Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7547 del 29/03/2010
Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7547
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.A., N.L., R.M., con domicilio
eletto in Roma, Via Pinturicchio n. 21, presso l’Avv. ABBATE
Ferdinando Emilio, che le rappresenta e difende come da delega in
atti;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma
depositato il 17 ottobre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 10 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.A., N.L. e R.M. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto in parte il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con cui si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, per avere la Corte d’appello liquidato il risarcimento del danno tenendo conto solo in parte del tempo eccedente quello di ragionevole durata dei processo è manifestamente fondato in quanto, pur risultando dalla motivazione che il giudice ha ritenuto congrua la durata di anni tre del giudizio avanti al TAR, ha poi determinato in soli anni sette e non in anni sette e mesi otto il tempo eccedente tale termine, benchè il processo fosse iniziato nell’aprile del 1993 e deciso con sentenza il 10 dicembre 2003.
Il secondo motivo con cui si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, per avere il giudice del merito liquidato gli interessi solo a far tempo dalla data di pronuncia del decreto e non da quella di deposito del ricorso è anch’esso manifestamente fondato, posto che “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, non già a decorrere dalla sentenza, nonostante che prima della statuizione giudiziale il credito, che accede ad un’obbligazione riconducibile nell’ambito della previsione di cui all’art. 1173 c.c., di natura indennitaria e non risarcitoria, sia incerto ed il liquido” (Cassazione civile, sez. 1^, 12 settembre 2005, n. 18105).
Il terzo motivo di ricorso con cui si censura l’impugnata decisione in relazione alla liquidazione delle spese è assorbito dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.
L’accoglimento del primo e del secondo motivo comporta la cassazione dell’impugnata decisione. Non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti della somma di Euro 7.666,00, oltre agli interessi in misura legale dalla data del ricorso alla Corte d’appello al saldo, Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuna delle tre ricorrenti della somma di Euro 7.666,00, oltre interessi dalla data del ricorso introduttivo al saldo, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1,190,00 di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge e di quelle della fase di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010