Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7547 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13817 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

C.L., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv.to Vito D’Ambra e dall’Avv.to Corrado

Morrone, elettivamente domiciliata presso lo studio legale del

secondo difensore, in Roma, Viale XXI Aprile n. 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Nonchè

Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II Milano, in persona

del Direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 6050/30/2014, depositata in data 20

novembre 2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 6050/30/2014, depositata in data 20 novembre 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettava l’appello principale proposto da C.L. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e accoglieva parzialmente quello incidentale proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 207/16/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla suddetta contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.f. di (OMISSIS), aveva contestato nei confronti di quest’ultima maggiore reddito imponibile, ai fini Irpef, add. reg., Irap e Iva, contributi previdenziali, oltre sanzioni, per gli anni 2006-2008;

– in punto di fatto dalla sentenza impugnata emerge che: 1) a seguito di p.v.c. della G.d.f. di (OMISSIS), l’Ufficio, con gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), aveva contestato nei confronti di C.L., un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, add. reg., Irap e Iva, contributi Inps, oltre sanzioni, per avere quest’ultima, negli anni 20062008, posto in essere abitualmente operazioni di vendita di capi di abbigliamento, attraverso il portale (OMISSIS), pur non essendo titolare di partita Iva, omettendo di sottoporre a tassazione i ricavi derivanti da tale attività; 2) avverso gli avvisi di accertamento la contribuente aveva proposto separati ricorsi alla CTP di Milano che, con sentenza n. 207/16/13, previa riunione, li aveva accolti parzialmente (per l’anno 2006 annullando le riprese ai fini Inps e Irap e confermando l’atto impositivo, per l’anno 2007, riducendo i ricavi e annullando le riprese ai fini Irap e Inps e, per l’anno 2008, annullando in toto l’accertamento); 3) avverso la sentenza di primo grado, la contribuente aveva proposto appello principale e l’Agenzia appello incidentale;

– in punto di diritto, la CTR – nel rigettare l’appello principale della contribuente e accogliere parzialmente l’appello incidentale dell’Ufficio confermando i ricavi accertati per gli anni 2007-2008 – ha osservato, per quanto di interesse, che: 2) era priva di pregio l’eccezione di carenza di motivazione della sentenza di primo grado avendo la CTP chiaramente, seppure sinteticamente, esplicitato l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione; 3) la acclarata esistenza – in base alle stesse dichiarazioni, con valenza confessoria, rese dalla contribuente ai verificatori – di un magazzino e di una gestione in nero degli acquisti di capi di abbigliamento dal titolare di un outlet monzese, con successiva rivendita, in assenza di una regolare tenuta della contabilità, conferivano legittimità all’operato accertamento dell’Ufficio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2; 4) la contribuente – secondo la quale erroneamente l’onere probatorio ex art. 2697 c.c., doveva ricadere a carico dell’Ufficio – non aveva integrato, neanche in grado di appello, la carente documentazione prodotta in sede di prime cure, proponendo solo delle “stime” per chiedere, tra l’altro, una “riduzione del 30% sia dell’ammontare dei ricavi che dei corrispondenti costi”; 5) era infondata, in assenza di alcun riscontro specifico, l’eccezione della contribuente, quanto all’elenco vendite, di avere venduto per il 2007 oggetti usati “molto probabilmente acquistati originariamente ad un prezzo ben più elevato”; 6)nell’assenza di una contabilità regolarmente tenuta era da ritenersi legittimo l’accertamento induttivo dell’Ufficio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a) e c); 7) era fondato l’appello incidentale dell’Ufficio quanto ai ricavi accertati negli anni 2007 e 2008, non essendo dimostrati i presupposti fondanti il ridimensionamento disposto dalla CTP ovvero l’inesistenza del magazzino e la cessazione di fatto dell’attività nel 2006; 8) non potevano essere accolti i motivi di appello incidentale dell’Ufficio sia con riguardo ai contributi Inps, essendo circostanza incontestata lo svolgimento da parte della contribuente della propria attività a tempo indeterminato come dipendente della Prodata s.r.l. che, con riguardo alla ripresa ai fini Irap, non essendo configurabile in capo alla contribuente il presupposto impositivo della “organizzazione di capitali e lavori altrui” per essere stata l’attività svolta da quest’ultima nelle ore serali e nei giorni liberi dal proprio lavoro di impiegata;

– avverso la sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’Agenzia;

– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per avere la CTR omesso del tutto di motivare in ordine ai motivi di appello principale con cui la contribuente aveva denunciato: 1) la assoluta nullità della sentenza per vizi propri con riguardo alla parte di cui si chiedeva la riforma e per omessa pronuncia in merito alle parti delle motivazioni “di diritto” del ricorso introduttivo decisive ai fini della controversia; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 112 c.p.c.; 2) assoluta nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione ed illogicità del ragionamento decisionale con riferimento alla parte di cui si chiedeva la riforma e per omessa pronuncia in merito a parti delle motivazioni “di merito” del ricorso introduttivo decisive ai fini della controversia; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e degli artt. 112,113,114,115 e 116 c.p.c.;

– il motivo è inammissibile in quanto il mezzo utilizzato non è consono alla censura proposta con la quale si denuncia in sostanza l’omessa pronuncia da parte della CTR in ordine ai dedotti motivi di appello principale; invero, la detta doglianza avrebbe dovuto essere formulata quale vizio di omessa pronuncia e non risponde quindi all’archetipo del vizio denunciato;

– il motivo è, comunque, infondato, essendo dalla sentenza impugnata chiaramente evincibile la motivazione per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento induttivo operato dall’Ufficio, negli anni 2007-2008, alla luce delle dichiarazioni con valenza confessoria rese dalla contribuente ai verificatori circa l’esistenza di un magazzino e di una gestione in nero degli acquisti e delle successive rivendite di capi di abbigliamento, senza che, al riguardo, risultasse essere stata fornita idonea prova documentale a contrario;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento induttivo-puro dei maggiori ricavi operato dall’Ufficio, ancorchè difettassero gli elementi presuntivi fondanti lo stesso (non potendo assumere tale valenza i tabulati informatici di (OMISSIS), essendo inesistente o inattendibile, nel valore indicato negli avvisi, il dato del magazzino, anche in considerazione dell’inserimento in esso di beni rimessi in vendita più volte, e difettando l’espletamento di alcuna attività negli anni 2007-2008) senza peraltro che fossero stati riconosciuti alla ricorrente i correlati costi sostenuti;

– il motivo è inammissibile;

– premesso che “in caso di accertamento induttivo puro l’Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poichè, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l’art. 109 TUIR, che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico” (da ultimo, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19191 del 17/07/2019), nella specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, ritenuto sussistenti, nella specie, i presupposti fondanti l’accertamento induttivo-puro di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a) e c), per essere stati ricostruiti i maggiori redditi della contribuente – in relazione alle operazioni di vendita di generi di abbigliamento effettuate attraverso il portale (OMISSIS), pur non essendo titolare di partita Iva, negli anni 2006-2008 – sulla base delle fatture di (OMISSIS), del dato del “magazzino” la cui esistenza era emersa dalle stesse dichiarazioni, con valenza confessoria, rese dalla contribuente ai verificatori (circa la custodia della merce in questione nella propria abitazione e in quella del fidanzato), della gestione in nero degli acquisti, con successiva rivendita, in assenza di una regolare tenuta della contabilità; a fronte di tali elementi presuntivi, la CTR ha ritenuto – sempre con insindacabile apprezzamento in fatto – non assolto l’onere probatorio a contrario da parte della contribuente, non avendo quest’ultima prodotto, neanche in sede di gravame, conteggi fondati su di una idonea documentazione ma solo “stime” chiedendo, tra l’altro, una “riduzione del 30% sia dell’ammontare dei ricavi che dei corrispondenti costi in quanto statisticamente stimabile”; peraltro, come si evince dalla sentenza nella ricostruzione di tali maggiori ricavi l’Ufficio aveva correttamente scorporato dal totale delle vendite una percentuale forfettaria di costi sostenuti per l’acquisto dei beni tra cui il costo del magazzino; va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019);

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, per avere la CTR omesso di pronunciare sui motivi di appello principale con cui la contribuente aveva denunciato: 1) il vizio di assoluta carenza di motivazione e ciò con riferimento alle doglianze espressamente denunciate in sede di ricorso introduttivo e successive memorie e integrazioni relativamente alla illegittimità dell’avviso impugnato; 2) la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione ed illogicità del ragionamento decisionale con riferimento alla parte di cui si chiedeva la riforma e per omessa pronuncia in merito a parti delle motivazioni ” di merito” del ricorso introduttivo decisive ai fini della controversia;

– il terzo motivo è inammissibile in quanto sotto le spoglie dell’assunto vizio di violazione di legge, si deduce un vizio di omessa pronuncia che, quindi, nella sostanza, non risponde all’archetipo della censura denunciata;

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, per avere la CTR omesso di pronunciare sui motivi di appello principale con cui la contribuente aveva denunciato: 1) il vizio di assoluta carenza di motivazione e ciò con riferimento alle doglianze espressamente denunciate in sede di ricorso introduttivo e successive memorie e integrazioni relativamente alla illegittimità dell’avviso impugnato; 2) la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione ed illogicità del ragionamento decisionale con riferimento alla parte di cui si chiedeva la riforma e per omessa pronuncia in merito a parti delle motivazioni “di merito” del ricorso introduttivo decisive ai fini della controversia;

– il motivo si profila inammissibile;

– in primo luogo, il motivo si espone a un difetto in punto di autosufficienza, non avendo la contribuente riportato in ricorso, nelle parti rilevanti, gli atti difensivi dei gradi di merito onde permettere a questa Corte di conoscere gli esatti termini della questione e di valutarne la fondatezza; inoltre, in forza dell’effetto devolutivo dell’appello, la circostanza che la sentenza di primo grado fosse più o meno motivata, risulta del tutto irrilevante;

– con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, per avere la CTR, nell’accogliere l’appello incidentale dell’Ufficio confermando i ricavi accertati per gli anni 2007-2008, violato il principio di giudicato interno non avendo l’Amministrazione contestato in sede di gravame la statuizione della CTP circa l’asserita inattendibilità della ricostruzione induttiva operata sul magazzino merci;

– il motivo si profila inammissibile in quanto la contribuente non ha riportato in ricorso, in difetto del principio di autosufficienza, nelle parti rilevanti, l’atto di appello incidentale dell’Ufficio;

– nel merito, la censura è comunque infondata;

– premesso che “il giudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, che cioè risolvano una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; sono privi del carattere dell’autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione” (ex multis Cass. Sez. L, n. 24358 del 04/10/2018), nella specie, dalla sentenza impugnata (pag. 11) risulta che l’Ufficio avesse specificamente impugnato la statuizione del giudice di primo grado circa il presupposto fondante il disposto ridimensionamento dei ricavi accertati per gli anni 2007-2008, qual era (oltre alla asserita cessazione di fatto dell’attività nel 2006) la asserita inesistenza del magazzino (“è noto e plausibile che in una attività di commercio via internet la negoziazione venga effettuata senza creare stoccaggio merci ma lavorando solo sul venduto”), ciò alla luce della stessa dichiarazione della contribuente che nel p.v.c. aveva affermato la custodia della merce in questione presso la propria abitazione nonchè presso quella del fidanzato che veniva utilizzata dalla medesima come magazzino;

– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte: rigetta il ricorso; condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dell’Agenzia delle entrate, in Euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA