Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7544 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2011, (ud. 30/09/2010, dep. 31/03/2011), n.7544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.E., rappresentato e difeso da se medesimo, nonchè

dagli Avvocati SORRENTINO Francesco e Carlo Srubek Tomassy, per

procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in

Roma, via Caio Mario n. 27, presso lo studio del secondo;

– ricorrente –

contro

L.D.L.L., quale procuratore di LA.DE.

L.L., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

alla copia del ricorso notificatogli, dall’Avvocato GUARIGLIA

Giovanni, presso lo studio del quale in Roma, Via G. Severano n. 35

(studio Avv. Giorgio Cianfoni), è elettivamente domiciliato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il provvedimento del Tribunale di Gorizia n. 1451/09,

depositato in data 3 agosto 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 settembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente incidentale l’Avvocato Giovanni Guariglia;

sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha aderito alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Gorizia, con decreto ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 29, depositato il 3 agosto 2009, ha liquidato in favore dell’Avvocato S.E. la somma di Euro 1.602,00 per diritti, di Euro 4.475,00 per onorari e di Euro 110,00 per spese, quale compenso per le prestazioni professionali svolte nell’interesse di L.D.L.L.G., quale procuratore di La.De.Lo.Lu., in una causa promossa dalla madre e nella quale il L.D.L., nella qualità, era intervenuto volontariamente con comparsa depositata il 13 marzo 2009;

causa definita con conciliazione giudiziale all’udienza del 24 marzo 2009;

che la causa nella quale il difensore aveva svolto la propria attività aveva ad oggetto la divisione dei beni ereditati dalle parti originarie – B.M.R., madre del L., e B.G. – stimati in Euro 1.643.470,00 e il L. era intervenuto in giudizio in quanto beneficiario della donazione, effettuata in suo favore dalla madre, della quota parte di eredità alla stessa spettante;

che oggetto della causa originaria era anche la domanda di annullamento dell’accordo preliminare intervenuto il 27 settembre 1997 tra le due sorelle;

che il Tribunale ha ritenuto che non potesse cumularsi il valore dei beni ereditari con il valore della metà degli stessi, spettanti al L. per effetto della donazione; ha altresì escluso la possibilità di ritenere la posizione del L. comune a quella della madre ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 4, della tariffa professionale; ha infine ritenuto che l’intervento in causa non fosse indispensabile, dal momento che gli effetti della conciliazione tra le due originarie parti si sarebbero riverberati sulla posizione del L.D.L., e che, in presenza di un accordo tra le parti originarie, nessuna efficacia avrebbe potuto avere la sua partecipazione al giudizio;

che il Tribunale ha quindi stimato che gli onorari dovessero essere determinati nella misura minima dello scaglione di valore corrispondente ad Euro 821.735,00, e cioè alla metà del valore iniziale, e li ha liquidati nella indicata misura, compensando tra le parti le spese del procedimento;

che per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso l’Avvocato S.E. sulla base di tre motivi;

che ha resistito, con controricorso, L.D.L.L., il quale ha altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Considerato che, con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 cod. proc. civ., del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il valore della causa pari al valore dei beni spettanti al proprio assistito, laddove la causa originaria aveva ad oggetto, previo annullamento dell’accordo preliminare sottoscritto dalle sorelle B., la divisione di un complesso ereditario del valore di Euro 1.643.470,00, al quale doveva essere sommato il valore dei beni oggetto della domanda di attribuzione svolta nell’interesse di L.D.L.L.;

che, con il secondo motivo, il S. deduce violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 3, comma 3, e della L. n. 794 del 1942, artt. 3 e 5, censurando il decreto impugnato per avere ritenuto che gli onorari dovessero essere contenuti nella misura minima dello scaglione applicabile, e ciò sulla base di una motivazione – la sostanziale inutilità dell’intervento ex art. 105 cod. proc. civ. – errata e fondata su elementi diversi da quelli che, in base al citato decreto ministeriale, devono essere tenuti presenti dal giudice ai fini della liquidazione degli onorari tra il minimo e il massimo;

che, ad avviso del ricorrente, il criterio applicato dal Tribunale potrebbe al più operare nella liquidazione delle spese processuali a carico del soccombente, ma non nei rapporti tra il difensore e il proprio cliente; in ogni caso, nella specie l’intervento era necessario per la completa tutela dei diritti del proprio assistito;

che, con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 29, comma 7, e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la statuizione di compensazione delle spese, posto che, nel caso di specie, non vi era una situazione di soccombenza reciproca, essendo il L. l’unico soccombente;

che, in ogni caso, sostiene il ricorrente, nel procedimento della L. n. 794, ex art. 29, non sarebbe applicabile la compensazione delle spese, dal momento che la disposizione, che opera come norma speciale, prevede la condanna alle spese anche nel caso di accoglimento solo parziale della pretesa del difensore; peraltro, la compensazione non sarebbe stata adeguatamente motivata con riferimento alla sussistenza di giusti motivi;

che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, L.D. L.L. denuncia la violazione degli artt. 5, comma 4, e 6, comma 1, della tariffa professionale.

Rilevato che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, il relatore designato ha depositato, in data 12 luglio 2010, relazione nella quale ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Il primo motivo del ricorso principale è parzialmente fondato.

Il Tribunale, nel ritenere che il valore della causa dovesse essere determinato con riferimento alla sola parte dei beni attribuiti al L.D.L. ha omesso di considerare che la controversia nella quale questi è intervenuto aveva in primo luogo ad oggetto la domanda di annullamento dell’accordo del 1997; domanda che l’interveniente ha fatto propria. Il valore della causa avrebbe quindi dovuto essere determinato prendendo le mosse dal valore di tale domanda, corrispondente al valore dell’intero complesso dei beni ereditar. E poichè la dichiarazione di annullamento dell’atto del 1997 era strumentale alla divisione e alla attribuzione delle quote secondo un criterio diverso da quello previsto dall’accordo del quale era stato chiesto l’annullamento, l’intero valore della causa avrebbe dovuto risolversi nel valore dei beni ereditari, senza che a tale valore potesse essere sommato il valore dei beni dei quali veniva chiesta l’attribuzione, essendo tale domanda priva di autonomia funzionale rispetto a quella di annullamento ed anzi rappresentando la detta attribuzione il risultato perseguito dalle parti. E’ fondato altresì il secondo motivo del ricorso principale, poichè il Tribunale, nella determinazione degli onorari tra il minimo e il massimo, e in particolare nella opzione per il minimo tariffario, ha attribuito rilievo ad un elemento erroneo in diritto, non essendo contestabile il diritto all’intervento e l’utilità dell’intervento stesso, quanto meno ai fini della trascrizione dell’accordo transattivo direttamente in capo al beneficiario ultimo dei beni oggetto di causa, e comunque diverso da quelli previsti dalla disposizioni rilevanti: natura e valore della controversia, importanza e numero delle questioni trattate, grado dell’autorità adita, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice, nonchè risultati del giudizio e vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonchè urgenza richiesta per il compimento di singole attività (D.M. n. 127 del 2004, art. 5).

L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo motivo, concernente la statuizione di compensazione delle spese del procedimento. Il ricorso incidentale è inammissibile, giacchè esso difetta della sommaria esposizione dei fatti di causa, nè la stessa è desumibile dalla illustrazione del motivo; in particolare, il ricorrente incidentale lamenta la violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, senza che nel ricorso venga mai riferito che nel giudizio conclusosi con la conciliazione il ricorrente principale aveva assistito più parti. Difetta altresì la compiuta esposizione delle conclusioni assunte nell’atto di intervento, sicchè anche la censura concernente la mancata determinazione del valore della controversia sulla base del valore della domanda proposta in via subordinata risulta inammissibile per difetto di autosufficienza.

La trattazione dei ricorsi può quindi avvenire in Camera di consiglio”;

che la richiamata relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che deve preliminarmente essere disposta la riunione dei ricorsi, avendo gli stessi ad oggetto la medesima pronuncia (art. 335 cod. proc. civ.);

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;

che il controricorso e il ricorso incidentale sono inammissibili anche per l’assorbente ragione della inidoneità della procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso, atteso il principio per cui “deve dichiararsi inammissibile il controricorso (e l’eventuale ricorso incidentale ad esso inerente) quando la procura speciale sia stata rilasciata non in calce al controricorso stesso, bensì in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte, giacchè in tal modo manca la prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso; tale incertezza non è superabile neppure con il mero richiamo fatto nel controricorso alla procura conferita in calce al ricorso notificato, essendo invece necessaria la specifica indicazione di tale procura” (Cass., n. 5867 del 2007);

che, dunque, la procura speciale per resistere al ricorso per cassazione redatta in calce o a margine della copia notificata del ricorso non è valida per la proposizione del controricorso (nè per la formulazione di memorie), non offrendo alcuna certezza della anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica dell’atto di resistenza (Cass. n. 1826 del 2005; Cass. n. 18345 del 2010);

che, pertanto, alla luce degli enunciati principi, non possono essere prese in esame le argomentazioni critiche svolte dal controricorrente e ricorrente incidentale nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;

che, d’altra parte, il ricorrente principale ha sostanzialmente aderito alla proposta del relatore, limitandosi ad osservare che lo scaglione di valore con riferimento a quale andava operata la liquidazione degli onorari e dei diritti era comunque quello compreso tra Euro 1.549.400,01 ed Euro 2.582.300,00;

che, pertanto, il primo e il secondo motivo vanno accolti, con assorbimento del terzo, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;

che all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Gorizia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame del reclamo;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al tribunale di Gorizia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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