Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7544 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8069-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., EQUITALIA SUD;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 05/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 26/3/13 depositata il 5.2.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 novembre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– C.M. proponeva ricorso avverso cartella di pagamento formata all’esito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, modello Unico 2004 per l’anno d’imposta 2003, deducendo, tra l’altro, l’omesso invio dell’avviso bonario.

– Per resistere al ricorso si costituivano entrambi gli enti intimati, Agenzia delle Entrate e (Ndr: testo originale non comprensibile) per la riscossione.

– La commissione tributaria provinciale di Napoli pronunciava sentenza con la quale accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità della cartella per omesso invio dell’avviso bonario.

– Avverso detta sentenza propone appello l’Ufficio; non si costituivano nè la contribuente nè l’agente per riscossione.

– La Commissione Tributaria Regionale pronunciava la menzionata sentenza con la quale rigettava l’appello.

– Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi.

– Gli intimati contribuente ed Equitalia Sud spa (già Equitalia Polis spa, già Gest Line spa) non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, L. n. 212 del 2000, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, L. n. 212 del 2000, art. 6, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 3) “Omessa motivazione su fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con i primi due motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, la ricorrente – premesso che la fattispecie in esame ha per oggetto il recupero di maggior somma per effetto della dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente (controllo automatizzato della dichiarazione) – censura la sentenza per avere la CTR ritenuto che l’Agenzia avrebbe omesso la previa comunicazione all’interessata, necessaria al fine, poi, di procedere al recupero delle somme di cui era stato omesso il versamento. Al riguardo la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, trascrive la parte della cartella da cui si ricava l’entità di quanto dichiarato e l’ammontare dovuto per effetto del controllo automatizzato. Trattandosi di versamenti insufficienti, nessuna variazione risulta riferita alla dichiarazione anno d’imposta 2004 e non sussistono quindi quelle “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” che impongono all’Ufficio – ai sensi dello statuto del contribuente, art. 6, – di dovere invitare il contribuente “a fornire i chiarimenti necessari e a produrre i documenti mancanti”.

– In buona sostanza la cartella non ha fatto altro che riscuotere quanto dichiarato dalla contribuente medesima senza alcuna variazione sostanziale della dichiarazione annuale; l’atto impositivo oggetto di causa ha iscritto a ruolo la maggiore imposta dovuta corrispondente ad un credito indicato dalla parte in compensazione, derivante dagli acconti e versamenti periodici non versati, sebbene indicati come dovuti.

– Accolti i primi due motivi, il terzo resta assorbito.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese di lite, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che valuterà la circostanza dell’omesso invio (oggetto della controversia) – che non determina, come detto, la nullità dell’atto impositivo – ai fini delle sanzioni connesse alla pretesa fiscale, secondo i principi delineati da questa Corte nella sentenza n. 12023 del 2015 e nelle numerose altre che sono seguite (v. di recente ordinanza n. 6348 del 3.3.2020).

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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