile attraverso un atto successivo di conferma, anche unilaterale, redatto nella stessa forma del precedente che contenga le dichiarazioni e allegazioni richieste, a pena di nullità e solo formalmente omesse nel contratto originario perchè sussistenti al tempo in cui lo stesso è stato stipulato; per effetto della conferma, gli effetti reali si producono ex tunc, ossia, a decorrere dalla stipulata transazione.

La successiva vendita (della quale non è nè dedotta, nè dichiarata la nullità, essendone stata richiesta solo la risoluzione per inadempimento) non può dirsi, con riferimento alla violazione dell’art. 1372 c.c., priva di effetti tra le parti, perchè, non risultando e non essendo neppure dedotto, che la transazione recasse firme autenticate, la successiva vendita con atto notarile si rendeva necessaria per formalizzare una vendita che, consentendo la trascrivibilità dell’avvenuto trasferimento del bene, rendesse opponibile anche ai terzi (in base alla normativa sulla trascrizione: v. artt. 2643, 1644 e 2645 c.c.) la già realizzata vendita sulla base del complessivo accordo delle parti, così dando piena attuazione alla volontà della parti come risultante dal contratto di transazione, posto l’evidente collegamento negoziale tra i due contratti (il secondo costituente mera attuazione del primo e adempimento degli obblighi con il primo assunti).

Il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in materia di preliminare seguito da successiva vendita è del tutto fuori tema in quanto la vendita non doveva ancora essere realizzata (come, invece in caso di preliminare), ma al contrario era già avvenuta e con effetto tra le parti, proprio in applicazione della regola di cui all’art. 1372 c.c., infondatamente ritenuta violata dal ricorrente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce genericamente la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e ss. sull’interpretazione del contratto e il vizio di motivazione.

Il ricorrente assume:

– che la Corte di Appello avrebbe attribuito prevalenza, quanto al trasferimento della proprietà, alla transazione invece che al successivo atto pubblico di vendita, valorizzando il comportamento successivo delle parti (il fatto che il F. abbia aspettato cinque anni dalla vendita per chiedere il pagamento del corrispettivo), in contrasto con il principio per il quale, nel caso di contratti che richiedono la forma scritta, il comportamento anche successivo delle parti non può costituire un consenso al di fuori dello scritto;

– che la transazione prevedeva solo l’obbligo del F. di trasferire l’immobile, con clausola aperta che non escludeva un pagamento aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’accordo transattivo;

– che il valore dell’immobile era ben superiore all’importo di Lire 350.000.000;

– che non v’era necessità di prevedere nella vendita l’obbligo di pagamento, invece, a dire del ricorrente, prevista.

3. Il motivo è del tutto infondato.

La Corte di appello ha ritenuto, con motivazione congrua e priva di vizi logici o giuridici, che il contratto di transazione era già traslativo della proprietà, sulla base del contenuto letterale della transazione, ritrascritto nella sentenza di appello nella parte di interesse che, come già rilevato al precedente punto 1.2 prevedeva che “in corrispettivo alle rinunzie come sopra effettuate e in via transattiva il sig. F. trasferisce alla Dott.ssa D.M. la quota dell’appartamento…il sig. F. si impegna a tradurre in apposito rogito notarile il trasferimento già realizzato.

Pertanto la Corte di merito ha utilizzato, nell’interpretazione del contratto (nella specie, la transazione che ha la forma

scritta richiesta dall’art. 1350 c.c.), il criterio letterale supportato da altri elementi confermativi.

Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe violato il criterio ermeneutico secondo il quale nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità, non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla sua conclusione.

Tale affermazione contrasta con la chiara ratio decidendi della sentenza, nella quale si è fatto riferimento al contenuto letterale della transazione, mentre l’ulteriore osservazione, secondo la quale, la recepita prospettazione è confortata dal comportamento tenuto dalle parti in causa, apparendo insostenibile che il F., prima di avviare il giudizio, abbia atteso ben cinque anni, è stata formulata esplicitamente “ad abbondanza” (secondo il tenore letterale dell’espressione utilizzata dalla Corte di Appello), di guisa che l’affermazione, da un lato, costituisce un mero “obiter dictum” come tale privo di rilevanza alcuna.

L’affermazione per la quale il valore dell’immobile era ben superiore all’importo di L. 350.000.000 costituisce una mera affermazione di parte neppure rilevante in quanto era espressamente previsto che proprio l’immobile dovesse costituire il corrispettivo della rinuncia e non erano previste ulteriori dazioni di denaro.

L’argomento secondo il quale non v’era necessità, nell’atto di vendita, di prevedere il pagamento di una somma di denaro a titolo di prezzo non attinge la ratio decidendi della Corte di Appello secondo la quale l’indicazione del prezzo assumeva un valore meramente indicativo della rinunzia alla pretesa risarcitoria azionata e azionabile, con ciò dimostrando di ritenere la Corte di Appello irrilevante la previsione dell’obbligo di un pagamento.

L’argomento del ricorrente, sotto altro profilo, si risolve nella pretesa di sostenere una propria interpretazione degli accordi contrastante con quella della Corte di Appello.

Sotto quest’ultimo profilo va osservato che il giudice del merito non è tenuto ad una esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte quando ha adeguatamente motivato il suo convincimento sulla base di un esame logico e coerente delle emergenze istruttorie ritenute per sè solo idonee a giustificarlo (cfr. Cass. 21/2/2013 n. 4346); nella specie la Corte di Appello ha interpretato la transazione sulla base del suo contenuto letterale, ha rilevato motivatamente che la vendita costituiva atto meramente esecutivo della precedente transazione (in questa sede si osserva che dalla sentenza la vendita risulta effettuata dopo solo 11 giorni dalla data della transazione), ha motivato la ragione della ritenuta irrilevanza della previsione di un prezzo e, infine ha ritenuto motivatamente che il F. aveva già ottenuto il corrispettivo della rinuncia costituito dal trasferimento del bene e che pertanto non aveva diritto ad ottenere anche un ulteriore corrispettivo.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1965, 1976, 1362 e 1363 c.c., nonchè il vizio di motivazione.

Il ricorrente censura come apodittica la motivazione in ordine alla natura novativa della transazione e sostiene che l’estinzione dei pregressi rapporti, diritti e pretese si sarebbe verificata solo a seguito dell’esatto adempimento delle obbligazione assunte con la scrittura privata la quale, in mancanza dell’esatto adempimento, farebbe rivivere il rapporto originario e aggiunge che l’inadempimento della D.M. sarebbe ravvisabile nella prosecuzione della causa civile risarcitoria già intentata e nel fatto che la D.M. ha omesso di rimettere le querele che si era impegnata a rimettere.

4.1 I motivo è infondato per le seguenti ragioni.

Non sussiste il dedotto vizio di motivazione in quanto la Corte di Appello ha motivato sulla natura novativa della transazione.

Infatti, a pagina 8 della sentenza, preliminarmente ha dato atto del tenore letterale del contratto di transazione dove si afferma che “in corrispettivo delle rinunce…e in via transattiva il F. Trasferisce alla Dott.ssa D.M. la quota…il sig F. si impegna a tradurre in apposito rogito notarile il trasferimento già realizzato con la precedente pattuizione…le parti convengono sul carattere novativo della presente scrittura di transazione e sulla consecutiva estinzione delle obbligazioni che ne hanno giustificato la stipulazione e sulla consecutiva estinzione delle obbligazioni che ne hanno giustificato la stipulazione”.

La Corte immediatamente dopo ha affermato che il tenore della scrittura è chiarissimo nel prevedere che il trasferimento della proprietà è già avvenuto con tale scrittura, trovando causa nella corrispettiva rinuncia della D.M. alle sue pretese risarcitorie e che la scrittura ha definito tutti i rapporti inter partes comunque radicati.

Ne discende che, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene del tutto infondatamente nel motivo, i canoni di interpretazione del contratto non sono stati violati e che, al contrario, dalla motivazione emerge con chiarezza che la

Corte di Appello ha tenuto conto della formulazione letterale (art. 1362 c.c.) integrata dal tenore complessivo delle pattuizioni (art. 1363 c.c.) e dalle ammissioni del suo difensore in altro giudizio.

Il ricorrente aggiunge che la natura non novativa si dovrebbe desumere dalla successiva clausola n. 8 che riporta quanto alla seguente frase: “Le parti convengono che a seguito dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nella presente scrittura privata di transazione le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia diritto”, ma, sostenendo tale tesi, incorre nello stesso vizio interpretativo che infondatamente ha attribuito alla Corte di Appello, pretendendo di interpretare il contratto alla luce di una formula contenuta, secondo lo stesso ricorrente, nel paragrafo 8 della scrittura e non considerando le clausole che lo stesso ricorrente a pagina 17 trascrive e afferma essere contenute nei paragrafi 4 e 5 della scrittura, secondo le quali gli oggetti della transazione erano: a) la rinuncia da parte della D.M. al risarcimento dei danni richiesti nel precedente giudizio e la rinuncia al risarcimento dei danni a lei causati dal reato oggetto delle querele; b) il trasferimento da parte del F. alla D.M., a titolo di corrispettivo, dell’immobile.

Il trasferimento dell’immobile, per i motivi già ampiamente esposti dalla Corte di Appello e che non sono nè illogici, nè contradditori, ha avuto effetto immediato e altrettanto deve affermarsi per le rinunce ai diritti ivi considerati in quanto non risultano apposte condizioni; pertanto la transazione aveva già prodotto i suoi effetti, indipendentemente da un asserito inadempimento degli obblighi assunti con la transazione medesima che riguardavano condotte conseguenziali (quali la formalizzazione in giudizio della rinuncia e la rimessione della querela) le quali non andavano ad incidere sugli effetti della transazione, già prodottisi e che consentivano in ogni caso al F., di opporre in giudizio l’avvenuta rinuncia nei giudizi risarcitori ancora pendenti in quanto non abbandonati.

Per contro, le dichiarazioni di cui al paragrafo 8 della transazione, sulle quali parzialmente si fonda il motivo di ricorso, non sono idonee a radicare i vizi lamentati in ricorso e, quanto alla motivazione, tendono a sostenere una motivazione difforme da quella del giudice di merito, inammissibile in questa sede, sulla base di una formulazione ambigua in quanto non tecnica (non assimilabile ad una condizione risolutiva dei suoi effetti), generica, non inserita nella sede sua propria delle pattuizioni di cui ai paragrafi 7 e 8.

5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c., e il vizio di motivazione in relazione alla statuizione con la quale la Corte di Appello, condannandolo al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ha attribuito all’attore una colpa grave per avere avviato un giudizio sostenendo una interpretazione dei patti e delle scritture palesemente difforme dal vero.

Il ricorrente a tal proposito osserva che una interpretazione delle norme o del contratto non può risultare contraria al vero e che una ricostruzione dei fatti può risultare all’esito di istruttoria non corrispondente a quella di una delle parti in causa.

5.1 Nel motivo, come delimitato dalle argomentazioni sostenute dal ricorrente, si è sostanzialmente censurata la violazione dell’art. 96 c.p.c., deducendosi la contraddittorietà della motivazione fondata su una interpretazione dei patti e delle scritture “difforme dal vero”.

La Corte di Appello, in particolare, ha esaminato, in motivazione, le tesi in fatto e in diritto sostenute dall’appellante nel processo di appello quanto all’effetto immediatamente traslativo della transazione (osservando che il tenore letterale della transazione era chiarissimo nel prevedere l’immediato trasferimento del bene) e alla natura novativa della stessa: a tale riguardo la Corte di Appello ha riportato il testo della clausola che prevedeva espressamente il carattere novativo della transazione osservando immediatamente dopo che “altrettanto incontestabile è che l’atto definisse tutti i rapporti inter partes comunque radicati con la conseguenza che…il corrispettivo della cessione di proprietà fosse proprio la rinuncia a fa valere le pretese risarcitorie” e ha concluso che “appare pertanto del tutto infondata la odierna pretesa del F., riproposta con il gravame, di vedersi riconoscere un pagamento, avendo egli già ottenuto la rinunzia della cessionaria a far valere pretese che lo avrebbero esposto a prevedibili consistenti esborsi”.

Il motivo è infondato alla luce dell’esame complessivo della motivazione che costituisce il presupposto in fatto della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della mala fede.

La Corte di Appello all’esito della motivazione, della ricostruzione dei fatti e dell’illustrazione dei motivi per i quali l’appello doveva ritenersi infondato ha affermato che è stata palesemente contraria al vero l’interpretazione dei patti e delle scritture posta a fondamento dell’azione giudiziaria intrapresa. Così pur sinteticamente motivando, la Corte di Appello ha ritenuto che le tesi dell’appellante, interpretative dei patti e delle scritture, proprio in quanto palesemente contrarie al vero si pongono al di fuori dell’ambito della colpa lieve per sconfinare nella colpa grave alla quale la Corte di Appello ha fatto esplicito riferimento (aggiungendo la frase cautelativa “quanto meno”) che, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, legittima appunto la condanna ivi prevista.

In conclusione la Corte di Appello ha formulato una motivata valutazione di merito sull’elemento soggettivo della responsabilità processuale aggravata corrispondente alla previsione normativa e per questo non sindacabile in questa sede di legittimità.

Il ricorrente, invece, propone una censura di tipo vuotamente formale, incentrata sul formalismo di una espressione (“interpretazione dei patti e delle scritture inter partes palesemente difforme al vero”), senza considerare che quella espressione costituisce solo la logica e non contradditoria conclusione della motivazione.

Nessuna censura è stata formulata in ordine all’elemento oggettivo e all’ammontare della liquidazione del danno. Ne discende il rigetto del motivo.

6. Pertanto il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

Il ricorso è stato notificato in data 22/3/2013 e pertanto sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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