Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7541 del 08/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7541
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10162-2021 proposto da:
A.P.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Premuda
6, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Amatore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Matteo Savio, Serse Federico Zunino;
– ricorrente –
contro
G.G., C.D., CREDITRAS VITA SPA, AVIVA SPA;
– intimati –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti, depositata il 09/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/01/2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
lette le conclusioni del Pubblico ministero Dott. Mistri Corrado, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel giudizio iniziato da G.G., nella qualità di unica successibile ex lege del defunto G.A. – nel quale fu chiesto nei confronti di A.C. e di C.D. accertarsi la nullità del testamento e di atti di disposizioni posti in essere dal de cuius, in quanto frutto di circonvenzione di incapaci – il Tribunale di Asti ha ordinato la sospensione del processo civile in pendenza del processo penale nei confronti dei convenuti, imputati del reato di cui all’art. 643 c.p..
Contro l’ordinanza di sospensione l’Alessio ha proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi: con il primo nega l’identità dei fatti materiali oggetto dei due diversi giudizi, con il secondo sottolinea che non ricorrevano comunque i presupposti della sospensione, perché l’attrice non si era costituita parte civile nel processo penale e i termini di costituzione erano decorsi.
E’ prioritario l’esame del secondo motivo, che è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento del primo motivo.
Nel caso in esame, in relazione all’oggetto del giudizio civile, la norma di riferimento, correttamente indicata nel provvedimento di sospensione, è quella di cui all’art. 654 c.p.p., che disciplina l’efficacia della sentenza penale, di condanna o di assoluzione, in altri giudizi civili (diversi da quelli per le restituzioni e il risarcimento del danno).
Ai fini della configurabilità della sospensione del processo civile per pregiudizialità penale, deve ricorrere l’identità dei soggetti tra giudizio civile e giudizio penale (Cass. n. (Cass. n. 25272/2010); il che può configurarsi quando non soltanto l’imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (Cass. n. 14074/2005; n. 30838/2018). Poiché la norma di cui all’art. 654 c.p., si pone come eccezione al concetto di “separazione delle giurisdizioni”, va da sé che le disposizioni di legge ex artt. 651-654 c.p.p., debbano essere oggetto di un’interpretazione rigorosa ai fini della loro applicabilità; deve perciò escludersi l’operatività della norma in esame laddove non vi sia coincidenza soggettiva tra il giudizio penale e il giudizio civile (Cass. n. 11998/2005; n. 13016/2005; n. 20325/2006).
Nel caso di specie tale essenziale condizione non ricorre, non essendosi l’attrice costituita parte civile nel processo penale. Il difetto di identità soggettiva fra i due processi rende superfluo il vaglio della sussistenza degli altri presupposti della sospensione.
Le parti, pertanto, debbono essere rimesse dinanzi al Tribunale di Asti per la prosecuzione del giudizio.
Spese al merito.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il primo motivo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto; dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Asti, di fronte al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022