Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7544 del 01/04/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 7544 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
regolamento
ORDINANZA
di competenza
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio nel
procedimento tra Vito Calabrese e il Comune di Caldarola.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 18 marzo 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 ottobre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con sentenza del 20 giugno 2011, il Giudice di pace di
Lizzano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, a favore del Giudice di pace di Ginosa (luogo di
residenza
del
trasgressore),
a
provvedere
sull’opposizione proposta da Vito Calabrese avverso il
verbale con cui la Polizia municipale del Comune di Cal-
28
Data pubblicazione: 01/04/2014
darola gli aveva contestato la violazione dell’art. 126bis del codice della strada, per non aver fornito le in-
formazioni richiestegli circa il conducente di un veicolo a lui intestato, che aveva superato il limite di ve-
Il Giudice di pace di Ginosa, davanti al quale la causa
è stata riassunta, con ordinanza del 26 marzo 2013 ha
chiesto di ufficio a questa Corte il regolamento della
competenza.
La tesi sostenuta dal Giudice di pace confliggente appare manifestamente fondata, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez, VI-2,
23 febbraio 2011, n. 4426), l’infrazione in questione si
consuma nel luogo ove avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa, cioè a dire nel luogo in
cui ha sede l’organo di polizia procedente.
E poiché il Comune di Caldarola, dove ha sede la Polizia
municipale, ricade nel territorio del Giudice di pace di
Tolentino, si ritiene che il regolamento possa
senz’altro essere deciso con la dichiarazione della competenza del Giudice di pace di Tolentino».
Considerato
che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione ex art.
cod. proc. civ.;
380-bis
locità stabilito nel luogo dell’accertamento.
che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza
del Giudice di pace di Tolentino;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace
di Tolentino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 18 marzo 2014.
nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.