Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7543 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 29/03/2010), n.7543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A.,

responsabile della Direzione Affari legali giusta procura per atto

notaio Ambrosone di Roma rep. N. 36583 del 15.06.2005, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Europa n. 175, rappresentata e difesa

dall’Avv. URSINO Anna Maria Rosaria dell’Ufficio legale della stessa

società per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina

n. 123, presso lo studio dell’Avv. Ciro Centore, rappresentato e

difeso dall’Avv. LONARDO Ottavio del foro di Benevento per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 3782 del Tribunale di Napoli del

19.10.2005/23.11.2005 (R.G. n. 46799 dell’anno 1999).

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10.03.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Sergio Galleano, per delega, per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ente Poste Italiane proponeva appello avverso la sentenza in data 7.06.1999 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’assegnazione di I.P. alla sede di (OMISSIS) con riconoscimento del diritto dello stesso ad essere assegnato alla sede di (OMISSIS) o ad altra alternativa secondo le preferenze espresse, con la qualifica di (OMISSIS).

Il Tribunale di Napoli in sede di appello con sentenza n. 3782 del 2005 ha rigettato il gravame dell’Ente Poste, impostato sulla censura di nullità del ricorso introduttivo di primo grado, per essere stato notificato all’Avvocatura dello Stato e non al Presidente di tale ente, che si assumeva unico soggetto a ricevere qualsiasi atto giudiziario dopo la trasformazione della ex Amministrazione delle PP.TT. in Ente pubblico economico della L. n. 71 del 1994, ex at. 10.

Il Tribunale ha ritenuto che nel caso di patrocinio facoltativo, come nella fattispecie, l’ente potesse affidare la difesa all’Avvocatura Generale dello Stato, per cui si applicavano le norme generali di cui al R.D. n. 1611 del 1933 (in particolare l’art. 45), con la conseguenza che gli avvocati dello Stato non avevano bisogno di mandato. Ha aggiunto che la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato ha sanato qualsiasi vizio di notifica.

Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione la S.p.A. Poste Italiane con unico articolato motivo.

Resiste I.P. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia:

– la violazione e falsa applicazione della L. n. 7 del 1994, art. 10, in relazione all’art. 5 dello Statuto dell’Ente Pubblico Economico Poste Italiane, approvato con D.I. 14 aprile 1994;

-omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

In particolare la ricorrente osserva che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione delle richiamate disposizioni, dalle quali si evince che compete all’Ente Pubblico Economico “Poste italiane” nella persona del soggetto statutariamente munito dei poteri rappresentativi sul piano sostanziale e processuale, ossia il Presidente dell’Ente, la scelta del soggetto legittimato ad esercitare lo ius postularteli in nome e per conto di Poste Italiane.

D’altro canto, aggiunge la ricorrente, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato non discende direttamente dalla legge, in quanto che la L. n. 71 del 1994, art. 10, prevede che l’Ente possa avvalersi del patrocinio erariale, il che richiede un espresso conferimento dell’incarico da parte dell’organo rappresentativo, incarico che può essere dato anche all’Avvocatura interna o agli avvocati del libero foro.

Le esposte censure sono fondate e meritano di essere condivise.

Il Tribunale di Napoli ha constatato il “vizio di notifica”, ossia che l’atto introduttivo era stato notificato all’Avvocatura dello Stato, anzichè al Presidente dell’Ente.

In tal modo l’Ente Poste, e per esso il suo presidente, non è stato messo in condizioni di scegliere il difensore, potendo conferire la procura all’avvocatura erariale o a quella interna o a quella del libero foro, e ciò in relazione all’art. 5 dello Statuto del nuovo Ente Pubblico Economico (riportato a pag. 6 del ricorso), che attribuisce allo stesso presidente la rappresentanza sostanziale dell’Ente e processuale, con “facoltà di conferire le opportune procure”.

Il constatato vizio di notifica non può ritenersi sanato, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, dalla costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, essendo la procura alle liti il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale e non potendo quindi attribuirsi al procuratore sfornito di mandato il potere di sanare tale vizio.

3. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non potendo essere proseguito il giudizio.

Ricorrono le ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio, tenuto conto della novità della questione giuridica riguardante lo ius postulandi dell’Avvocatura dello Stato in rapporto alla rappresentanza in giudizio delle Poste Italiane.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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