Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7547 del 01/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7547 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

regobilentolcompetenza

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
CENTRO

RESIDENZIALE

MONTELARCO,

in

persona

dell’amministrazione giudiziario Ing. Maurizio Munno,
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a
margine del ricorso, dall’Avv. Paolo M. Vitali de Bonda,
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, viale Regina Margherita, n. 216;
– ricorrente –

contro
POMPILI Domenico e POMPILI Graziella, rappresentati e
difesi dall’Avv. Roberto Tartaglia, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Archimede,
n. 44;
– resistenti –

266

Data pubblicazione: 01/04/2014

avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, in data 12 marzo 2013
(RGN 870 del 2012).
Udita

la relazione della causa svolta nella camera

Dott. Alberto Giusti;
lette

le conclusioni scritte del Pubblico Ministe-

ro, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Francesca Ceroni.
Ritenuto

che, con ordinanza in data 12 marzo 2013,

il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, pronunciando nella causa di opposizione
promossa da Domenico Pompili e Graziella Pompili avverso
il decreto con il quale gli era stato ingiunto, su richiesta del Centro Residenziale Montelarco, il pagamento
di contributi condominiali, ha sospeso,

ex art. 295 cod.

proc. civ., il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi ad esso pendente, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione delle delibere assembleari costituenti il titolo su cui si fonda il decreto
ingiuntivo;
che avverso la detta ordinanza il Centro Residenziale ha proposto ricorso per regolamento di competenza,
con atto notificato il 9 aprile 2013;
che gli intimati hanno resistito con memoria;

di consiglio del 18 marzo 2014 dal Consigliere relatore

che il ricorso è stato avviato all’adunanza in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte,
ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha richiesto l’accoglimento del

Considerato

che, preliminarmente, deve essere di-

sattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai resistenti in ragione dell’assenza di
un’idonea deliberazione assembleare di autorizzazione
alla proposizione del ricorso;
che, infatti, in base al disposto degli artt. 1130
e 1131 cod. civ. l’amministratore del condominio è legittimato ad agire in giudizio per la riscossione dei
contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall’assemblea, sicché egli è abilitato, senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare (trattandosi di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni), ad impugnare il provvedimento giurisdizionale sfavorevole alla collettività condominiale
(Sez. Il, 23 gennaio 2014, n. 1451);
che, nel merito dell’istanza di regolamento, il
Collegio condivide le conclusioni scritte del pubblico
ministero;
che infatti – premesso che è generica la contestazione dei resistenti secondo cui nella specie non ci si

ricorso.

troverebbe di fronte ad un condominio, soprattutto a
fronte di un provvedimento del giudice del merito che
parla espressamente di assemblea condominiale, di giudizio di impugnazione della delibera condominiale e di ri-

al seguente principio di diritto: “La sospensione necessaria del processo

ex

art. 295 cod. proc. civ.,

nell’ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento
di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta
dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo
stesso, poiché al giudicato d’accertamento della nullità
– la quale impedisce all’atto di produrre

ab origine

qualunque effetto, sia pure interinale – si potrebbe
contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante
con il primo. Detto principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del
condominio, da un sistema normativo che mira all’immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d’autonoma considerazione, sicché il
giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto

partizione delle spese condominiali – va data continuità

ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ., in relazione
alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la
relativa delibera condominiale, restando riservato al
giudice dell’impugnazione il potere di sospendere

ex

libera. Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto
dell’opposizione all’ingiunzione e di accoglimento
dell’impugnativa della delibera, poiché le conseguenze
possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito” (Sez. Un., 27 febbraio 2007, n.
4421; Sez. Il, 20 luglio 2010, n. 17014);
che, pertanto, l’ordinanza di sospensione – che da
tale principio si è discostata – va annullata;
che le spese del regolamento di competenza vanno
rimesse al giudice del merito, dinanzi al quale la causa
deve essere riassunta nel termine di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,
sospensione e

rimette

cassa l’ordinanza di

la liquidazione delle spese del

regolamento al Tribunale di Tivoli, dinanzi al quale la
causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

art. 1137 comma secondo cod. civ. l’esecuzione della de-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazio-

ne, il 18 marzo 2014.

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