Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7542 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17046-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA UBAE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE

LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato MARCO GIONTELLA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2012 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 29/3/12 depositata il 27.2.2012, notificata

il 29/30.5.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 novembre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– Banca Ubae spa proponeva ricorso avverso cartella di pagamento recante il recupero di maggiori somme – per un importo totale di Euro 8.463.115,28 – per Ires, ritenute alla fonte ed Iva per l’anno 2005.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio facendo presente di avere proceduto all’annullamento, in via di autotutela, di parte della somma, esattamente di Euro 8.228.815,78, e concludendo per il rigetto del ricorso, quanto alla rimanente parte.

– L’adita commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso ravvisando la nullità dell’atto impositivo impugnato, per mancato invio dell’invito previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

– Avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate assumendo di avere inviato la prescritta comunicazione di irregolarità per via telematica all’intermediario abilitato che aveva trasmesso telematicamente la dichiarazione per conto della contribuente e sostenendo, nel merito, la fondatezza della residua pretesa tributaria.

– La Banca si costituiva concludendo per la conferma della sentenza di primo grado, sul rilievo per cui la legittimità della comunicazione in via telematica può riconoscersi solo qualora il contribuente si fosse avvalso di un intermediario abilitato alla presentazione della dichiarazione ed avesse optato per tale modalità, dovendosi in caso contrario fare ricorso alla raccomandata postale.

– La Commissione Tributaria Regionale del Lazio pronunciava la sopra menzionata sentenza con la quale rigettava l’appello.

– Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi.

– Resiste con controricorso Banca Ubae spa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, e del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 2) “Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 2-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 3) “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

La ricorrente ha sintetizzato la motivazione della sentenza di appello nei termini seguenti: a parere della CTR, l’Ufficio avrebbe dovuto inviare la comunicazione di irregolarità a mezzo raccomandata, non essendosi la contribuente avvalsa di un intermediario per la presentazione della dichiarazione; in ogni caso, l’Ufficio non avrebbe provato l’invio della comunicazione alla società e per essa all’intermediario, del quale non risultava indicato neppure il nominativo; che dalle suddette circostanze doveva farsi discendere la nullità della cartella di pagamento, come correttamente stabilito – è la conclusione della CTR – dai primi giudici.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce – in via assorbente – l’erroneità della sentenza in relazione alla conseguenza che ha fatto derivare dall’asserito mancato invio dell’avviso di irregolarità e cioè la nullità della cartella impugnata.

Così decidendo la CTR ha applicato erroneamente l’art. 6 dello statuto del contribuente, secondo cui la comunicazione è necessaria solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ovvero su questioni che necessitano di chiarimenti. Nella fattispecie, invece, la residua parte del contenzioso era costituito da mere omissioni agevolmente rilevabili dal riscontro tra dichiarazione e modello F24 utilizzato per la compensazione (documenti – questi – allegati all’atto di appello).

– Prima di esaminare il merito di questo motivo, occorre pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dello stesso formulata dalla contribuente, la quale ha evidenziato come l’accertamento circa la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” sia stato definitivamente effettuato, con esito positivo, dalla CTP con statuizione che non è stata oggetto di doglianza da parte dell’Ufficio in sede di appello. Prosegue la parte trascrivendo la parte dell’atto di costituzione dell’Ufficio in primo grado (pag. 6 ultimo cpv.) laddove è precisato che non “sussistano quelle gravi incertezze su aspetti irrilevanti della dichiarazione che richiederebbero l’invio della comunicazione della irregolarità” e, ancora, la sentenza della CTP in cui questa dichiarava “di accogliere il ricorso in applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5”. Conclude la contribuente rilevando essere divenuta definitiva la pronuncia della CTP sul punto relativo alla esistenza “di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” con conseguente inammissibilità del primo motivo.

L’eccezione non è fondata.

Rileva il collegio, innanzi tutto, che non è riportata dalla controricorrente la parte della sentenza di primo grado, di interesse, che si assume essere divenuta definitiva; in secondo luogo, non è controversa la incertezza, o meno, della dichiarazione, essendo costituito l’oggetto della pretesa impositiva – e del giudizio successivamente instaurato – dall’omesso versamento di quanto dovuto.

Ritenuta la infondatezza della eccezione di inammissibilità, si può ora passare all’esame del primo mezzo del ricorso.

Il motivo è fondato.

– Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cass. 7356/2011; Cass. 12023/2015).

– Il collegio reputa di dare continuità a tale interpretazione, secondo la quale – inoltre e più di recente – “l’invio al contribuente della comunicazione d’irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta” (Cass. n. 13759/2016; Cass. n. 6348/2020).

– Orbene nella fattispecie la CTR ha tralasciato di considerare la circostanza fattuale correlata alla riconducibilità della pretesa fiscale all’omesso versamento risultante dalla dichiarazione presentata dalla stessa, contribuente, limitandosi a ritenere come necessario, (Ndr: testo originale non comprensibile) l’invio della comunicazione preventiva, così esponendosi alla censura in commento atteso che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.

– Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la CTR ha errato nell’affermare che la comunicazione di irregolarità avrebbe dovuto essere inviata per raccomandata, in quanto il D.L. n. 203 del 2005, art. 2-bis, nel testo all’epoca vigente, prevedeva la facoltà di invio telematico nei confronti dell’intermediario sempre che ciò fosse “previsto nell’incarico di trasmissione” della dichiarazione. Così decidendo, la CTR ha applicato la citata norma nel testo successivamente modificato (D.L. n. 159 del 2007), proprio con l’inserimento dell’inciso sopra integralmente trascritto. Da quanto esposto – è la conclusione della Agenzia – deriva la legittimità della comunicazione per via telematica.

– Il motivo non è fondato.

– In disparte l’erroneità – ben colta peraltro dalla ricorrente-del riferimento temporale al testo normativo applicabile alla fattispecie che concerne l’anno d’imposta 2005 mentre la modifica con cui è stato inserito l’inciso di cui sopra è del 2007, la lettura della norma di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 2-bis, nel testo all’epoca vigente, contempla – con riguardo alla comunicazione in questione – entrambe le modalità (quella telematica e quella per raccomandata), con la precisazione – di rilievo nel caso in esame – che la prima è riferita ai soggetti di cui al regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 3, che prevede un elenco di destinatari tra i quali non è dato rinvenire le Banche.

Inoltre, anche prima della modifica del 2007, la possibilità di utilizzare lo strumento telematico era subordinato all’esercizio di una specifica opzione (con riferimento alle modalità previste dalla norma in commento) da parte del contribuente da esercitare in sede di dichiarazione: nella specie, nel frontespizio del modello unico 2006, non è dato rinvenire “alcuna richiesta circa la ricezione di atti telematici”, come rilevato dalla CTR in conclusione della motivazione della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo l’Ufficio censura la sentenza per avere la CTR omesso di considerare che la Banca non aveva “in primo grado dedotto di non essersi avvalsa di un intermediario”, con la conseguenza che era pacifico che “la società si fosse avvalsa di un intermediario abilitato per la presentazione della dichiarazione e non il contrario”, ribadendo di avere inoltrato la comunicazione telematica.

Considerata la dichiarata infondatezza del precedente motivo, quello in commento resta assorbito.

Conclusivamente, il primo motivo va accolto, il secondo va rigettato e il terzo resta assorbito; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi anche in punto sanzioni amministrative e relativo ammontare alla stregua dei principi più volte ribaditi da questa Corte a far tempo dalla sentenza 12023 del 2015 e per ultimo riaffermati dalla ordinanza n. 2870 del 31.1.2019 secondo la quale “presupposto per la riduzione delle sanzioni del D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 2, comma, è l’intervenuto pagamento delle somma dovute a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e, in materia di IVA, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della liquidazione ovvero decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento nel caso di omissione del c.d. avviso bonario, qualora essa omissione non integri causa di nullità della cartella stessa bensì mera irregolarità, per l’insussistenza di rilevanti incertezze su aspetti importanti della dichiarazione”.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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