Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7543 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 27/03/2020), n.7543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33604/2018 proposto da:

T.A.G., elettivamente domiciliato in Sarzana (SP) via 8

marzo n. 3, presso lo studio dell’Avv. Federico Lera, come da

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che li

rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

T.A.G., cittadino del (OMISSIS), ricorre per la cassazione del Decreto n. 2237/2018 del 15/10/2018, emesso dal Tribunale di Genova – Undicesima Sezione stranieri CIVILE – che, su impugnazione, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex artt. 35, 35 bis e artt. 737 c.p.c. e segg., avverso il diniego dell’istanza di concessione protezione internazionale e forme complementari di protezione, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Torino, sez. Genova.

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato l’infondatezza delle questioni in rito sollevate dal ricorrente, poichè l’oggetto del giudizio “non è infatti l’annullamento dell’atto amministrativo, bensì l’accertamento dei diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata”.

Nel merito ha poi rigettato il ricorso giacchè “le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede amministrativa prima, e nel presente giudizio poi, valutate alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non sono credibili, per genericità ed imprecisione con particolare riguardo alle ragioni fondanti la fuga ed alle vicende immediatamente precedenti la stessa”. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che: – “i fatti esposti non integrerebbero una persecuzione personale dovuta a motivi di razza, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale”; – “rapportando la storia personale del richiedente con le COI facilmente consultabili, risulta che il Ghana è attualmente un paese particolarmente stabile con positive valutazioni anche in relazione alla possibilità di ottenere una più pronta protezione da parte dello Stato” di origine; – “non consta, inoltre, alcuna situazione di vulnerabilità”. Inoltre, il Tribunale ha dato rilievo al “fatto occorso di cui alla sentenza di applicazione della pena nella significativa misura di un anno di detenzione (sospesa) in un contesto che difficilmente lo giustifica” aggiungendo “che il soggetto è affetto da disturbo da uso di sostanze stupefacenti” come accertato dal perito. Per quanto concerne l’istanza di protezione per l’ottenimento dello status di rifugiato, ha rilevato che il ricorrente non ha “fornito elementi gravi precisi e concordanti relativi alle proprie vicende personali” nonchè la insussistenza “di atti di persecuzione o di gravi danni alla persona e di pericolo concreto, effettivo ed attuale, di ulteriore perpetrazione degli stessi in caso di rimpatrio”, anche tenuto conto della zona di provenienza del paese di origine.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con il primo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il Tribunale “valutato importanti e decisivi elementi che la difesa aveva allegato a supporto della richiesta di protezione umanitaria”; in particolare non sarebbe stato preso in esame lo stato di salute grave e invalidante che rende completamente vulnerabile il richiedente (problemi di natura psicologica e psichiatrica), nonchè le vessazioni subite durante la permanenza in Libia, al fine almeno del riconoscimento della residuale protezione internazionale.

Il motivo è inammissibile, laddove denuncia motivazione insufficiente, al di là di quanto consentito dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 e vorrebbe indurre questa Corte a compiere una diretta rivalutazione del materiale probatorio, al fine di sovvertire l’incensurabile apprezzamento di fatto che i giudici di merito hanno posto a fondamento del rigetto della domanda di protezione umanitaria, avendo escluso la sussistenza di particolari condizioni di vulnerabilità soggettiva del ricorrente.

Peraltro, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale, ove si tratti di un apolide (Cass. n. 31676 del 06/12/2018; n. 2861/2018).

Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere il Tribunale correttamente applicato la protezione sussidiaria, in relazione alla situazione di provenienza del ricorrente e delle sue effettive condizioni personali.

Va premesso che la legge accorda una speciale posizione di favore nel processo, rappresentata dall’attenuazione degli oneri assertivi e probatori (ex plurimis, Sez. 1 ord. n. 21123/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 19716/2018), con il conseguente dovere del giudice di acquisire “informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese”; ma tale dovere c.d. “di cooperazione istruttoria” è subordinato alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. Se manca questa attendibilità, non sorge quel dovere, poichè l’una è condizione dell’altro (Sez. 1-, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018).

Questi principi sono già stati affermati da questa Corte sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di asilo, sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di protezione sussidiaria giustificata dal rischio di morte o tortura, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), (Sez. 6-1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018), sia anche per l’ipotesi di richiesta di protezione sussidiaria giustificata dal rischio di un danno alla persona causato da una situazione di conflitto armato, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), (così Sez. 6-1, Ordinanza n. 4892 del 19/02/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 33096 del 20/12/2018).

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6-1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790-01). Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi concreti denotanti il raggiungimento nel suo paese d’origine di un grado di violenza indiscriminata talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nello stesso paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (cfr. Cass. sez. 1, n. 13079/2019).

Nella fattispecie il Tribunale, ritenuto non credibile il richiedente per la genericità delle affermazioni e le imprecisioni contenute nel suo racconto, e accertate le condizioni socio-politiche del Ghana – con riferimento al sistema giudiziario e alla mancanza di conflitti in atto, sulla base di fonti informative citate nel decreto – ha motivato, con incensurabile accertamento di fatto, l’esclusione della situazione di vulnerabilità personale, e ritenuto non sussistere in concreto i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, escludendo motivatamente la presenza dei requisiti per la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Va respinto anche il terzo motivo del ricorso, col quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale correttamente applicato la protezione umanitaria, alla luce delle vicende personali.

Il motivo è infondato, avendo il Tribunale di Genova accertato l’assenza di condizioni di vulnerabilità personali sia sulla scorta delle dichiarazioni del richiedente sia con riferimento alla perizia psichiatrica che ne aveva attestato lo stato di salute; ciò peraltro in assenza di un serio e reale percorso di integrazione sociale in Italia se non per il marginale apprendimento della lingua.

Tale motivazione è congrua e coerente con i principi affermati da questa Corte, che richiede per la concessione della protezione la dimostrazione di rientrare in particolari categorie soggettive ovvero in situazioni personali in cui sono ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità, e di una concreta situazione di rischio per la vita. Ciò senza “tipizzare” le categorie soggettive in cui far rientrare i soggetti meritevoli della protezione “umanitaria”, la quale ha, viceversa, carattere atipico e residuale, nel senso che copre tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia, non possa disporsi l’espulsione e debba perciò provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in una condizione di “vulnerabilità” (Cass. 15466/2014, n. 26566/2013).

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi ove, all’esito di una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e in cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (vedi in motivazione sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018).

Va sul punto peraltro richiamato il principio secondo cui la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. sez. 1, n. 21123/2019): situazione questa non ricorrente nella fattispecie, nella quale il ricorrente ha ribadito gli stessi fatti posti a fondamento delle altre richieste di protezione (le violenze subite in Libia, l’uso di sostanze stupefacenti, la mancanza di contatto con i familiari).

Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimato.

Ministero dell’interno.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

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