Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7541 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 113/09/09, depositata il 13 ottobre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. M.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 113/09/09, depositata il 13 ottobre 2009, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, e’ stata affermata la legittimita’, sotto il profilo della tempestivita’ della notifica, ai sensi del D.L. n. 106 del 2005 (convertito nella L. n. 156 del 2005), della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 nel luglio 2005, in relazione a dichiarazione IRPEF per l’anno 2000.

L’Agenzia delle entrate non si e’ costituita.

2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, sostenendo la tesi secondo cui nella fattispecie era decorso il termine ivi stabilito per l’iscrizione a ruolo e la norma era ancora in vigore al momento della notifica della cartella, e’ manifestamente infondato.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis la legittimita’ della pretesa erariale e’ subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni; siffatta regola e’ applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di Conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. Si e’ anche precisato che per le fattispecie, come quella in esame, alle quali sia applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, (come sostituito dal citato D.L. n. 106 del 2005), e cioe’ per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 per la cui liquidazione alla data del 30 settembre 1999 non era stato ancora formato e reso esecutivo il relativo ruolo, il solo elemento rilevante e’ la notifica della cartella al contribuente (nel rispetto del termine stabilito), restando privo di efficacia esterna il procedimento che precede la notificazione (Cass. nn. 16826 del 2006, 14861 del 2007, 15313 del 2009).

3. In conclusione, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione);

che non sono state presentate conclusioni scritte, mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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