Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7542 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente —

contro

AGENIT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso l’avv.

D’Ayala Valva Francesco, che la rappresenta e difende, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, sez. staccata di Verona, n. 121/15/09, depositata il 30

novembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Francesco D’Ayala Valva per la controricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Massimo Fedeli, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, n. 121/15/09, depositata il 30 novembre 2009, con la quale, accogliendo l’appello principale della AGENIT s.r.l. e rigettando quello incidentale dell’Ufficio, e’ stato riconosciuto alla contribuente il diritto al rimborso delle maggiori somme versate, per IRPEG ed IRAP relative agli anni 2003 e 2004, in relazione ad immobili di interesse storico o artistico di proprieta’ della societa’ e concessi in locazione. Il giudice a quo, in particolare, per quanto qui rileva, ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina fiscale di favore dettata dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, per gli immobili anzidetti, pur essendo questi strumentali all’esercizio dell’impresa.

La Agenit s.r.l. resiste con controricorso.

2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si denuncia la violazione della L. n. 413 del 1991, art. 11 cit. e, rispettivamente, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6, 43, 81 e 90 TUIR, con riguardo all’IRPEG, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5 quanto all’IRAP, sono manifestamente fondati (con assorbimento di ogni altra censura) alla luce dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali: a) i canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 e succ. mod., che siano oggetto dell’impresa, ne rappresentano dei ricavi e come tali rientrano nella determinazione della base imponibile dell’IRAP, essendo essa diretta alla tassazione del valore della produzione ed articolata, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 11 e 11 bis in base alla natura del soggetto passivo (nella specie, societa’ di capitali) ed alla differenza tra la somma delle voci della produzione e quella dei costi di cui all’art. 2425 c.c., comma 1, rispettivamente lett. a) e b), con i correttivi dettati dal richiamo a specifiche norme del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. da 53 a 76), effettuati peraltro solo ai fini della quantificazione dei valori; ne consegue che resta inapplicabile ai predetti ricavi la L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, che, operando come norma qualificatoria del valore da considerare ai fini del reddito, prevede che il reddito dei predetti immobili sia determinato secondo la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e’ collocato il fabbricato (Cass. n, 2332 del 2009);

b) in tema di imposte sui redditi, i canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 e successive modificazioni, che siano oggetto dell’impresa, ne rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa, secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile la L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, che riguarda la determinazione dei redditi fondiari (principio affermato con riferimento ad una societa’ che aveva come oggetto sociale la locazione di un immobile, riconosciuto di interesse storico o artistico) (Cass. n. 26343 del 2009).

3. In conclusione, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la controricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non inducendo a diversa conclusione le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria;

che, in particolare, deve ribadirsi quanto osservato nella citata sentenza n. 26343 del 2009, e cioe’ che, rispetto ad uno stesso immobile, e’ diversa la determinazione del relativo reddito se esso sia strumentale all’attivita’ di impresa o costituisca oggetto dell’impresa stessa, o se detto immobile non sia ascrivibile a tali categorie, caso in cui il reddito e’ determinato alla stregua dei redditi fondiari (e non dei redditi d’impresa); il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 57 e l’art. 90 del nuovo TUIR (introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1 con effetto dal 1 gennaio 2004), dispongono infatti, in termini sostanzialmente identici, che i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, ne’ beni alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del Capo 2^ del Titolo 1, concernente le modalita’ di determinazione dei redditi fondiari (redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati), mentre i redditi d’impresa sono disciplinati nel Capo 6^ del medesimo testo unico (e il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40 – ora 43 – stabilisce che “non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali”);

cio’ posto, la regola fissata dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, si applica per la determinazione dei redditi fondiari e trova giustificazione nei costi di manutenzione degli immobili vincolati, superiori a quelli normalmente richiesti per le altre tipologie di immobili, ratio che non avrebbe senso rispetto ai redditi di impresa, che sono determinati sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai correlativi costi, costi che invece sono indeducibili rispetto ai redditi fondiari;

che, alla luce di tale condivisa motivazione, si rivela manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale sollevata, in subordine, dalla contribuente in riferimento all’art. 3 Cost., anche in considerazione della natura agevolativa della norma in esame;

che, in conclusione, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che sussistono giusti motivi, anche in considerazione dell’epoca in cui e’ intervenuta la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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