Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7546 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 23/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20899/2012 proposto da:

C.C., (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e difesa da se

medesima unitamente all’avvocato MAURIZIO SPINELLA, elettivamente

domiciliata presso lo studio dello stesso in ROMA, VIA DEI

DARDANELLI 46;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

C.N., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO BRUNORI;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 345/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. Cesare Antonio Proto;

uditi gli Avvocati Maurizio Spinella e C.C., difensori

della ricorrente, che hanno chiesto l’accoglimento delle difese in

atti;

udito l’Avvocato Piero Brunori, difensore della controricorrente e

ricorrente incidentale, che ha chiesto l’accoglimento delle domande

e delle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 27 Maggio 2005 il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto la domanda di C.C. tesa all’accertamento della proprietà in capo alla medesima attrice dell’immobile sito in (OMISSIS), acquistato con scrittura privata del (OMISSIS) e successivamente intestato, in forza di clausola contenuta nella predetta scrittura, a C.N. con rogito del (OMISSIS); ha accolto in parte le domande proposte dalla convenuta in separato giudizio, riunito a quello introdotto da C.C. e ha dichiarato compensate le spese del grado.

2. C.C. ha proposto appello: ha eccepito che il primo giudice, fondando la sua decisione sulla ritenuta fattispecie di simulazione, è incorso nel vizio di extrapetizione; ha dedotto, nel merito, l’erroneità della pronuncia in quanto sarebbe stato trascurato il collegamento negoziale tra il primo contratto, recante definitiva vendita a favore di essa appellante e quello in forma pubblica, recante una mera trasposizione degli accordi consacrati nella scrittura privata, da ritenere riconosciuta e munita di data certa; ha rilevato la carenza di prova in ordine al contratto di comodato assunto a fondamento della condanna al rilascio dell’immobile, avendone, essa, il possesso.

3. C.N. ha chiesto la reiezione del gravame e, con impugnazione incidentale, ha chiesto la condanna di controparte, non concessa in primo grado, al pagamento dell’indennità di occupazione e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 2; ha altresì impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione delle spese.

4. La Corte di Appello di Ancona con sentenza depositata il 28 Maggio 2012 ha rigettato l’appello principale e ha accolto l’appello incidentale salvo che per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 2.

La Corte di Appello ha rilevato:

– che la domanda attorea è stata correttamente qualificata come domanda di simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona essendo non pertinenti le argomentazioni dell’appellante principale circa il collegamento funzionale tra la scrittura privata e l’atto pubblico, posto che l’atto pubblico non poteva avere altra finalità se non proprio quella tipica della simulazione, non scorgendosi, al di là della affermata finalità di elusione tributaria, quale diverso risultato, prevalente sulla fattispecie simulatoria, potesse emergere dal dedotto collegamento;

che l’appellante principale non ha attinto con specifico motivo di appello la preclusione, ritenuta dal primo giudice, a far valere la simulazione nei confronti della convenuta, acquirente per atto pubblico, difettando la prova scritta della partecipazione della stessa C.N. all’accordo simulatorio;

che l’appellante principale si è limitata, nelle ultime difese, a dedurre la mera conoscenza in capo a N. di accordo siffatto;

che, esclusa la simulazione, resta opponibile all’appellante l’acquisto fatto da C.N. consacrato nel rogito trascritto in data anteriore alla domanda di accertamento della proprietà introdotta da C.C.;

– che sono prive di rilievo le censure sulla mancata pronuncia sulla domanda medesima e quelle afferenti i requisiti di veridicità delle sottoscrizioni e di data certa relative alla scrittura privata, inidonee a suffragare l’acquisto del diritto di proprietà opponibile alla successiva acquirente;

– che la condanna al rilascio dell’immobile è legittima perchè l’appellante non può far valere, a smentita del comodato, un possesso derivante dal diritto di proprietà radicato in titolo superato dalla trascrizione del successivo acquisto effettuato da C.N.;

– che l’appello incidentale, quanto alla mancata condanna al pagamento dell’indennità per occupazione senza titolo, deve essere accolto in quanto C.N. dalla data di notifica della citazione ha manifestato la volontà di ottenere la restituzione del bene secondo quanto dispone l’art. 1810 c.c..

– che, in ordine alla domanda di condanna al risarcimento del danno per indisponibilità dell’immobile per effetto della trascrizione della domanda di accertamento, è mancata la prova del pregiudizio non essendo stati addotti dati, ancorchè presuntivi, significativi dell’intento di procedere all’alienazione dell’immobile, alienazione non preclusa in radice dalla trascrizione, avendo, inoltre, l’appellata affermato di non avere neppure intenzione di porre in esecuzione la sentenza per ottenere il rilascio.

C.C. ha depositato ricorso e ha depositato memoria.

N. Capriotti ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale al quale ha resistito C.C. con controricorso.

– C.C. ha depositato in data 3/3/2015 note, indirizzate al Presidente di questa sezione, con le quali ha richiesto la declaratoria di nullità o inesistenza della sentenza di primo grado e quindi dell’intero procedimento; il Presidente della sezione ha rigettato l’istanza rilevando che non è consentito nel giudizio di legittimità l’accoglimento dell’istanza inaudita altera parte; l’istanza è stata riproposta con memoria depositata il 18/1/2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, con memoria del 18/1/2017, ha premesso di avere depositato in questo procedimento la sentenza n. 1084/14 del 28/11/2014 del Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento di opposizione a precetto tra le stesse parti di questo procedimento, rilevando che con la menzionata sentenza il Tribunale ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile, paragonabile all’inesistenza, della sentenza n. 78/2005 del Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto che ha ritenuto sussistente la dichiarata nullità per mancanza del nominativo del giudice in epigrafe e perchè priva del timbro o indicazione del nominativo del giudice in calce al punto sottoscrizione del giudice e in tutto il testo della sentenza.

La ricorrente sostiene inoltre che la sentenza dichiarativa della nullità sarebbe passata in giudicato trattandosi di sentenza emessa in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi e come tale non appellabile, ma solo ricorribile in Cassazione e solo per violazione di legge.

Tanto premesso, con la suddetta memoria, ha chiesto di “confermare e/o dichiarare di ufficio, la nullità assoluta e insanabile, paragonabile all’inesistenza, della sentenza n. 78/2005 emessa in data 11/5/2005 dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con la conseguente nullità di tutti gli atti conseguenti e successivi, ivi compresa la sentenza n. 345/12 della Corte di Appello di Ancona, oggetto di impugnazione nel presente giudizio”.

1. Preliminarmente si osserva che non v’è prova del passaggio in giudicato

della sentenza n. 1084/14 del 28/11/2014 del Tribunale di Ascoli Piceno in quanto manca, in calce alla copia della sentenza prodotta in atti, il certificato del cancelliere, richiesto dall’art. 124 disp. att. c.p.c.; peraltro, l’asserito passaggio in giudicato della sentenza è contestato con memoria depositata in cancelleria il 17/1/2017 dalla controricorrente e ricorrente incidentale, la quale dichiara che la sentenza è stata appellata e il procedimento pende davanti alla Corte di Appello di Ancona con il n. 215/2015; va aggiunto, per completezza di motivazione, che dagli atti prodotti risulta che la suddetta sentenza è stata pronunciata in un procedimento di opposizione a precetto e pertanto è infondato pure il richiamo all’inappellabilità della sentenza che decide sull’opposizione agli atti esecutivi, posto che l’opposizione a precetto costituisce opposizione all’esecuzione.

Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di rilevare di ufficio la nullità della sentenza di primo grado per nullità paragonabile all’inesistenza in quanto:

a) ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, la nullità della sentenza soggetta ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie del giudizio di appello e nella specie con l’appello non era stata dedotta la nullità;

b) con riferimento all’asserita inesistenza, questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. Civ. 20/5/2014 n. 11021) ha distinto, quanto alla sottoscrizione del giudice, la mancanza dall’insufficienza: la prima ravvisabile dall’assenza totale della sottoscrizione e la seconda ravvisabile laddove la sottoscrizione non sia mancante, ma manchevole, ossia viziato e ha osservato seppure con riferimento alla mancanza di sottoscrizione di una sentenza di appello sottoscritta dal solo estensore e non dal Presidente, che l’insufficiente sottoscrizione non impedisce che la sentenza sia direttamente ascrivibile al giudice che l’ha pronunciata e che una diversa soluzione contrasterebbe con il principio di razionalità e di ragionevole durata del processo.

In sostanza, in tanto può ritenersi sussistere una nullità insanabile (o inesistenza) con riferimento alla sottoscrizione del giudice solo quando la sottoscrizione sia del tutto mancante (ciò comportando, evidentemente la non riconducibilità dell’atto al giudice) e non quando una sottoscrizione vi sia, ma sia manchevole.

Orbene nella fattispecie, dalla prodotta sentenza della quale si predica l’inesistenza, non risulta l’assenza di sottoscrizione, ma una sottoscrizione con firma illeggibile che comporta, ovviamente, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1 (non dedotta con l’appello) ma non una nullità insanabile ai sensi del comma 2 dello stesso articolo in quanto la sottoscrizione non è assente, ma, appunto, manchevole; la riferibilità ad un giudice e, in particolare, al giudice monocratico del Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, risulta dall’intestazione della sentenza (sentenza alla quale è stato apposto il timbro di depositato dal collaboratore di cancelleria) e dalla dicitura Il Giudice sulla quale è apposta la sottoscrizione pur illeggibile e, quindi, manchevole, ma non mancante e pertanto deducibile per tutelare l’interesse della parte che eccepisce la nullità, ma non in funzione dell’interesse pubblico alla riconducibilità della sentenza al giudice.

In via ulteriormente preliminare e per pregiudizialità logica devono essere esaminati il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso in quanto unitariamente rivolti all’identico fine di opporre il proprio titolo di acquisto rispetto al successivo acquisto di C.N. tuttavia anteriormente trascritto, ma che si assume essere privo dell’apparente effetto traslativo a favore di C.N. in quanto costituente, invece mera formalizzazione del già avvenuto acquisto a favore della stessa odierna ricorrente, nell’abito di un asserito collegamento negoziale tra i due contratti; dal loro rigetto discende l’irrilevanza degli ulteriori motivi relativi alla sussistenza di un possesso che, secondo la ricorrente principale, sarebbe ostativo all’accoglimento delle domande di C.N., dirette ad ottenere il rilascio del bene da lei acquistato (con la conseguente condanna al pagamento dell’indennità per indebita occupazione).

2. I tre motivi, qui di seguito sintetizzati con riferimento alle denunciate violazioni di norme sostanziali e processuali e al denunciato vizio di motivazione, devono dunque essere trattati congiuntamente in quanto collegati e sono infondati per le seguenti ragioni.

2.1 Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c., per omessa o insufficiente motivazione.

La ricorrente sostiene che la Corte di Appello ha qualificato la domanda come domanda di simulazione, mentre la domanda proposta, per causa petendi e petitum, era una domanda di accertamento della proprietà, incorrendo, così, nel vizio di extrapetizione.

2.2 Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c., n. 1, artt. 1363, 1367, 2702 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c. e il vizio di motivazione per mancata considerazione della vendita per scrittura privata, delle clausole ivi contenute e della finalità del contratto.

2.3 Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. (diligenza nell’adempimento), art. 1376 c.c. (consenso traslativo), artt. 1362, 1470 c.c. (nozione della vendita), art. 1477 c.c. (obbligazione del venditore), art. 2727 c.c. (nozione delle presunzioni); art. 2697 c.c. (onere della prova) e art. 115 c.p.c. (principio della disponibilità delle prove), nonchè il vizio di motivazione; la ricorrente sostiene che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto della reale volontà delle parti, non avrebbe considerato il loro comportamento complessivo anteriore e posteriore alla conclusione dei contratti, non avrebbe considerato la mala fede della resistente, preordinata a frodare il precedente acquirente, nella consapevolezza della precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione.

3. La Corte di Appello ha ritenuto l’inopponibilità della prima vendita nei confronti del soggetto al quale era stato chiesto l’accertamento della proprietà, accertamento che inevitabilmente postulava il previo accertamento di una simulazione; infatti, non possono sussistere due diverse proprietà esclusive sullo stesso bene, una dell’attrice e una della convenuta; l’unica ragione per la quale poteva ravvisarsi una proprietà in capo all’attrice (giustificandosi così l’accertamento della proprietà in capo a C.C.) era proprio l’affermazione della simulazione del secondo contratto, sulla quale la Corte di Appello si è dovuta pronunciare proprio in ragione delle deduzioni dell’appellante circa il collegamento negoziale tra il primo e il secondo contratto, collegamento negoziale che la Corte di Appello ha correttamente escluso, ravvisando nelle deduzioni attoree, in fatto, non già un collegamento negoziale tra i due contratti, ma, una implicita ma inequivoca deduzione di simulazione, in quanto le ragioni in concreto addotte a sostegno dell’invocato collegamento negoziale integravano semplicemente una simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, quale unico reale motivo sul quale si fondava il preteso e insussistente collegamento negoziale; resta quindi escluso il vizio di extrapetizione.

Il collegamento negoziale, nella fattispecie, in tanto poteva essere ravvisato, in quanto, tra atti traslativi di proprietà immobiliare, che richiedono la forma scritta ad substantiam, fosse stata ravvisata una simulazione per interposizione fittizia, nella fattispecie, invece esclusa, o in quanto fosse stato dedotto un negozio fiduciario che prevedesse un obbligo di ritrasferimento posto a carico di C.N., nella specie non dedotto, posto che C.C. sostiene di essere proprietaria e non che C.N. è tenuta a ritrasferirgli il bene, o in quanto fosse ritenuto nullo e privo di effetti il secondo negozio traslativo della proprietà, invece costituito da un atto scritto regolarmente trascritto e opponibile al precedente acquirente primo trascrivente.

Non rileva il richiamo alle norme (artt. 1363 e 1367 c.c.) sull’interpretazione della volontà delle parti in quanto, ai sensi della regola fondamentale in materia di interpretazione del contratto occorre fare riferimento alla comune intenzione delle parti, nella specie il contratto con il quale C.N. si era resa acquirente dell’immobile, trascrivendo per prima il contratto, nè varrebbe opporre una riserva mentale dei venditori, che non sono parti in questo processo e che neppure è rilevante.

Infatti, affinchè la non corrispondenza tra la realtà effettiva e la realtà apparente, possa assumere rilevanza giuridica è necessario che sussistano gli estremi della simulazione relativa, configurabile nel caso in cui risulti solo formale la volontà delle parti di concludere il contratto sia dimostrata la volontà di entrambe di concludere il contratto dissimulato e potendo la relativa prova essere offerta anche per testimoni e per presunzioni solo deducendone l’illiceità (cfr., seppure con riferimento al contratto di locazione, ma applicabile anche nella fattispecie, Cass. 17/1/2003 n. 614).

In assenza di valida prova di un accordo simulatorio alla quale essa fosse partecipe (neppure offerta e comunque motivatamente esclusa dalla Corte di Appello per la mancanza di prova scritta, con affermazione coerente con quanto già affermato da questa Corte: v. Cass. 02/10/2014 n. 20857 Ord.), non può sostenersi che parte acquirente, che si è resa acquirente in proprio, intendesse dissimulare l’acquisto in favore di C.C., ma, a tutto volere concedere, potrebbe ravvisarsi, al contrario, la deliberata volontà di rendersi acquirente, che esclude proprio l’adesione ad un accordo simulatorio; occorre precisare che neppure gioverebbe, a tal fine, la mala fede della posteriore acquirente, prima trascrivente in quanto gli effetti della trascrizione a favore dell’acquirente si producono indipendentemente dalla buona fede di quest’ultimo, residuando, nei suoi confronti solo una azione di responsabilità extracontrattuale.

Infatti, per l’art. 2652 c.c., comma 2, n. 4 (per un evidente errore materiale di scrittura la Corte di Appello ha fatto riferimento all’art. 1652 c.c., n. 4, essendo evidente invece, dal contesto della motivazione il riferimento all’art. 2652 c.c., n. 4), chi acquista validamente un diritto, ma non trascrive, è titolare del diritto, ma non può opporlo a terzi che abbiano acquistato un diritto con esso incompatibile (laddove, come nella specie, sorgano dei conflitti derivanti da una doppia alienazione); tale regola risolve le situazioni di conflitto tra più acquirenti dello stesso bene, dal momento che, in base alle norme sulla trascrizione, è proprietario a tutti gli effetti del bene non già chi lo ha acquistato per primo, bensì chi ha trascritto, ancorchè in mala fede per primo l’atto d’acquisto del suddetto; la norma prevede solo la salvezza dei diritti di coloro che, in buona fede, abbiano trascritto anteriormente la domanda di simulazione, mentre, nella specie, la trascrizione della domanda (correttamente qualificata come domanda di simulazione) è avvenuta successivamente alla trascrizione del secondo acquisto.

Le norme sulla trascrizione, in quanto dirette a tutelare l’interesse pubblico alla certezza dei traffici giuridici, fanno comunque salvo l’acquisto del secondo acquirente primo trascrivente e pertanto non rileva, nel caso in esame, stabilire il fondamento dogmatico di tale principio possa essere ravvisato nella automatica risoluzione della prima vendita se il primo acquisto si risolva automaticamente (come sostenuto da parte della dottrina) o se invece (come afferma altra parte della dottrina) l’acquisto a favore del secondo acquirente primo trascrivente – e la contemporanea perdita del diritto da parte del primo acquirente – non sia conseguenza diretta del secondo negozio di alienazione (sostanzialmente inidoneo a produrre l’effetto), ma della complessiva situazione di apparenza, creata dal permanere della trascrizione a favore del dante causa, dalla stipulazione di un nuovo negozio di alienazione e dalla conseguente trascrizione di tale negozio.

Ne discende che non sono rilevanti le deduzioni della ricorrente relative:

– all’effetto reale realizzato con il primo acquisto (art. 1376 c.c.), posto che l’acquisto non è stato anteriormente trascritto;

– alla diligenza nell’adempimento (art. 1176 c.c.), posto che la Corte di Appello ha correttamente (v. supra) qualificato l’azione come azione di simulazione alla quale era rimasta estranea la resistente, nei confronti della quale non risulta proposta azione di adempimento di una obbligazione;

– alle obbligazioni del venditore (art. 1477 c.c.), posto che con il secondo acquisto, anteriormente trascritto, si è realizzato l’effetto traslativo, mentre la consegna del bene costituisce una mera obbligazione del venditore;

– ai principi relativi all’onere della prova e alla disponibilità delle prove (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.), posto che l’unica prova necessaria è quella della anteriore trascrizione del secondo acquirente;

– ai principi di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., posto che, per gli evidenziati principi in materia di trascrizione, l’odierna controricorrente non era tenuta a disconoscere l’anteriore vendita;

– all’art. 113 c.p.c., posto che la Corte di Appello, per le ragioni sopra esposte, ha pronunciato secondo diritto;

– all’art. 1350 c.c., n. 1 e all’efficacia della scrittura privata ex art. 2702 c.c. e perchè non rileva la validità ed efficacia (tra le parti) della prima vendita, ma la sua inopponibilità al secondo acquirente primo trascrivente.

Con riferimento al dedotto vizio di motivazione si rileva che per le ragioni, già evidenziate, la decisione della Corte di Appello circa la qualificazione della domanda attorea in termini di domanda di simulazione appare, sotto ogni profilo corretta.

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale deduce il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 1140 c.c., comma 1 (definizione del possesso), art. 1141 c.c., comma 1 (presunzione di possesso) artt. 1142 e 1143 c.c. (presunzioni di possesso intermedio e anteriore), art. 1147 c.c. (possesso di buona fede), art. 2727 c.c. (nozione di presunzioni), art. 1350 c.c. (necessità di atto scritto per i trasferimenti immobiliari), nonchè dell’art. 115 c.p.c. (principio di disponibilità delle prove), sostenendo, in sostanza che, per effetto della scrittura privata del (OMISSIS), essa aveva acquistato la proprietà dell’immobile e con questa il possesso di buona fede dell’immobile che le era stato consegnato;

Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 948, 1161, 2043, 2947 c.c., artt. 112, 113, 115 c.p.c., sostenendo, per quanto qui rileva, che l’azione restitutoria presuppone il possesso della cosa da parte dell’attore e che essa ricorrente non poteva essere condannata al rilascio per la mancanza di un titolo legittimante il possesso in quanto il convenuto nell’azione di restituzione, siccome possessore, non necessita di alcun titolo giustificativo del possesso.

Con il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 1803, 1809 e 2697 c.c. e il vizio di motivazione per avere (per quanto in questa sede rileva), la Corte di Appello, ritenuto sussistente il comodato in mancanza di prova.

Il primo, il quinto e il sesto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in quanto vi si deduce l’illegittimità, sotto diversi profili di violazione di legge e vizio di motivazione, della condanna della odierna ricorrente al rilascio dell’immobile.

5. La Corte di Appello ha rilevato che il titolo di proprietà di C.N. è opponibile a C.C., precedente acquirente, in quanto trascritto prima della trascrizione delle domanda (qualificata come domanda di simulazione) di accertamento della proprietà fondato sull’acquisto dagli stessi venditori.

Pertanto ha condannato C.C. al rilascio dell’immobile in quanto non poteva far valere un possesso derivante da un diritto di proprietà fondato su un titolo superato dalla trascrizione del successivo acquisto di controparte; proseguendo nella motivazione della condanna al rilascio ha ritenuto di non potere ravvisare, in riferimento al godimento del bene, un rapporto diverso da quello di comodato, avendo altresì ritenuto prive di rilievo (e quindi non esaminate) le doglianze afferenti i requisiti di veridicità e di data certa con riferimento alla scrittura privata con la quale era stato in precedenza venduto l’immobile all’appellante principale e ne era stato trasferito il possesso.

La sentenza è erroneamente motivata in diritto (come denunciato con il sesto motivo del ricorso principale, nel quale si deduce la violazione di norme di diritto sull’assunto secondo il quale essa sarebbe possessore e non detentore) solo nella parte in cui si riferisce alla sussistenza di un comodato (oggetto del sesto motivo di ricorso), in considerazione del fatto che C.C., come lei stessa afferma, non deteneva, ma possedeva.

In questo processo, si contrappongono due diritti di proprietà, trasferiti da un identico proprietario sullo stesso immobile e siccome nella sentenza di appello è già stata rilevata l’inopponibilità del primo acquisto al secondo acquirente primo trascrivente ne discende che è del tutto ultroneo, “fuori tema” e irrilevante il successivo riferimento della Corte di Appello al comodato, posto che non v’è un conflitto tra un proprietario e un possessore, ma tra due proprietari e il diritto di proprietà dell’uno ( C.C.) non è opponibile a quello dell’altro ( C.N.).

Esclusa la sussistenza di un comodato, non assume neppure rilevo l’ulteriore argomentazione della ricorrente (contenuta sempre nel sesto motivo di ricorso), secondo la quale, se vi fosse un comodato, sarebbe un comodato a tempo indeterminato, trattandosi inoltre di questione non dedotta dall’appellante C.C. nel giudizio di appello.

La sentenza impugnata, sia nella motivazione che nel dispositivo è conforme a diritto quanto alla motivazione secondo la quale l’appellante non può far valere a smentita del comodato un possesso derivante da diritto di proprietà radicato in titolo superato, a favore della controparte, dalla trascrizione del successivo acquisto.

Deve invece essere corretta la motivazione relativa all’accoglimento dell’appello incidentale con il quale era richiesta la condanna al pagamento per indennità di occupazione sul presupposto della sussistenza di un comodato, la cui esistenza è appunto contestata dalla ricorrente con il sesto motivo di ricorso.

Infatti, quanto alla spettanza dell’indennità per indebita occupazione (la motivazione deve essere corretta nel senso che, nell’inesistenza di un titolo legittimante la detenzione dell’immobile da parte di C.C. e nell’accertata esistenza di un valido e opponibile titolo di proprietà di C.N., C.C. non può permanere nel possesso del bene in pregiudizio dei diritti del proprietario.

Infatti il possessore (l’attuale ricorrente) diviene occupante sine titulo e deve rilasciare il bene al proprietario e, conseguentemente, deve corrispondere la proprietario l’indennità di indebita occupazione, non già in forza di obbligazioni scaturenti dal comodato, ma in forza dei suoi diritti quale proprietario, pregiudicati da chi occupa il suo bene senza titolo.

Pertanto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la sentenza non è soggetta a cassazione, ma questa Corte si deve limitare a correggere la motivazione con le ragioni sopra esplicitate.

Resta confermata la condanna al rilascio che la Corte di appello ha correttamente motivato osservando che C.C. era stata legittimamente condannata al rilascio in quanto non poteva far valere un possesso derivante da un titolo di proprietà radicato in titolo superato, a favore di C.N., dalla trascrizione del successivo acquisto.

Deve, in conclusione affermarsi che il proprietario non può far valere il suo possesso nei confronti del proprietario con titolo prevalente perchè anteriormente trascritto e pertanto sono prive di qualsivoglia rilevanza le censure del primo motivo, dirette a rivendicare l’esistenza di un possesso quale proprietario, così come non sono rilevanti le censure di cui al quinto motivo, posto che il proprietario che ha acquistato dallo stesso dante causa di altro proprietario che ha trascritto dopo non deve fornire la prova di un titolo originario precedente al potere di fatto del proprietario secondo trascrivente, essendo sufficiente la prova di un acquisto opponibile.

Accertata l’inesistenza di un titolo legittimante il godimento del bene resta confermata anche la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione equitativamente liquidata dalla Corte di Appello, sulla cui determinazione quantitativa non v’è motivo di ricorso.

Pertanto anche il primo, quinto e sesto motivo di ricorso devono essere rigettati.

6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale C.N. deduce la violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2, sostenendo che la Corte di Appello avrebbe posto a suo carico la prova del danno subito in conseguenza della trascrizione della domanda giudiziale, effettuata, secondo la stessa Corte di Appello, senza la normale prudenza e osserva che la trascrizione della domanda proposta con la citazione comporta, come effetto automatico, quello di impedire la commerciabilità del bene.

6.1 II motivo è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.

L’art. 96 c.p.c., comma 2, stabilisce che la liquidazione del danno è fatta a norma del comma 1; per il comma 1 del predetto articolo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 2, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto l’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U. 20/4/2004 n. 07583 e successive a sezioni semplici).

La Corte di Appello ha motivato sull’inesistenza, anche a livello di mera allegazione, dell’intento di procedere all’alienazione del bene, ulteriormente osservando che l’alienazione del bene dalla trascrizione della domanda non sarebbe stato, almeno “in radice”, impedito dalla trascrizione.

Pertanto la norma, che nel motivo di ricorso si assume violata, è stata invece applicata correttamente e in conformità all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e il ricorso incidentale deve essere rigettato.

7. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale e, attesa la reciproca soccombenza, devono essere compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

La ricorrente principale nelle conclusioni di cui al ricorso ha formulato motivata istanza ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, di omettere l’indicazione di dati che possano identificarla e tale istanza deve essere accolta.

PQM

Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In accoglimento di specifica istanza della ricorrente principale dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati che possano identificare C.C. riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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