Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7545 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 03/02/2022, dep. 08/03/2022), n.7545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1487-2021 proposto da:

S.K., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARIA PAOLA CABITZA, GIUSEPPE ONORATO;

– ricorrente –

contro

PROCURA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di CAGLIARI; MINISTERO

DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto n. RG 3820/2019 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositato il 27/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Cagliari, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sulla base di cinque motivi di ricorso.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Rilevato previamente che, poiché in difformità di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quarto inciso, la procura alle liti rilasciata ai fini del presente ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal nominato difensore, risulta priva della certificazione da parte di questo che il suo rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, la specie va regolata in piana applicazione del principio secondo cui “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore” (Cass., Sez. U, 1/06/2021, n. 15177).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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