Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7543 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16271/2011 proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SANTA MAURA 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MANCINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO FACCENDA;

– ricorrente –

nonchè da:

CO.MA., C.F. (OMISSIS), S.L. (OMISSIS),

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAUDENZIO

FANTALI 39, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPARANO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

A.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Sparano Giuseppe difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali che chiede l’accoglimento del ricorso

incidentale, il rigetto del ricorso principale, e deposita massima

4179;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso principale, l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il 27 gennaio 2011, che ha accolto l’appello proposto da S.L., S.G. e Co. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3056 del 2004, e nei confronti di C.M. e A.P..

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 1994 dai sigg. S. e Co. – proprietari di terreni con destinazione agricola e annesso fabbricato in località (OMISSIS) – nei confronti del confinante C.M. che, insieme a A.P., aveva aperto nel 1986 una nuova cava nella sua proprietà, e ripreso a coltivare quella preesistente.

Gli attori avevano dedotto che la nuova attività estrattiva era illegittima, per violazione della L.R. Campania n. 54 del 1985; che l’illegittimità della precedente cava era stata accertata con sentenza del Tribunale di Salerno n. 157 del 1982; che la Regione Campania, con Delib. n. 2645, aveva ordinato a C. di procedere al recupero ambientale della cava, secondo le modalità previste dall’art. 9 della L.R. citata; che, a causa dei rumori e della polvere provenienti dalla cava, si erano prodotti danni ambientali nonchè danno alla salute di essi attori e del minore Co.Fr.; che, a causa degli sbancamenti con eliminazione della vegetazione dal sito di proprietà C., si determinavano continui ruscellamenti di acque meteoriche che avevano provocato danni alla proprietà sottostante degli attori; che, infine, a causa della realizzazione di un terrapieno a distanza non regolamentare dal confine, era stato mutato il declivio naturale del terreno.

Tutto ciò premesso, gli attori avevano chiesto la condanna dei convenuti ad arretrare il terrapieno fino alla distanza prevista dal regolamento edilizio e al risarcimento dei danni.

1.2. I convenuti C. e A., che avevano proposto regolamento preventivo di giurisdizione dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 892 del 1995, avevano contestato le pretese. Richiamata la transazione stipulata tra gli attori S. – Co. e il titolare della originaria cava, T.V., in data 2 aprile 1983, C.M. aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, per avere ceduto l’area in comodato ad A., mentre quest’ultimo aveva dedotto la legittimità dell’attività estrattiva, in quanto svolta in regime transitorio ai sensi della L.R. n. 54 del 1985, art. 36 e con l’adozione di accorgimenti tecnici, di modo che il lamentato danno alla salute non era riconducibile alla predetta attività. Lo stesso A. aveva contestato, inoltre, il denunciato sconfinamento e la conseguente alterazione dello stato dei luoghi, e aveva precisato che la delibera regionale era stata impugnata dinanzi al TAR, che ne aveva sospeso l’efficacia.

1.3. Il Tribunale aveva rigettato la domanda rilevando che gli attori non avevano provato il nesso causale tra il danno lamentato e la domanda di arretramento del terrapieno.

2. La Corte d’appello, nella contumacia di A.P., ha accolto la domanda e, richiamata la CTU disposta nel giudizio di secondo grado, ha condannato i sigg. C. e A. ad eliminare il terrapieno fino al confine con la proprietà S. – Co., nonchè al risarcimento del danno alla proprietà e del danno esistenziale subito dagli appellanti, liquidato in via equitativa in Euro 41.996,40 a favore di S.G., Euro 41.815,00 in favore di S.L. ed Euro 40.000,00 in favore di Co.Ma., oltre interessi dalla pronuncia al saldo. E’ stata rigettata invece la domanda di risarcimento del danno ambientale per carenza di legittimazione attiva degli attori-appellanti, nonchè le ulteriori pretese risarcitorie per carenza di prova.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso C.M. sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso S.G., S.L. e Co.Ma., che propongono ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. E’ rimasto intimato A.P.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

All’esito dell’udienza del 23 marzo 2016, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso principale a A.P., già contumace in grado di appello, da ritenersi litisconsorte necessario. All’odierna udienza, in cui il ricorso è stato fissato per la decisione, i ricorrenti incidentali hanno depositato ulteriore memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto dell’avvenuta rinnovazione della notifica del ricorso principale al litisconsorte necessario A.P., effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., entro il termine concesso.

1.1. Il ricorso principale è infondato.

1.2. Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione, e si contesta la mancata pronuncia sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da C.M., a fondamento della quale era stata prodotta la sentenza n. 3545 del 2002. L’attività estrattiva era stata svolta dal solo A.P., dal 1986 al 2006, come accertato dalla CTU svolta nel giudizio d’appello.

1.3. La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha esaminato e pronunciato sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da C.M., rigettandola con motivazione esaustiva e immune da vizi logico-giuridici (pagg. 23-24 della sentenza impugnata), nella quale è evidenziata la titolarità in capo al predetto del diritto di proprietà del terreno su cui insisteva la cava e la irrilevanza della locazione, con la medesima destinazione, intervenuta dopo una fase di diretta coltivazione della cava da parte di C.. Il predetto, inoltre, era consapevole della illegittimità dell’attività estrattiva, per essere stato destinatario dei numerosi atti amministrativi e giudiziari al riguardo, e ricavava utilità economica dall’esercizio di quell’attività.

2. Con il secondo motivo è dedotta falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. e si contesta la qualificazione della domanda attorea, assumendosi che la Corte d’appello sarebbe incorsa in ultrapetizione nella parte in cui ha ritenuto, accogliendo il terzo motivo di gravame, che la domanda di risarcimento del danno alla salute e all’ambiente fosse collegata non alla violazione edilizia realizzata con il terrapieno a confine, bensì all’attività di coltivazione della cava, ovvero agli “scavi abusivi di enormi proporzioni”, notoriamente fonte di rumori, polveri e trasformazione dell’ambiente in senso peggiorativo. In ogni caso, era stata eccepita la novità della domanda, come riformulata in appello. Il ricorrente contesta, inoltre, la valutazione delle prove e la stessa ammissione di CTU, che non poteva supplire la mancanza di prova di cui erano onerati gli attori. E’ riproposta, infine, la questione della carenza di legittimazione passiva, già prospettata con il motivo che precede.

2.1. La doglianza, che cumula questioni diverse, è in parte inammissibile e in parte infondata.

2.2. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., configura un vizio di motivazione non già una violazione di legge, e quindi sollecita la inammissibile rivalutazione delle prove che non è consentita in questa sede, tanto più a fronte della genericità della contestazione. Considerazioni analoghe valgono per la censura che ha ad oggetto la violazione delle regole in tema di onere probatorio, con la quale il ricorrente contesta, in realtà, che la Corte d’appello abbia disposto CTU, e quindi utilizzato le risultanze della consulenza. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’integrazione del quadro probatorio con accertamenti di carattere tecnico specialistico è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, e non è sindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 05/07/2007, n. 15219).

2.3. Non sussiste la denunciata ultrapetizione.

La Corte d’appello, investita dal gravame sul punto, ha ritenuto che la domanda di contenuto risarcitorio e ripristinatorio proposta dai sigg. S. – Co. fosse stata prospettata sin dall’origine con riferimento sia alla violazione delle norme sulle distanze tra le proprietà, sia all’esercizio illegittimo dell’attività estrattiva, individuato come fonte di danni patrimoniali, esistenziali e di alterazione dell’ambiente. Esclusa pertanto la novità della domanda, e con essa l’innmutazione dei fatti costitutivi delle pretese azionate, la devoluzione operata con l’atto di gravame consentiva alla Corte territoriale di procedere, come ha fatto, a qualificare correttamente la domanda (ex plurimis, Cass. 30/07/2008, n. 20730).

2.4. Quanto alla questione della carenza di legittimazione passiva di C.M., già proposta con il primo motivo di ricorso, si rinvia alle considerazioni svolte in proposito.

3. Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1226 e 2056 c.c., nonchè vizio di motivazione, e si contesta il mancato rilievo da parte della Corte d’appello della novità della domanda risarcitoria e di ripristino, che in primo grado gli attori avevano formulato con riferimento soltanto al denunciato sconfinamento e alla immissione di polveri. Alla base dell’errore in cui era incorsa la Corte d’appello vi sarebbe proprio la CTU, posto che il Collegio peritale aveva individuato i danni subiti dagli attori senza tenere conto della formulazione domanda. In ogni caso, la prova del danno non poteva essere ricavata dalla CTU, di cui il ricorrente contesta nuovamente l’utilizzo.

3.1. La doglianza, che ripropone censure già prospettate, è infondata.

Si richiama quanto già detto a proposito della denunciata novità della domanda e della non sindacabilità della scelta della Corte d’appello di disporre CTU, dalla quale la Corte d’appello ha ricavato una serie di elementi di carattere tecnico, che all’evidenza non potevano essere accertati diversamente e che hanno contribuito alla valutazione complessiva del nesso di causalità e del danno risarcibile.

Costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte, che, benchè le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purchè la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (ex plurimis, Cass. 10/09/2013, n. 20695).

4. Con il quarto motivo è dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. e si contesta la liquidazione delle spese processuali riguardanti il giudizio di primo grado, che la Corte d’appello aveva quantificato in misura diversa dal Tribunale.

4.1. La doglianza è infondata.

Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (ex plurimis, Cass. 01/06/2016, n. 11423).

5. Il ricorso incidentale è infondato.

5.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c. e si contesta l’omessa pronuncia sulla domanda di ripristino dello stato dei luoghi, nonchè l’omesso esame: a) dell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 892 del 1995, che ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto dai convenuti C. e A.: b) della sentenza del Tribunale di Salerno n. 157 del 1982, resa tra il dante causa dei ricorrenti incidentali e l’allora titolare della cava, sig. T.V., che accertava con efficacia di giudicato l’illegittimità dell’attività estrattiva; c) dell’atto notificato a mezzo Ufficiale giudiziario dai ricorrenti incidentali alle Pubbliche amministrazioni e al Genio Civile di Salerno in data 12-13 settembre 2007, con il quale si diffidavano le predette amministrazioni dall’ingerirsi nella questione controversa, già sottoposta all’autorità giudiziaria ordinaria.

5.2. La doglianza è infondata.

5.2.1. Non sussiste all’evidenza il vizio processuale denunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Come rilevato in sede di esame del secondo motivo del ricorso principale, la Corte d’appello, specificamente investita di gravame sul punto, ha proceduto a riqualificare la domanda, evidenziando che la pretesa risarcitoria-ripristinatoria era riferita sia all’alterazione dello stato dei luoghi derivante da violazione della proprietà (violazione distanze legali, modificazione del declivio naturale del terreno), sia all’alterazione del paesaggio e dell’ambiente, pure conseguente all’esercizio dell’attività estrattiva illegittima. Così precisata la portata del thema decidendum, la stessa Corte ha rigettato la domanda risarcitoria – ripristinatoria connessa all’accertato danno ambientale – consistito nella contaminazione del sito e nell’alterazione del paesaggio – ritenendo che la relativa tutela sia prerogativa delle pubbliche amministrazioni.

5.2.2. Non sussiste violazione del giudicato interno, costituito dalla pronuncia delle Sezioni Unite resa sul regolamento di giurisdizione. La pronuncia in parola ha dichiarato inammissibile il regolamento argomentando che “la deduzione”, in una controversia tra privati avente ad oggetto il risarcimento dei danni da atti illeciti, “che gli illeciti stessi si ricollegano alla gestione di una cava per la quale sono stati emessi provvedimenti amministrativi, non comporta che il giudice adito pronunci principaliter su detti provvedimenti”, mentre l’eventuale delibazione di tali provvedimenti, nei limiti delle attribuzioni di cui della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E, attiene al merito e non alla giurisdizione.

Si tratta di pronuncia che, nel ribadire il richiamato principio consolidato, non ha inciso, nè d’altronde poteva farlo, sul merito della controversia, cioè sulla legittimazione del privato a chiedere il risarcimento in forma specifica, nella specie la restitutio in integrum del territorio variamente compromesso dall’attività illecita. Non è pertanto neppure configurabile un giudicato che copra il dedotto e il deducibile, nel senso dell’affermazione di una verità storica non più controvertibile, e ciò è confermato dal fatto che i ricorrenti incidentali riconnettono tale effetto alla statuizione di condanna aggravata pronunciata dalle Sezioni Unite all’esito del regolamento di giurisdizione, laddove l’accertamento della consapevolezza, in capo ai ricorrenti C. e A., della infondatezza e inammissibilità del regolamento di giurisdizione, da cui è scaturita la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ha carattere processuale, e sanziona la proposizione del regolamento a fronte, appunto, del consolidato principio di diritto soltanto ribadito dalle Sezioni Unite. D’altronde, come si vedrà nel prosieguo, la Corte d’appello non ha ritenuto che il diritto al recupero ambientale fosse “affievolito”, e quindi estraneo alla sua giurisdizione, ma ha affermato che si tratta di diritto la cui titolarità spetta alla pubblica amministrazione, essendo l’ambiente bene collettivo.

Non è ravvisabile, pertanto, alcuna “indebita ingerenza della pubblica amministrazione” nella controversia in oggetto, nè, di conseguenza, possono assumere rilevanza gli atti di diffida asseritamente inviati dai ricorrenti incidentali alle amministrazioni pubbliche competenti alla tutela del territorio.

5.2.3. Quanto alla violazione del giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza resa nel 1982 dal Tribunale di Salerno, la questione è priva di decisività, e come tale inammissibile, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto pacifica l’illegittimità dell’attività estrattiva.

6. Con il secondo motivo è denunciata falsa applicazione del D.M. n. 471 del 1999 e del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. Ambiente) e si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui – pacifica essendo la illegittimità dell’attività di sfruttamento della cava – i numerosi provvedimenti di natura amministrativa e giudiziaria allegati alla CTU sarebbero indifferenti ai fini della decisione delle domande degli attori-appellanti, con riferimento in particolare alla domanda ripristinatoria, peraltro proposta in via principale.

La rimessione in pristino dei luoghi, alterati dall’attività svolta in assenza di autorizzazione, doveva essere disposta dal giudice ordinario, a carico della parte responsabile di tale alterazione, in coerenza con quanto disposto dalla pronuncia sul regolamento di giurisdizione

7. Con il terzo motivo è denunciato vizio di motivazione in ordine alla mancata condanna della controparte al ripristino dello stato dei luoghi, nonostante l’integrazione del fatto illecito. La Corte d’appello aveva ritenuto erroneamente che la domanda principale fosse quella risarcitoria e non quella di ripristino dello stato dei luoghi, mentre era vero il contrario.

7.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate.

7.1.1. I ricorrenti incidentali sostengono che l’illiceità dell’attività estrattiva, in quanto pacificamente svolta in assenza di autorizzazione, avrebbe escluso ogni ingerenza della pubblica amministrazione al fine della ricomposizione ambientale, e il giudice ordinario avrebbe dovuto pronunciare sulla domanda di ripristino ambientale.

In disparte il richiamo alla già vagliata questione del giudicato interno (per la quale si fa rinvio al paragrafo 5.2.2.), il quesito posto dai ricorrenti incidentali è se il privato possa chiedere la condanna al ripristino ambientale, nella duplice direzione della bonifica e messa in sicurezza del territorio contaminato, e della ricostruzione del territorio alterato dall’esercizio dell’attività estrattiva illecita.

La Corte d’appello sul punto ha ritenuto che la tutela ripristinatoria intesa nel senso di bonifica ambientale e, più in generale, di recupero del territorio, spetti alla pubblica amministrazione, legittimata ad avviare il procedimento di recupero ambientale, eventualmente in via forzosa, cioè a carico dei soggetti responsabili. La conclusione deve essere confermata.

L’ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la cui lesione fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno dinanzi al giudice ordinario, a mezzo di misure ripristinatorie ovvero risarcitorie per equivalente.

La tutela dell’ambiente, nelle sue molteplici declinazioni (integrità del territorio, ambiente salubre, paesaggio etc.) scaturisce dal combinato disposto dell’art. 9 Cost., comma 2 e dell’art. 2059 c.c. e preesisteva alla introduzione della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell’ambiente, che all’art. 18 ha ripartito tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento (ex plurimis, Cass. 10/10/2008, n. 25010).

Non si pone, pertanto, una questione di riparto di giurisdizione, essendo pacifico che spetta al giudice ordinario garantire la tutela dell’ambiente (Corte cost., sentenza n. 641 del 1987), e che essa tutela comprenda sempre le misure ripristinatorie (ex plurimis, Cass. 10/12/2012, n. 22382; Cass., 22/03/2011, n. 6551), ma la legittimazione ad agire a tutela dell’ambiente spetta alla pubblica amministrazione. Questa Suprema Corte di recente ha ribadito la riserva allo Stato, quale Ente esponenziale al massimo livello sul territorio, dell’esclusiva potestà di agire, sia in via preventiva che repressiva, quest’ultima tendenzialmente con riparazione in forma specifica (Cass. 06/05/2015, n. 9012).

Il bene ambiente, secondo il concetto peculiare elaborato in materia, può essere tutelato solo dallo Stato, benchè debba restare impregiudicata la legittimazione di titolari di diritti diversi da quello all’integrità ambientale, i quali risultino separatamente danneggiati dall’unica condotta plurioffensiva che ha inciso su quella risorsa, ad agire per il risarcimento di quegli ulteriori danni.

8. Con il quarto motivo è dedotto vizio di motivazione sull’irrisorietà della liquidazione del danno derivato dall’impedimento all’esercizio dell’attività di agriturismo, nonchè del danno alla salute subito da Co.Fr., all’epoca minorenne. Tale ultima voce di danno era stata richiesta da Co.Ma., in qualità di genitore affidatario ed esercente la potestà sul minore.

8.1. La doglianza è inammissibile per carenza di specificità.

8.1.1. La Corte d’appello ha evidenziato che la domanda, specificata soltanto in comparsa conclusionale, di riconoscimento di “ulteriori danni” conseguenti ai minori incassi dell’attività agrituristica era carente di riscontri probatori, e che, per analoghe ragioni, doveva essere rigettata la richiesta di danno connessa alla chiusura dell’attività di agriturismo.

I ricorrenti incidentali lamentano il vizio di motivazione sotto il profilo della irrisorietà della liquidazione dei danni complessivamente riconosciuti dalla Corte d’appello, e, sull’assunto che era impossibile produrre ciò che non esisteva – ossia la contabilità dell’attività imprenditoriale che non avevano potuto esercitare a causa della situazione ambientale compromessa -, lamentano la mancata liquidazione equitativa del danno.

La censura è inammissibile in quanto sollecita la rivalutazione del quadro probatorio, peraltro senza specificamente richiamare gli elementi forniti al predetto giudice e in assunto non esaminati o erroneamente valutati (ex plurimis, Cass. 17/07/2007, n. 15952). Risulta a fortiori non sindacabile la questione relativa alla mancata liquidazione equitativa, astrattamente configurabile solo a fronte di prova dell’an debeatur, che nella specie la Corte d’appello ha escluso.

8.1.2. Il mancato riconoscimento del danno alla salute in favore del soggetto all’epoca minorenne è stato argomentato dalla Corte d’appello sul rilievo della erronea formulazione della domanda, ritenuta inammissibile in quanto proposta da Co.Ma. in proprio e non in nome e per conto del figlio minore. I ricorrenti, i quali contestano la decisione per “irragionevolezza” e quindi per vizio di motivazione, avrebbero dovuto riportare il contenuto della domanda per consentire a questa Corte di verificarne la formulazione (ex plurimis, Cass. 13/07/2004, n. 12914).

9. I ricorsi principale e incidentale sono rigettati e la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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