Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7541 del 17/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7541
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18570-2016 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
POMA 2, presso lo studio dell’avvocato RANIERO VALLE, rappresentato
e difeso dall’avvocato PAOLO SPECIALE;
– ricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 58/2016 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,
depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.
Fatto
RILEVATO
che:
S.A. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona, n. 58/2016, depositata in data 29 gennaio 2016 che aveva riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ancona, accogliendo l’appello dell’Ufficio.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, dell’art. 34 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in via consequenziale, la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, conv. in L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e della L. n. 129 del 2004, artt. 3 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv., con mod., dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio.
Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro il termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021