Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7541 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8516-2013 proposto da:

C.G.L., (OMISSIS), L.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MOROSINI 12, presso lo

studio dell’avvocato G STRIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato

CARMINE LOMBARDI;

– ricorrenti –

contro

B.D.C.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BEATRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO AMODIO;

– controricorrenti –

e contro

C.R.M. nato a (OMISSIS), C.J. nato a

(OMISSIS), C.U. nato a (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3870/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del decimo motivo

e per l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con citazione notificata il 23.8.1991 C.G.L. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, il germano C.O., al fine di sentire trasferita in proprio favore, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la proprietà di un fondo rustico con annesso fabbricato colonico sito in (OMISSIS); chiedeva altresì la condanna del convenuto al risarcimento del danno.

Premetteva l’attore che i beni indicati erano stati da lui acquistati con atto del (OMISSIS), ma che, per ragioni di carattere familiare, nel rogito per notaio G. del (OMISSIS), era stato fatto figurare come acquirente il convenuto C.O., il quale aveva assunto l’impegno di ritrasferirgli il bene appena ne avesse fatto richiesta, rilasciando anche, in data 22.11.86. una dichiarazione comprovante l’intesa raggiunta.

Il convenuto, tuttavia, nonostante gli inviti, si era rifiutato di rispettare l’impegno assunto. Costituitosi il convenuto. contestava la fondatezza della domanda, deducendo che il bene era stato da lui acquistato in regime di comunione legale con la moglie B.d.C.E. e disconoscendo la firma apposta alla scrittura prodotta dall’attore.

Integrato il contraddittorio nei confronti della B., questa si costituiva aderendo alle eccezioni sollevate dal coniuge.

La querela di falso proposta dal convenuto avverso la dichiarazione prodotta in originale dall’attore veniva rigettata dal Tribunale, il quale quindi, con sentenza n. 1802/08, accoglieva la domanda attorea. disponendo il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore di C.G.L. del fondo e del fabbricato ed ordinando al Conservatore dei registri immobiliari di procedere ai conseguenti adempimenti.

Avverso detta sentenza, notificata il 2.2.09, proponevano appello, con citazione notificata il 2.3.09. C.O. e B.d.C.E., chiedendo accertarsi che la domanda di simulazione per interposizione fittizia non era mai stata proposta dall’appellato, o, se proposta, dichiararsi la stessa inammissibile perchè tardiva, rigettare la domanda di adempimento dell’obbligo di trasferimento ex art. 2932 c.c. perchè infondata e, in subordine. annullare l’atto datato (OMISSIS) ai sensi dell’art. 184 c.c..

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3870/2012 del 27.11.2012, ha, in accoglimento dell’appello, rigettato la domanda di C.G.L., sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a) la domanda proposta dal C. con la citazione introduttiva del giudizio aveva ad oggetto esclusivamente il trasferimento dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c., laddove egli solo con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente aveva prospettato l’intervenuta simulazione per interposizione fittizia del contratto di compravendita stipulato dal fratello C.O.:

b) l’ipotesi di simulazione relativa per interposizione fittizia non era, comunque, nella fattispecie configurabile, atteso che, alla stregua della ricostruzione offerta dall’attore, si era al cospetto semmai di un’intestazione fiduciaria e, quindi, di un’ipotesi di interposizione reale, in virtù della quale l’obbligo interno dell’interponente di ritrasferire l’immobile al fiduciante era suscettibile di esecuzione in forma specifica;

c) pur potendo in astratto il pactum fiduciae essere equiparabile ad un contratto preliminare. nel caso di specie la dichiarazione contenuta nella scrittura del (OMISSIS) rappresentava una mera dichiarazione unilaterale di scienza avente valore confessorio:

d) l’appellato C.G.L. e l’avv. Carmine Lombardi, in favore del quale ultimo la sentenza di primo grado aveva disposto la distrazione delle spese, andavano, pertanto, condannati in solido a restituire agli appellanti la somma di Euro 8.773,37, oltre interessi dalla data del pagamento.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso C.G.L. e l’avv. L.C. in proprio, sulla base di dieci motivi, illustrati da memoria. B.D.C.E., in proprio e nella qualità di unico erede testamentario di C.O., ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. C.R.M., C.J. e C.U. (quali eredi legittimi di C.O.) non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 102, 161 e 331 c.p.c. nonchè la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per aver la corte d’appello condannato l’avv. L. alla restituzione dell’importo ricevuto quale distrattario, nonostante egli non avesse acquisito, per ciò solo, la veste di parte processuale. a tal punto che l’impugnazione avverso la sentenza non doveva essere notificata anche nei suoi confronti.

1.1. Preliminarmente, va rilevata la carenza di legittimazione attiva ad impugnare in capo all’avv. L., se solo si considera che l’avvocato distrattario non è legittimato ad impugnare in proprio la sentenza per il merito o per omessa od erronea pronuncia sulle spese (Sez. L. Sentenza n. 140 del 11/01/1986; Sez. L, Sentenza n. 2728 del 17/04/1986).

Il motivo è, comunque, palesemente inammissibile. in quanto, al di là dei riferimenti normativi indicati per giustificare la violazione di legge e del richiamo alla motivazione omessa. insufficiente o contraddittoria, nessuna specifica censura viene mossa sul punto alla sentenza impugnata. in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

Inoltre, considerato che il novellato art. 360 c.p.c., n. 5 si applica ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze pubblicate a partire dall’11 settembre 2012 (D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012) e che la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli risulta depositata il 27.11.2012, la doglianza, quanto all’aspetto motivazionale, avrebbe dovuto riguardare in via esclusiva l’omesso esame circa un l’atto decisivo per il giudizio. laddove l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione non è di per sè più censurabile e l’assoluta mancanza della stessa va inquadrata nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Quest’ultima considerazione deve estendersi per tutti i restanti motivi.

In ogni caso, la motivazione, oltre che presente, è congrua dal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), facendo applicazione dei principi già enunciati da questa Corte e, peraltro. condivisi dagli stessi ricorrenti (cfr. pagg. 10-11- del ricorso).

L’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario. benchè il capo della sentenza reso sull’istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell’ambito dell’unico rapporto processuale. dall’altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).

Nel caso di specie, l’avv. L. non risulta essere stato citato nel giudizio d’appello, il gravame concerneva unicamente il merito della controversia (e non anche l’attribuzione al difensore della parte vittoriosa in primo grado delle spese di lite) e correttamente, la corte territoriale, una volta accolto l’appello, ha condannato in solido l’appellato ed il di lui difensore alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 101, 102, 330 e 331 c.p.c., nonchè la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio (con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per aver la corte locale condannato l’avv. L. alla restituzione delle spese, nonostante egli non fosse stato chiamato in grado d’appello in proprio per difendersi e l’unico difensore del C.. nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Benevento, fosse stato l’avv. Giordano, almeno fino alla interruzione del giudizio per effetto della proposta querela di falso.

2.1. Va preliminarmente richiamato il rilievo, in punto di carenza di legittimazione in capo all’avo. L., di cui al par. 1.1.

In ogni caso, il motivo è. da un lato, inammissibile (in quanto il ricorrente omette di trascrivere l’atto introduttivo del giudizio di primo grado dal quale si dovrebbe evincere la nomina dell’avv. Giordano quale difensore di fiducia del C.. la comparsa di costituzione del nuovo difensore – anche al fine di valutare se l’eventuale nuova nomina fosse avvenuta in aggiunta o in sostituzione dell’originario difensore – e la sentenza di primo grado – onde consentire di verificare in favore di quale avvocato cd. antistatario fosse avvenuta la condanna alle spese processuali -) e. dall’altro, palesemente infondato (in quanto richiama una disposizione – l’art. 332 c.p.c. – che non ha nulla a che vedere con la questione sollevata e prospetta una impostazione – la sussistenza in secondo grado di un litisconsorzio necessario. almeno processuale, nei confronti dell’avv. L. – del tutto in contrasto con il corretto orientamento di questa Corte deponente in senso difforme – pur richiamato a pag. 10 del ricorso -).

Qualora il giudice di primo grado abbia distratto le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa in favore del suo avvocato, questi non è contraddittore necessario nel giudizio d’appello. quand’anche sia stato impugnato il capo relativo alle spese, con riferimento all’entità delle stesse, e, conseguentemente, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato (Sez. 3. Sentenza n. 1371 del 31/01/2012).

Il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo della pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo; egli, pertanto, è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si contesti il capo della pronuncia concernente la distrazione, e non la questione relativa all’entità delle spese e/o alla compensazione di esse (Sez. 3. Sentenza n. 4792 del 06/03/2006; conf. Sez. L, Sentenza n. 11919 del 09/06/2015).

Senza tralasciare che alle pagine 10-11 della sentenza qui impugnata la corte partenopea inequivocamente individua, alla stregua della documentazione prodotta, nell’avv. L.C. il beneficiario del versamento ed il destinatario dello stesso in base alla sentenza di primo grado.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2036 c.c. e art. 336 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per aver la corte di merito disposto la condanna alla restituzione della somma di Euro 8.773,37 con gli interessi dalla data del pagamento, senza considerare che, se l’accipiens è in buona fede, gli interessi sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale.

3.1. Il motivo è infondato.

L’azione di ripetizione di somme pagate per spese di lite in esecuzione di una sentenza successivamente annullata non è riconducibile allo schema della condictio indebiti, sia perchè si ricollega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e prescinde dall’esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia perchè il comportamento dell’accipiens non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede, non potendo venire in considerazione stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, gli interessi legali sulle somme predette devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (Sez. 3. Sentenza n. 6942 del 23/03/2010).

4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., del principio della domanda, del divieto di ultra o extra petizione, del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 63, comma 2, lett. e), e della L. n. 218 del 1995, artt. 29 e 30 nonchè la nullità della sentenza e del procedimento per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per aver la corte di merito rigettato la sua domanda di trasferimento dei beni ex art. 2932 c.c. sulla base della tardività con la quale la presupposta domanda di simulazione per interposizione fittizia di persona era stata proposta, nonostante nè C.O. nè la moglie B.d.C.E. avessero in primo grado eccepito la simulazione della dichiarazione datata (OMISSIS) e per non aver la corte territoriale considerato che il matrimonio tra il C. e la B., contratto in (OMISSIS), era stato iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Cerreto Sannita solo nel (OMISSIS) e, quindi, due anni dopo la redazione del predetto documento.

4.1. La seconda questione è inammissibile, in quanto. non essendovene cenno nella sentenza impugnata, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare con precisione in quale fase processuale e con quale atto l’avessero sollevata.

Quanto al primo rilievo, nel premettere che il motivo si rivela parimenti inammissibile, atteso che la censura non viene fondata, come sarebbe stato necessario. sul n. 4 (bensì sui nn. 3 e 5) dell’art. 360 c.p.c.. lo stesso non attinge la ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata. la quale ha ritenuto, con apprezzamento non contestato nella presente sede, che alla base della domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. ci sarebbe dovuto essere un contratto preliminare. non identificabile nella scrittura privata del (OMISSIS), siccome contenente una mera dichiarazione unilaterale di scienza con valenza confessoria (cfr. pag. 8 della sentenza). D’altra parte, il ricorrente mostra di operare una confusione di piani, avendo egli proposto tardivamente, con la comparsa conclusionale in primo grado, la domanda di simulazione per interposizione fittizia di persona.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 167 c.p.c. e dei principi di non contestazione e dell’onere della prova, nonchè la omessa. insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per non aver la corte di merito considerato che i fatti posti alla base dell’atto di appello si riferiscono a fatti mai contestati. 5.1.11 motivo è palesemente inammissibile, atteso che non individua i fatti da ritenersi, in virtù della loro non contestazione, come provati, essendosi i ricorrenti limitati a dedurre genericamente, apoditticamente ed incomprensibilmente quanto segue: “Sulla scorta di tali principi appare evidente che i fiuti posti a base dell’atto di appello si riferiscono a diversi e giammai contestati e sui quali il base al comportamento processuale assunto dalle parti dinanzi al tribunale di Benevento.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., del principio della domanda e del divieto di ultra o extra petizione, nonchè la nullità della sentenza e del procedimento per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per aver la corte di merito ritenuto, a loro dire erroneamente, tardiva la proposizione solo con la comparsa conclusionale della domanda di simulazione, laddove si era in presenza di una mera argomentazione posta a conforto ulteriore della domanda originaria.

6.1. Vanno ribadite nella presente sede le considerazioni già espresse nella seconda parte del par. 4.1.

Va qui aggiunto che il ricorrente avrebbe dovuto denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c. nell’ambito del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

7. Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. nonchè la nullità della sentenza per violazione del giudicato e per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per non aver la corte territoriale considerato che era passata in giudicato la sentenza del tribunale in formazione collegiale con la quale era stata rigettata la querela di falso proposta da controparte avverso l’autenticità della dichiarazione datata (OMISSIS), con la conseguenza che il detto documento doveva reputarsi idoneo ai lini del chiesto trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c..

7.1. Il motivo, da un lato, è inammissibile (in quanto l’ipotetica violazione del giudicato dovrebbe essere denunciato sulla base dell’art. 360 c.p.c., n. 4) e, dall’altro, è infondato (in quanto la circostanza che la scrittura privata del (OMISSIS) fosse stata riconosciuta riconducibile a C.O. non comportava di per sè che la domanda di trasferimento dovesse essere accolta, tanto è vero che il tribunale ha deciso la querela incidentale ed il merito della causa con due distinte sentenze).

Non è dato, infine, comprendere quale sarebbe il comportamento processuale successivo alla proposta querela che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare (cfr. fine pag. 26 del ricorso).

8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 c.c., art. 2941 c.c., n. 1, e art. 184 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per non aver la corte di merito considerato che la deduzione della B. circa la sua mancata sottoscrizione (è a ritenersi della scrittura datata (OMISSIS)) era infondata (avendo essi sin dall’inizio eccepito l’inefficacia del preliminare perchè sottoscritto solo da C.O.) e che l’eccezione formulata dalla difesa della stessa B. circa l’invalidità del contratto era inammissibile ex art. 184 c.c.. oltre che infondata, per non aver la medesima proposto alcuna domanda di annullamento del preliminare.

8.1. Il motivo è palesemente inammissibile per carenza di interesse, se solo si considera che la questione concernente la validità o meno, nei confronti della B., della scrittura del (OMISSIS) è stata reputata, dalla corte locale, assorbita in quella, evidentemente ritenuta pregiudiziale, della insussistenza di un impegno a contrarre suscettibile di esecuzione in forma specifica.

9. Con il nono motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per non aver la corte di merito considerato che nella fattispecie si era in presenza di una tipica simulazione relativa soggettiva (cd. interposizione fittizia di persona), atteso che il compratore compiacente era il fratello C.O., laddove quello effettivo era l’interponente C.G.L., che la scrittura privata del (OMISSIS) assumeva la funzione di controdichiarazione e che, essendo stato l’acquisto operato in realtà da quest’ultimo, il cespite giammai era entrato a far parte della comunione dei beni asseritamente esistente tra C.O. e B..

9.1. Con riferimento alla terza ed ultima doglianza, vanno richiamate le considerazioni espresse nel par. 8.1.

Avuto riguardo alle altre due censure, va ricordato che la corte d’appello, dopo aver escluso la configurabilità di una simulazione relativa per interposizione fittizia ed aver ipotizzato semmai un’intestazione fiduciaria e, quindi. un’ipotesi di interposizione reale (in virtù della quale l’obbligo interno dell’interponente di ritrasferire l’immobile al fiduciante sarebbe stato, in astratto, suscettibile di esecuzione in forma specifica), ha affermato che nel caso di specie la dichiarazione contenuta nella scrittura del (OMISSIS) rappresentava una mera dichiarazione unilaterale di scienza avente valore confessorio, come tale non integrante gli estremi di un contratto preliminare.

L’interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all’accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all’intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell’accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell’interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell’interposizione reale di persona (Sez. 2. Sentenza n. 4738 del 10/03/2015).

La differenza fra interposizione fittizia di persona e interposizione reale non sta nella partecipazione o no del terzo contraente all’accordo che ha portato alla sostituzione dell’interposto all’interponente (dal momento che anche nella seconda il terzo può partecipare all’accordo), ma nel concreto atteggiarsi della volontà degli interessati. Pertanto, poichè nella simulazione fittizia l’interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio si producono a favore dell’interponente, ricorre un’ipotesi di interposizione reale nel caso in cui non vi sia un accordo simulatorio o perchè interponente ed interposto vogliono veramente far ricadere nella sfera giuridica dell’interposto gli effetti del contratto stipulato col terzo o perchè è proprio il terzo a rifiutare la proposta dell’interponente ed a pretendere ed ottenere di contrattare in via diretta con un altro soggetto interposto (Sez. 1, Sentenza n. 8682 del 10/04/2013).

L’azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all’accertamento dell’interposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, “petitum” e “causa petendi” difformi, tema di indagine e di decisione distinti. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l’interposto (nella specie, in una compravendita di bene immobile) figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell’interponente; nella seconda, invece. non esiste simulazione, in quanto l’interposto, d’accordo con l’interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l’obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all’interponente. Ne consegue che ai fini della prova scritta dell’interposizione reale, non è necessario che la controdichiarazione scritta sia sottoscritta anche dal terzo (Sez. 3, Sentenza n. 5457 del 14/03/2006).

Dalle pronunce riportate si evincono due principi:

1) che C.G.L., al fine di inquadrare la fattispecie nell’ambito della interposizione fittizia di persona, avrebbe dovuto dimostrare la intervenuta partecipazione all’accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente;

2) che, ai fini della prova scritta dell’interposizione reale (o fiduciaria), è necessario che la controdichiarazione scritta sia sottoscritta dall’interposto e dall’interponente, pur non dovendo essere firmata altresì dal venditore.

Tuttavia, va ribadito che la corte napoletana ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. non per mancanza di una valida controdichiarazione, bensì perchè la dichiarazione di scienza unilaterale e confessoria del (OMISSIS) non integrava gli estremi di un contratto preliminare. Senza tralasciare che. in presenza di una interposizione fittizia di persona, non avrebbe senso il ricorso ad una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.. producendo tra le parti effetti il solo negozio dissimulato sottostante ed essendo, pertanto. necessario solo una domanda di accertamento della simulazione.

9.2. Fermo restando che i ricorrenti non hanno dedotto la sufficienza della predetta dichiarazioni al fine di conseguire l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c.. di recente questa Corte ha statuito che:

La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell’impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., purchè l’atto unilaterale contenga l’esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali (Sez. 3, Sentenza n. 10633 del 15/05/2014). Inoltre:

Il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c., al fine di ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere “ex lege” (Sez. 2. Sentenza n. 5160 del 30/03/2012). Pertanto, anche a voler dissentire dalla corte di merito circa l’idoneità della dichiarazione unilaterale, il ricorrente, violando il principio di autosufficienza, non ha trascritto la scrittura privata, in tal guisa precludendo ogni valutazione in ordine alla sua portata.

Nel senso esposto nella sentenza impugnata si segnala Sez. 2, Sentenza n. 10163 del 09/05/2011. secondo cui il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta. Pertanto, poichè l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, ove tale patto abbia ad oggetto beni immobili. esso deve risultare da un atto avente forma scritta “ad substantiam”, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile ad un contratto preliminare; nè l’atto scritto può essere sostituito da una dichiarazione confessoria proveniente dall’altra parte, non valendo tale dichiarazione nè quale elemento integrante il contratto nè – anche quando contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto – come prova del medesimo.

10. Con il decimo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1706 e 2932 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la corte di merito escluso la possibilità di ricorrere allo strumento di cui all’art. 2932 c.c. in presenza di una mera dichiarazione unilaterale confessoria, senza considerare che lo stesso è applicabile ad ogni obbligo di contrarre. anche se non derivante da un contratto preliminare e che, in base all’art. 1706 c.c.. in caso di inadempienza del mandatario all’obbligo di ritrasferimento, il mandante può agire con l’azione costitutiva ex art. 2932 c.c..

10.1. Quest’ultimo profilo è inammissibile, in quanto, non essendovi cenno della questione nella sentenza impugnata, il ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza, avrebbe dovuto indicare con precisione dove e quando l’avesse sollevata.

Con riferimento alla prima doglianza, si richiamano gli opposti orientamenti già delineati nel par. 9.2.

Non si ignora che per Cass. 10633/2014 l’accordo fiduciario è suscettibile di esecuzione in forma specifica purchè l’atto unilaterale contenga l’esatta individuazione dell’immobile con indicazione di confini e dati catastali, ma nessun elemento è fornito al riguardo.

11. In definitiva, il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sussitono i presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori come per legge e spese forfetizzate nella misura del 15%, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Ha collaborato alla stesura l’assistente di studio Dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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