Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7546 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 27/03/2020), n.7546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36225/2018 proposto da:

L.J., elettivamente domiciliato in Milano, via La Marmora n. 42,

presso lo studio dell’avv. S. Santilli, che la rappresenta e

difende, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da L.J. cittadina cinese, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato alla richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

La ricorrente ha riferito di essere osservante del culto “(OMISSIS)” (“Chiesa del Dio onnipotente”), e ciò dal 2007 attraverso sua madre. Tale conversione era maturata a seguito di una delusione scolastica, infatti a lei che aveva passato un esame era stata preferita un’altra candidata che aveva soldi e potere. Entrata nel gruppo religioso della madre, era stata denunciata dal marito di una compagna di fede e ricercata dalla Polizia che nel (OMISSIS) l’avevano sorpresa con un “libro della parola di Dio”, quindi, arrestata, portata in Questura, e sottoposta a interrogatorio e a maltrattamenti allo scopo di avere informazioni, e successivamente fu rilasciata su cauzione. Per questo aveva perso il lavoro e aveva deciso di non uscire più fino al giorno in cui un’amica l’aveva aiutata a fare il visto per lasciare il paese. Ella ha ancora affermato di avere fatto ingresso regolare in Italia il (OMISSIS) attraverso la frontiera aereoportuale di (OMISSIS), con visto turistico rilasciato dall’ambasciata italiana a (OMISSIS).

A sostegno della decisione di rigetto, il Tribunale ha rilevato la genericità della critica sulla non fedele traduzione del colloquio davanti alla commissione territoriale, la non credibilità dei fatti essenziali posti a base della domanda di protezione a volte per genericità a volte per contraddittorietà (la conversione sarebbe stato lo strumento per superare una delusione scolastica). Nè la situazione generale della Cina poteva giustificare la domanda di protezione sussidiaria, mentre, non sono state ravvisate effettive condizioni di vulnerabilità della richiedente.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per

cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (I) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3 commi 3 e 5, 4, 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, artt. 2 e 3 Cedu, nonchè degli artt. 15 par. 3 lettera a e dell’art. 46 par. 3 della Direttiva 2013/32, dell’art. 13 par. 3 lettera a della Direttiva 2005/85 e dell’art. 4 par. 3 della Direttiva 2004/83, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per errata valutazione della non credibilità della ricorrente; (II) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c, per violazione del dovere di cooperazione istruttoria, in particolare, in riferimento ai doveri di attivazione officiosa da parte del giudice del merito, (III) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; (IV) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, in riferimento all’art. 47, commi 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonchè vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, riferito alla mancata audizione dell’interessato pur in assenza di videoregistrazione del colloquio del richiedente davanti alla Commissione territoriale.

I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono fondati.

Osserva il collegio che, nella specie, emerge ictu oculi l’error procedendi in cui è incorso il tribunale nella valutazione della credibilità del racconto, essendo stati atomisticamente esaminati gli elementi della narrazione relativi a una patita persecuzione di tipo religioso, omettendosi, di converso, una – pur necessaria e ben diversa – disamina complessiva della vicenda, che ha visto la ricorrente impedita e perseguitata a causa della sua fede, quand’anche abbracciata per una iniziale delusione scolastica.

Va premesso come la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo da parte del tribunale, difatti, non sia, nè potrebbe in alcun modo ritenersi, rivolta alla capillare ricerca delle eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della sua personale situazione, volta che il procedimento giurisdizionale di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale assenza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell’organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione – caratteristica del processo civile ordinario – di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte. Funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve, infatti, ritenersi quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria – di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale – anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale – alla complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle predette informazioni, nel corso della quale dissonanze e incongruenze, di per se non decisive ai fini del giudizio finale, vanno comunicate al richiedente, che deve avere l’opportunità di spiegare le ragioni delle eventuali contraddizioni rilevate dall’organo giudicante. Nel peculiare settore della protezione internazionale devono, difatti, riaffermarsi, ad ancor più forte ragione, ratione materiae, i condivisibili ed illuminanti principi affermati da questo stesso giudice di legittimità nella sua più autorevole espressione (Cass. ss.uu. 10531/2013) sul tema della giustizia della decisione, sottolineandosi come la rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato (tematica “classica” di diritto processuale) sia posta in funzione di una concezione del processo che semplicisticamente è stata definita come pubblicistica, ma che, andando a fondo, fa leva sul valore della giustizia della decisione, che deve ritenersi valore primario del processo (valore primario che, a più forte ragione, permea quei procedimenti nei quali i valori in gioco hanno riguardo alle persone, alla loro storia, ai loro diritti fondamentali, sempre e comunque garantiti dalla Carta costituzionale e dalle Convenzioni internazionali). Quanto all’attendibilità complessiva del richiedente asilo, ove, rispetto ad alcuni dettagli (infra, p. 6), residuino all’organo giudicante dubbi in parte qua, è convincimento del collegio (diversamente da quanto sostenuto dall’ordinanza n. 16208 del 2019) che possa trovare legittima applicazione il principio del beneficio del dubbio.

Il D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, infatti, dispone che: “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.

Come ricordato dal rapporto Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems dell’UNHCR, “nonostante gli sforzi che il richiedente (ed eventualmente anche la stessa autorità accertante) possa fare per cercare di raccogliere le prove dei fatti affermati, può darsi che permangano tuttavia dubbi relativamente a tutte o ad alcune delle sue affermazioni” e che, talvolta, “la stessa vita o l’incolumità del richiedente potrebbero essere messe a rischio ove la protezione internazionale gli fosse ingiustamente negata”. Quest’orientamento dell’UNHCR è peraltro suffragato da quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di onere della prova, secondo cui “stante la particolare situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto” (cfr.: CEDU, R.C. v. Svezia, 2010, paragrafo 50; CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53; CEDU, A.A. v. Svizzera, 2014, paragrafo 59).

Va inoltre considerato, nella specie, come le COI prodotte dal ricorrente, nonostante la loro indiscutibile rilevanza, non abbiano trovato ingresso nella valutazione del giudice del merito, che pertanto, in sede di rinvio, dovrà compiutamente esaminarne il contenuto, anche alla luce, ed in imprescindibile consonanza, con la documentazione prodotta dalla ricorrente (quale, ad esempio, la significativa certificazione medica relativa ai maltrattamenti subiti). Quanto alla circostanza (particolarmente enfatizzata dal Tribunale) per la quale il passaporto era stato ottenuto presso uffici pubblici quando, oramai, la ricorrente era conosciuta dalle forze di polizia per la sua professione di fede – circostanza che risulta, in punto di fatto, l’unico elemento distonico rispetto alla integrale narrazione del vissuto della richiedente asilo – essa andrà necessariamente collocata nella più ampia ottica, di cui è cenno in precedenza, di una sua valutazione necessariamente complessiva – potendo ragionevolmente spiegarsi con la volontà dell’autorità di sbarazzarsi di elementi considerati pericolosi per l’ordine pubblico interno.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Milano affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

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