Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7541 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7541 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 28348-2010 proposto da:
MAURO

DOMENICO

MRADNC54R28C632C,

MAURO

MARISA

MRAMRS2C47C632K, domiciliati ex lege in ROMA, presso
la

CANCELLERIA

DELLA

CORTE

DI

CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato IULIIS
ALESSANDRO con studio in CHIETI, CORSO MARRUCINO 198
2014

giusta procura speciale a margine;
– ricorrenti –

464

contro

MAURO

GIUSEPPE

MRAGPP50A13C632D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 41, presso lo

1

Data pubblicazione: 01/04/2014

studio dell’avvocato RADOCCHIA ROSELLA,
rappresenta

e

difende

unitamente

che lo

all’avvocato

FERRARINI KATIA giusta delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 507/2010 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato KATIA FERRARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso,
inammissibilità del primo, rigetto degli altri motivi
di ricorso;

i

CHIETI, depositata il 28/07/2010, R.G.N. 2302/2009;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Domenico e Marisa Mauro propongono ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che
ha rigettato il loro gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Chieti che li aveva condannati a pagare rispettivamente l’importo di C
931,68 e C 1.331,18 al fratello Giuseppe Mauro, in forza di scrittura
privata dell’8/6/07.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, secondo comma, cod.
proc. civ. I ricorrenti, infatti, dichiarano che la sentenza è stata ad essi
notificata, ma non producono la copia notificata della sentenza, bensì
altra copia autentica rilasciata all’avv. De Iuliis il 7/10/10, così
precludendo al Collegio di verificare la tempestività del ricorso (Cass. ord.
25070 del 2010), a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del
vincolo della cosa giudicata formale.
2.- I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese, liquidate
in C 1.900, di cui C 1.700 per compenso, oltre accessori di legge.
PQM
la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese, liquidate in C 1.900, di cui C 1.700 per
compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 21 febbraio 2014.

Giuseppe Mauro resiste con controricorso.

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