Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7548 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 27/03/2020), n.7548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15831/2018 proposto da:

I.S., difeso dall’avv. Serena Brachetti del Foro di

Perugia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 284/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.

Fatto

CONSIDERATO

che

che la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 18 aprile 2018, ha rigettato il gravame di I.S., cittadino (OMISSIS), avverso l’impugnata ordinanza del tribunale che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

che il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione;

che il ricorso non risulta notificato ed è dunque inammissibile;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto difese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

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