Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7542 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1024-2021 proposto da:

G.R., rappresentata e difesa dall’avv. VINCENZO FICO;

– ricorrente –

contro

G.A., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO DI TORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1029/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

– con la ricorrente, con atto del 21 settembre 2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese;

– che il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese (v. documenti di cui alla nota di deposito del 29 dicembre 2021);

– le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari;

– ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese;

– che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c..

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

 

 

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