Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7549 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 24/02/2022, dep. 08/03/2022), n.7549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4812-2021 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARTOLO STUDIALE;

– ricorrente –

contro

CA.FI., T.F.P., D.G.A.,

S.M.A., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17908/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2022 dal Presidente Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Palermo confermò la sentenza di primo grado di accoglimento di azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., proposta nei confronti di C.G..

Quest’ultimo propose avverso detta sentenza ricorso per cassazione. Con ordinanza n. 17908 di data 27 agosto 2020 questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso. Osservò la Corte di Cassazione, per quanto qui rileva, con riferimento al quarto motivo avente ad oggetto l’omesso esame di fatto decisivo e controverso rappresentato dal reale valore dei fondi trasferiti, che la censura era inammissibile in quanto diretta non già a censurare l’omissione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente”.

Ha proposto ricorso per revocazione C.G. sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia l’esistenza di errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4. Osserva la parte ricorrente che la Corte di Cassazione è incorsa in errore di fatto per non avere minimamente accennato, esaminando il quarto motivo del ricorso, alla problematica del quantum dell’oggetto del contendere. In particolare, posto che i beni da sottoporre ad azione revocatoria erano solo quelli di proprietà di C.S., e nella misura pari al 50% stante la comproprietà con il coniuge, il valore del prezzo di vendita da considerare ai fini della domanda ai sensi dell’art. 2901 c.c., è pari a Euro 52.500,00. Conclude nel senso dell’esistenza dell’errore percettivo non avendo la Corte di Cassazione vagliato la rilevanza delle discrasie nel giudizio di merito circa il valore dei beni.

Il motivo è inammissibile. In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (Cass. n. 3760 del 2018; n. 10466 del 2011). E’ esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. n. 31032 del 2019).

Con l’istanza di revocazione in esame non si denuncia l’omessa decisione del motivo di ricorso. Il ricorrente assume che il motivo sia stato deciso, ma denuncia che l’esame del motivo sia avvenuto senza valutare la rilevanza delle discrasie nel giudizio di merito circa il valore dei beni. In tal modo è denunciato un errore di giudizio.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 – quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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