Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7541 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 27/03/2020), n.7541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33247/2018 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in Foggia, Via A. da Zara, n.

3, presso lo studio dell’Avv. Vittorio Sannoner, come da procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che li

rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

A.K., cittadino della (OMISSIS), ricorre per la cassazione del Decreto n. 7257 del 2018 del Tribunale di Bari – Sezione immigrazione – emesso e notificato in data 08/10/2018, che, su impugnazione, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, avverso il diniego della richiesta di concessione protezione internazionale e forme complementari di protezione, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Foggia.

Il Tribunale, respinti i motivi di doglianza sulla illegittimità formale del provvedimento di diniego – in quanto non sorretti da apprezzabile interesse ad agire – ed evidenziando, altresì, l’irrilevanza dell’audizione diretta dell’istante, alla luce delle precedenti dichiarazioni in sede di C.T., “sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative”, ha statuito l’infondatezza del ricorso, giacchè:

– “alla stregua delle dichiarazioni, non sussistono i presupposti della protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7, atteso che non sono state addotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile”;

– le “analoghe considerazioni valgono per la protezione sussidiaria”, aggiungendo che “alla luce della complessiva vaghezza della ricostruzione degli accadimenti, e delle numerose incongruenze che inficiano nella sua attendibilità l’intervista, non può riconoscersi al ricorrente il beneficio dell’onere della prova agevolato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5″;

– ” il ricorrente non ha addotto elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificatamente” da un conflitto armato generalizzato.

Infine – per quanto ancora qui rileva – relativamente all’istanza di concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, il Tribunale ha confermato il provvedimento impugnato, ritenendo che “non risulta una effettiva lesione di diritti fondamentali del medesimo nè è comprovata una specifica situazione denotante vulnerabilità del soggetto”.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1. Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non aver il Tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato;

2. Con il secondo motivo si lamenta l’omessa valorizzazione di prove e riscontri;

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. b), c), assumendo la non adeguatezza dell’esame condotto dal giudicante in merito alla situazione oggettiva di una condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata o controllabile dalle autorità;

Gli indicati motivi, suscettibili di trattazione congiunta, vanno respinti.

Va premesso che le dichiarazioni del richiedente, giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 3, riguardano tutte le forme di protezione internazionale, poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda tutti gli aspetti significativi della domanda (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 4892/2019).

Pertanto, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio ulteriore, che “non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una dichiarazione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi” (Cass. 33093/2018).

Occorre ribadire che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018). Anche il ricorso al Tribunale in materia di protezione internazionale è infatti retto dal principio dispositivo, ancorchè derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice.

Non vi è però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore: i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente. In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione, sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) (cfr. Cass. 15/02/2018, n. 3758).

Nella fattispecie il Tribunale ha verificato la “complessiva vaghezza della ricostruzione degli accadimenti”; riscontrato “numerose incongruenze”, concludendo, per l’inattendibilità del richiedente, con conseguente esclusione del beneficio dell’onere della prova agevolato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Nè può essere in questa sede proposta una diversa lettura di prove e riscontri, rientrando la valutazione degli elementi probatori nella discrezionalità del giudice di merito, che deve fornire mediante un apprezzamento globale – così come ha fatto – una congrua motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (Cass. n. 21881/2019).

Non sussistono pertanto le dedotte violazioni di legge, mentre è inammissibile la proposta lettura alternativa delle risultanze istruttorie.

Il Tribunale si è attenuto ai principi enucleati dalla giurisprudenza sopra richiamata, per cui gli indicati motivi vanno respinti.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6, per mancato esame sulla sussistenza dei requisiti per la protezione umanitaria.

Quanto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, esso (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018), costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso (Cass., Sez. 1, n. 13096 del 15/05/2019; Sez. 6-1, n. 23604 del 09/10/2017).

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455/2018).

Peraltro la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore”, n. 21123 del 07/08/2019).

Il Tribunale di Bari ha esaminato la posizione specifica del richiedente ed ha escluso al sussistenza di quella particolare situazione di vulnerabilità richiesta dalla legge. La motivazione del decreto impugnato sul punto, laddove esclude una effettiva lesione di diritti fondamentali in assenza di prova sulla situazione di vulnerabilità del soggetto, alla luce dei superiori principi, risulta esente da vizi logici e giuridici, rimanendo così incensurabile in sede di legittimità.

Conclusivamente il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

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