Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7547 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21420-2021 proposto da:

FRANCUS SRL IN LIQUIDAZIONE SOCIETA’ A SOCIO UNICO, rappresentata e

difesa dall’avv. Fabio Del Vecchio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE (OMISSIS), MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata

il 15/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RITENUTO

che le Amministrazioni intimate hanno depositato controricorso al ricorso notificato dalla società ricorrente il 14 giugno 2021 per la cassazione della ordinanza della Corte d’appello di Campobasso (ricorso depositato dai controricorrenti);

che il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto, come certificato dalla cancelleria di questa Corte il 13 agosto 2021, esso non è stato depositato fino alla data della certificazione, con conseguente superamento del limite di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c.;

che per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex muli- Cass. n. 24686/2014), attesa la perentorietà del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., “il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso: detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c., – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme”;

ritenuto inoltre, a fortiori, che “anche l’omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità” (Cass. n. 12894/2013; Cass. n. 15544/2012; Cass. n. 4919/2009);

che va resa declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite;

che ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. n. 25453/2017).

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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