Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7542 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 27/03/2020), n.7542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33530/2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in (Ndr: testo mancante);

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che li

rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il

02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

K.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre per la cassazione dell’ordinanza (rectius decreto) del 02/10/2018, notificata in data 12/10/2018, emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Specializzata in Materia Di Immigrazione, Protezione internazionale – nel procedimento di cui R.G. n. 9521/2017 – che, su impugnazione, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, avverso il diniego dell’istanza di concessione di protezione internazionale e forme complementari di protezione, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Salerno.

Il Tribunale ha confermato il provvedimento impugnato, rilevando che dal racconto del richiedente non emergono elementi che possano comprovare una reale minaccia di morte/persecuzione nei suoi confronti”, apparendo evidente “il difetto del presupposto indispensabile per la concessione della protezione internazionale, ossia la sussistenza di un pericolo attuale e concreto incombente sul ricorrente e connesso al ritorno in patria, che non risulta in alcun modo dimostrato”.

Quanto alla protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la sua concessione, stante “l’inattendibilità del racconto”, e posto che “nella zona di provenienza del richiedente non può ritenersi che la violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello di massima intensità come in altre zone del paese”.

Infine, per quanto concerne la protezione umanitaria, il Tribunale ha ritenuto “che il richiedente non è risultato credibile in ordine alla sua specificità e personale compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza. Nè risulta un’integrazione del ricorrente sul territorio italiano, giacchè risulta disoccupato e privo di legami affettivi”.

Il Ministero si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con il primo motivo, si deduce “error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14, lett. b)”, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda, pur avendo acquisito l’informativa della Commissione nazionale asilo, unità COI, che, riportando il rapporto EASO anno 2015, aveva accertato in Pakistan la presenza di una delle organizzazioni militanti islamiste e la diffusione di ideologia radicale islamista.

Il motivo è infondato.

Va premesso che le dichiarazioni del richiedente, giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 3, riguardano anche le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c), poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda tutti gli aspetti significativi della domanda (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 4892/2019). Pertanto il vaglio di credibilità soggettiva trova applicazione anche con riguardo alla domanda di riconoscimento di protezione sussidiaria (Cass. n. 15794/2019).

Va poi ribadito che in tema di “protezione sussidiaria, che ha ad oggetto sul piano dell’onere dell’allegazione tutto ciò che è contenuto nel paradigma dell’art. 14, trattandosi di norma tesa a distinguere il concetto di danno grave secondo i diversi profili di cui alle lett. a) b) e c), ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio ulteriore” che “non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una dichiarazione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi” (Cass. 33093/2018).

Nella fattispecie il Tribunale, dopo avere preso atto della informativa di cui sopra, accertava che la situazione descritta non riguardava la città ((OMISSIS)) nella quale il richiedente aveva dichiarato di svolgere l’attività di Iman; rilevava che nel 2017 e fino al 2018 non si erano registrate vittime di violenza nel Kashmir amministrato dal Pakistan; escludeva il rischio di persecuzione o di danno grave alla persona ovvero di persecuzione personale; verificava che le dichiarazioni del ricorrente erano in contrasto con le informazioni acquisite e concludeva per l’inattendibilità del racconto del richiedente, sia per la genericità delle sue affermazioni, sia per la non veridica dichiarazione sull’attività lavorativa svolta.

Il Tribunale si è pertanto attenuto ai principi enucleati dalla giurisprudenza sopra richiamata, per cui il motivo va respinto.

Con il secondo motivo si deduce “error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14, lett. c)”, per avere il Tribunale travisato le risultanze dell’istruttoria, affermando da un lato che esiste un conflitto armato che interessa il Pakistan e dall’altro che la violenza non raggiunge un eguale livello in tutte le zone del Paese, escludendo che nella zona di provenienza del richiedente vi fosse una violenza di massima intensità, tale da consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia una violazione di legge, ma di fatto censura una motivazione incoerente e perplessa, aggredibile secondo il diverso parametro normativo dell’art. 360 c.p.c., n. 4. In ogni caso, anche riqualificando il motivo sotto il diverso profilo dell’error in procedendo, esso è infondato, avendo il Tribunale, con motivazione coerente, escluso la sussistenza del presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, data la mancanza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente.

Col terzo motivo si deduce error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame dei presupposti legittimanti il riconoscimento di protezione umanitaria e della valutazione individuale comparativa a seguito di rimpatrio. In particolare lamenta l’omesso esame di circostanze allegate, riferite – oltre che alla situazione già esposta sulle violenze e sulla carenza di tutela dei diritti umani in Pakistan – alla mancanza di una rete familiare di supporto e alle condizioni di salute del richiedente, affetto da diabete.

Anche questo motivo va respinto.

Va preliminarmente rilevata l’apoditticità della dichiarazione sulle condizioni di salute del richiedente, delle quali non vi è traccia nel provvedimento impugnato, nè è stata dimostrata la sua deduzione nei precedenti gradi di giudizio, con conseguente inammissibilità per mancanza di autosufficienza.

Quanto alla mancata valutazione comparativa della situazione del richiedente a seguito di rimpatrio, va ribadito il principio (Cass. n. 21123 del 2019) secondo cui, se la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione così detta maggiore.

E’ stato altresì statuito, con decisione che qui si conferma, che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita provata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 9304/2019).

Peraltro il livello di integrazione sociale e lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di accertare la sussistenza di una delle variabili rilevanti ai fini della vulnerabilità, ma non può esaurirne il contenuto (cfr. Cass. 4455/2018).

Nella fattispecie, esclusa la rilevanza della asserita ma non documentata malattia (diabete), ed esclusa altresì l’integrazione del richiedente “disoccupato e privo di legami affettivi”, il Tribunale ha congruamente motivato sulla posizione specifica del K. ed escluso la sussistenza di quella particolare situazione di vulnerabilità richiesta dalla legge, data la diversa ricostruzione effettuata sulla base degli atti esaminati. La motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta pertanto esente da vizi logici e giuridici, rimanendo così incensurabile in sede di legittimità.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

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