Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7543 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16820-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA A. VESSELLA 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PUCCIONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO BELLOFIORE BRIOTTONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 5/18/2013 depositata il 15.1.2013, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 novembre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

(OMISSIS) srl proponeva ricorso avverso cartella di pagamento – avente ad oggetto omesso versamento IVA, oltre interessi e sanzioni, e tardivo versamento Irap ed Ires – emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, su dichiarazione Modello Unico 2007 relativo ad anno d’imposta 2006.

Deduceva la contribuente la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, per omessa notificazione della comunicazione di irregolarità e sosteneva – quanto al disconoscimento del credito Iva – che il credito Iva, sia pure emergente da dichiarazione omessa, può essere portato legittimamente (come avvenuto nella specie) in detrazione dalla società con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è venuto in essere.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate deducendo la irrilevanza dell’invio della comunicazione della irregolarità atteso che la contribuente avrebbe potuto rappresentare il disguido allo stesso Ufficio, il quale – in ipotesi di esito positivo dei controlli previsti – avrebbe disposto la eventuale riduzione ad un terzo di quanto dovuto a titolo di sanzioni. Quanto al disconoscimento del credito Iva, l’Ufficio faceva presente che la comunicazione annuale per l’anno 2005 presentava un debito di Euro 177.81,00, con la conseguenza che il credito Iva indicato dalla parte per l’anno 2006 risultava non essere spettante.

L’adita commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso con sentenza che era gravata di appello ad opera dell’Ufficio, appello contrastato dalla società contribuente.

La commissione tributaria regionale della Lombardia pronunciava la menzionata sentenza con quale rigettava l’appello.

Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la società, sostituita – con atto di costituzione in giudizio in data 18 giugno 2020 – dal Fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione, nella persona del curatore fallimentare, Dott. Nevio Maxia, che ha pure depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso consta di quattro motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, anche in combinato con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 55, anche in combinato con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; 3) “Nullità della sentenza e del procedimento: omessa pronuncia – Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”; 4) “Omessa ovvero insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR rigettato l’appello sul rilievo della illegittimità della cartella in quanto non preceduta dalla emissione della preventiva comunicazione di irregolarità; precisa l’Agenzia che l’obbligo di invio di una comunicazione previa rispetto alla cartella si ravvisa – per il disposto dello statuto del contribuente, art. 6, – solo quando “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, da ciò conseguendo che, nel caso di cartella emessa a seguito di controlli automatizzati, dette incertezze non sussistono e la comunicazione in parola non occorre.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza per essersi posta in contrasto con l’interpretazione della normativa in tema di omessa presentazione della dichiarazione IVA fornita dalla Corte di legittimità, la quale ha più volte evidenziato – i riferimenti dell’Agenzia sono a sentenze degli anni dal 2004 al 2011 – che “in caso di inosservanza dell’obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente è preclusa, in forza della complessiva disciplina dell’imposta, la possibilità di recuperare il credito d’imposta maturato in detta annualità attraverso il trasferimento della correlativa detrazione nel periodo d’imposta successivo, pur se detto credito sia stato regolarmente annotato nella dichiarazione mensile di competenza: ciò fermo restando tuttavia, in applicazione del successivo art. 30, comma 2, il diritto del contribuente al soddisfacimento del credito mediante rimborso”. La contribuente avrebbe, dunque, dovuto pagare la somma portata nella cartella e quindi proporre istanza di rimborso corredata dalla necessaria idonea documentazione di supporto.

I due motivi vanno trattati congiuntamente dal momento che le argomentazioni che ne costituiscono il contenuto hanno, formato oggetto della sentenza delle SS. UU. di questa Corte n. 17757 dell’8.9.2016, alla quale la presente decisione intende dare continuità. Con la menzionata sentenza la S.C. ha stabilito che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la (Ndr: testo originale non comprensibile) d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili. Nella fattispecie, la contribuente ha prodotto idonea documentazione, per come riconosciuto dalla CTR che ha dato atto che “la contribuente ha depositato, già nel corso del giudizio di primo grado, tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare la correttezza del credito vantato, documentazione che l’Ufficio non ha mai preso in considerazione”.

Da quanto esposto deriva che il secondo motivo va rigettato restando il primo assorbito, al pari del quarto motivo con cui la ricorrente denuncia vizio motivazionale avente ad oggetto la predetta documentazione.

Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza per non essersi pronunciata in ordine alla contraddittorietà tra motivazione sentenza di primo grado – puntualmente denunciata da esso Ufficio a pagina 6 dell’appello – laddove la CTP, dopo avere dato atto in sede di motivazione che il ricorso andava accolto con riguardo alla domanda formulata in via principale con esclusione delle poste relative ad Ires ed Irap, in sede di dispositivo concludeva per l’accoglimento, tout court, del ricorso.

Conclusivamente, va accolto il terzo motivo, rigettato il secondo, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, rigetta il secondo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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