Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7544 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 29/03/2010), n.7544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. CAROZZA

Domenico del foro di S. Maria Capua Vetere, con studio in Caserta Via

Cesare Battisti n. 103, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A.,

responsabile della Direzione Affari Legali giusta procura per atto

notaio Ambrosone di Roma del 15.06.2005 rep. n. 36583, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Europa 1 75, presso la Direzione Affari

Legali, rappresentata e difesa dall’Avv. URSINO Anna Maria Rosaria

per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 4055/05 della Corte di Appello di

Napoli del 1.06.2005/21.09.2005 (R.G. n. 506 dell’anno 2004).

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

1.03.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 21.02.2001, V.G. impugnava il provvedimento del 6.04.2000, con il quale il Direttore della Filiale delle Poste Italiane di Caserta aveva disposto a suo carico la decurtazione del trattamento economico di malattia per assenza alla visita medica di controllo.

All’esito il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza del 3.12.2002 annullava il provvedimento delle Poste Italiane, condannando la convenuta società alla restituzione della somma di Euro 110,45 in favore del ricorrente.

Tale decisione, appellata dalle Poste Italiane, è stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4055 di 2005, che ha rigettato la domanda del V..

La Corte territoriale ha osservato che l’assenza alla visita medica non era stata giustificata in relazione alle “particolari esigenze” neppure dalla moglie del V., la quale nulla aveva dichiarato al medico limitandosi a firmare “per presa visione”.

La stessa Corte ha aggiunto che neppure successivamente, nella lettera di contestazione inviata all’azienda, il V. faceva riferimento alle menzionate “particolari esigenze” nè comunicava l’impossibilità di rispetto delle fasce orarie di reperibilità di cui all’art. 18 punto 9 del CCNL. Tardiva infine, oltre che sfornita di prova, secondo la Corte, era la giustificazione del V. di essersi recato dal medico curante, perchè in preda a forti dolori muscolari.

Il V. ricorre per cassazione con quattro motivi.

Le Poste Italiane resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 170 c.p.c., con riferimento all’omessa notifica al procuratore domicilatario Avv. Miche Marra.

Il V. sostiene in particolare che l’atto di appello non è stato notificato al procuratore costituito domiciliatario Avv. Michele Marra, ma all’Avv. L. Marra, sicchè il giudice di appello avrebbe dovuto disporre rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Dall’esame degli atti (in particolare dal ricorso introduttivo del giudizio) emerge che il V. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domennico Carozza e Michele Marra, elesse domicilio in Caserta, Via Cesare Battisti n. 103,presso gli stessi.

Ciò precisato, va osservato che il ricorso in appello è stato notificato presso gli stessi domiciliatari in Caserta, Via Cesare Battisti n. 103, per cui non assume rilievo, ai fini della ritualità della notifica, il fatto che nella relata fosse scritto “M. Marra”, trattandosi di un mero errore di scrittura, che non impediva l’individuazione dell’Avv. Michela Marra come domicilatario unitamente all’Avv. Domenico Carozza, correttamente indicato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 74, della L. n. 33 del 1980, art. 1, della L. n. 638 del 1983, art. 5, comma 14, della L. n. 88 del 1989, art. 46 – comma 1 lett. f), degli artt. 32, 34, 18 punti 8, 9 e 10 del CCNL del 16.11.1994, degli artt. 1324, 1362, 2697 e 1418 cod. civ..

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione ai seguenti fatti: a) assenza dalla visita di controllo; b) giustificazione della stessa; c) omessa comunicazione all’azienda dell’impossibilità di rispetto delle fasce orarie d’obbligo di reperibilità.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al punto della sentenza laddove si afferma che la decurtazione del trattamento di malattia è una conseguenza automatica dell’assenza dalla visita di controllo e tale fatto può essere anche oggetto di valutazione anche ai fini di irrogazione di sanzione in sede disciplinare, della quale va rispettata la procedura prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 7.

Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non colgono nel segno e non meritano perciò di essere condivise in base alle seguenti considerazioni.

Il giudice di appello ha fatto puntuale applicazione ed interpretazione della normativa in materia e delle disposizioni collettive (in particolare art. 18 punto 9 e punto 11 del CCNL), accertando che l’assenza del V. alla visita medica non era giustificata da particolari esigenze e che lo stesso non aveva comunicato all’azienda l’impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità. La giustificazione tardiva di essersi dovuto recare dal medico curante non è stata documentata.

A tale valutazione, sostenuta da adeguata e coerente motivazione, la ricorrente ha opposto un diverso apprezzamento degli elementi in fatto ed una diversa interpretazione delle disposizioni collettive, non consentiti in sede di legittimità.

L’impugnata decisione è peraltro in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui il lavoratore, durante il periodo di assenza, è tenuto a rendersi reperibile nelle fasce orarie previste dalla normativa vigente e l’espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sè, a prescindere della presenza o meno dello stato di malattia (cfr. Cass. n. 3226 del 2008, Cass. n. 1809 del 2008; Cass. n. 116 del 1990).

Il ricorrente ha dedotto inoltre, come già detto, che il giudice di appello non ha considerato che la decadenza in questione è prevista dalla legge e quindi la trattenuta economica avrebbe potuto essere disposta soltanto dall’INPS e non dal privato datore di lavoro, trattandosi di estinzione di diritto avente carattere previdenziale.

Tale ultimo rilievo è anch’esso infondato, osservandosi al riguardo che la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie per le visite di controllo costituisce indubbiamente un obbligo per il lavoratore ammalato derivante dalla legge e la norma collettiva ha lo scopo di rendere possibile il controllo della sussistenza della malattia. In questa situazione la permanenza nel domicilio nelle fasce di reperibilità integra un inadempimento sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere la prestazione, sia nei confronti dell’istituto previdenziale. La mancanza di giustificazione dell’assenza alla visita di controllo determina quindi un inadempimento dell’obbligo di cooperazione inteso in senso ampio, sanzionabile disciplinarmente, nonchè con la perdita dell’indennità (cfr Cass. n. 7691 del 2004; Cass. n. 16140 del 2002; Cass. n. 12686 del 1995).

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 13,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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