Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7548 del 18/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 18/03/2019), n.7548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19470-2017 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 171, presso lo studio dell’avvocato

MILITERNI LUCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZUTI

GAETANO;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA SPA, in persona dell’amministratore delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE 162, C/O

ASSOCIAZIONE AVV.TI NIARCELLI-CECCARELLI, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLI GIORGIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, M.S., M.A.,

F.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 198/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata el 13/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

Con sentenza 654/2013 il Tribunale di Paola, in accoglimento di domanda avanzata da G.A., dichiarò M.A. esclusivo responsabile del sinistro avvenuto il (OMISSIS) sulla s.s. 18 in provincia di Cosenza, e, per l’effetto, lo condannò, in solido con M.S. e Aviva Italia SpA (rispettivamente effettivo proprietario dell’auto Audi A3 condotta dal M. e Compagnia assicuratrice per la rca), al risarcimento dei danni subiti dall’attore.

Con sentenza 198/2017 la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto G.A. ed M.A. parimenti responsabili, riducendo proporzionalmente l’importo da corrispondere a titolo risarcitorio; in particolare la Corte, tenendo conto delle risultanze dell’espletata CTU, ha accertato, a carico del M., la violazione degli artt. 141 e 142 C.d.S., per avere tenuto una velocità superiore al limite di 70 Kmh e per non avere regolato la propria condotta di guida avuto riguardo alle caratteristiche ed alle condizioni della strada; a carico, invece, del G. la violazione dell’art. 154 C.d.S., per avere, alla guida del ciclomotore Aprilia, compiuto la manovra di immissione sulla ss 18 senza dare la precedenza ai veicoli in marcia normale e senza essersi preventivamente assicurato di poterla effettuare in modo da non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.

Avverso detta sentenza G.A. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato anche da successiva memoria.

Aviva Italia Spa resiste con controricorso.

Diritto

RILEVATO

Che:

Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., degli artt. 141 e 142C.d.S., nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostiene che la Corte territoriale abbia errato nella ricostruzione della dinamica del sinistro, imputandogli una ingiusta e sproporzionata percentuale di corresponsabilità.

Il denunziato vizio motivazionale, dedotto secondo il vecchio paradigma dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non è in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014; nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato), ma si è limitato a contestare la conclusione cui era giunta la Corte in relazione alla dinamica del sinistro ed alla percentuale di corresponsabilità.

Il motivo è inammissibile anche in relazione alla denunziata violazione di legge, in quanto si risolve, sotto l’apparenza della detta violazione, in una critica in fatto alla dinamica del sinistro ed alla percentuale di responsabilità accertata dalla Corte territoriale; critica non consentita in questa sede.

Il motivo, in sostanza, involge la ricostruzione del fatto operata dal Giudice del merito, in ordine alla quale è precluso a questa S.C. ogni sindacato, a maggior ragione dopo la detta novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. S.U. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto -se scevri (come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle richiamate pronunzie delle Sezioni Unite- istituzionalmente riservati al giudice del merito (v., tra le tante, Cass. S.U. 20412/2015). In conclusione, pertanto, come detto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Salvo revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato relativamente al presente giudizio di legittimità (v. Delib. Cons. ord. Avv. Catanzaro 13 luglio 2017), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis; tale ulteriore importo non è dovuto, ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131, che ne prevedono la prenotazione a debito, da cui consegue la non debenza del pagamento anche dell’ulteriore importo ai sensi del detto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater; (conf. Cass. 7368/2017, secondo cui “in materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, ove sia rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio”; conf. Cass. 9538/2017; 18523/2014).

La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, ove ne restino confermate le relative condizioni giustificative, è riservata, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83, al giudice di merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente ordinanza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019

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