Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7541 del 28/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 29/03/2010), n.7541
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20843/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PANNONE Ottavio, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.M.A.;
– intimato –
sul ricorso 22362/2007 proposto da:
A.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta
mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato OTTAVIO PANNONE, giusta mandato a margine del ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 4562/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/08/2006 r.g.n. 8018/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/02/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI; udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 29.5/28.8.2006, in parziale accoglimento dell’appello proposto da A.M. A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 16.9.2003, dichiarava che tra lo stesso e le Poste Italiane si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 7.3.2000.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con quattro motivi.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale A.M. A..
E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il 25.9.2008.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti e, quindi, dichiarati inammissibili.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni dell’accordo collettivo del 10.7.2008 in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale l’ A. è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società ,seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – te stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Stante l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010