Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7545 del 01/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7545 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio nel
procedimento tra Mauro Ferrando e la Prefettura di Genova.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 18 marzo 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 ottobre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con ordinanza del 25 ottobre 2012, il Giudice di pace
della Spezia ha dichiarato la propria incompetenza per
territorio a provvedere sull’opposizione proposta da
Mauro Ferrando avverso il verbale con cui la Polizia
stradale della Spezia gli aveva contestato la violazione
dell’art.

126-bis del codice della strada, per non aver

regolamento
di competenza

Data pubblicazione: 01/04/2014

fornito le informazioni richiestegli circa il conducente
di un veicolo a lui intestato, che aveva superato il limite di velocità stabilito nel luogo dell’accertamento.
Il Giudice di pace di Genova, davanti al quale la causa

chiesto di ufficio a questa Corte il regolamento della
competenza.
La tesi sostenuta dal Giudice di pace confliggente appare manifestamente fondata, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez, VI-2,
23 febbraio 2011, n. 4426), l’infrazione in questione si
consuma nel luogo ove avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa, cioè a dire nel luogo in
cui ha sede l’organo di polizia procedente (che nel caso
in esame, trattandosi della Polizia stradale della Spezia, è quello del capoluogo provinciale).
Si ritiene pertanto che il regolamento possa senz’altro
essere deciso con la dichiarazione della competenza del
Giudice di pace della Spezia».
Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione ex art.

380-bis

cod. proc. civ.;
che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza
del Giudice di pace della Spezia;

è stata riassunta, con ordinanza del 10 aprile 2013 ha

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

della Spezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 18 marzo 2014.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace

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