Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7546 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 29/03/2010), n.7546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11476/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresentata e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., L.S. (o S.), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio

dell’avvocato ACCIAI Costanza, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 523/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/04/2005 R.G.N. 342/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI ROBERTO; udito

l’Avvocato ACCIAI COSTANZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 702/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Lucca rigettava la domanda avanzata da F.M. e L. S., diretta alla declaratoria della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con la s.p.a. Poste Italiane, rispettivamente il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), con conseguente riconoscimento della esistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società alla riammissione dei ricorrenti nel posto di lavoro e al pagamento in loro favore delle retribuzioni maturate.

Il F. e la L. proponevano appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento delle domande.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 12-4-2005, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti del F. del (OMISSIS) e della L. del (OMISSIS), con conseguente instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna la società a riammettere i ricorrenti nel posto di lavoro e a corrispondere le retribuzioni omesse dalla data di comunicazione della convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione, nonchè a pagare le spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi. Il F. e la L. hanno resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè verbali di conciliazione in sede sindacale del 13-11-2008 e del 5/2/2009, tra la società e, rispettivamente, il F. e la L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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