Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7545 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23450-2013 proposto da:

T.R.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato ROSA ALBA

GRASSO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GABELLONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DIFESA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2013 del TRIBUNALE DI LECCE sezione

distaccata di GALATINA, depositata il 05/03/2013.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380, bis 1 del 20/1/2017, udita la relazione del consigliere Cosentino Antonello.

rilevato che:

il tribunale di Lecce, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da T.R.E. avverso un verbale di accertamento emesso dai carabinieri di Maglie concernente la violazione del disposto dell’art. 186 C.d.S., commi 2 e 5 (guida in stato di ebbrezza);

il tribunale salentino ha ritenuto che, ancorchè il giudice di pace fosse incorso in una svista nell’affermare erroneamente che la opponente era stata sottoposta ad accertamento tramite apparato Drager Alcoltest, dagli atti di causa risultava rispettata la procedura disposta dall’art. 186 C.d.S., comma 5;

T.R.E. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello sulla scorta di tre motivi;

il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso;

considerato che:

il primo motivo, che denuncia un vizio di nullità della sentenza e di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, è inammissibile perchè non indica specifici profili di nullità della sentenza del Tribunale, e, quanto alla denuncia di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, svolge una censura non contemplata come mezzo di ricorso per cassazione nel nuovo testo, applicabile nel presente giudizio, dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

il secondo motivo è infondato perchè deduce la violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 3, ma, come si legge dallo stralcio del verbale trascritto a pag. 2 del ricorso, la ricorrente era stata sottoposta a cure mediche, cosicchè la fattispecie rientrava nell’ambito del comma 5, e non del comma 3, di tale articolo;

il terzo motivo, che denuncia un vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, è inammissibile, perchè, oltre a non essere riconducibile al paradigma del mezzo di ricorso di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si risolve in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie (referto dei soccorritori intervenuti sul posto, referto del Pronto Soccorso) che non avrebbe potuto trovare ingresso in sede di legittimità nemmeno sotto la vigenza del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alla novella di cui al Decreto Leggerli n. 83 del 2012; neanche tale testo, infatti, consentiva alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 7972/07);

in definitiva il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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