Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7540 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

NORDSPEDIZIONIERI DI DANIELIS LIVIO & C. SNC IN

LIQUIDAZIONE

(OMISSIS), in persona del liquidatore, nonchè D.L.

(OMISSIS) in proprio, D.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio

dell’avvocato MOCCI ERNESTO, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati LEONE GREGORIO, FONTANA VALERIA, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

S.F., L.S., Z.W., B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 374/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

10/06/09, depositata il 01/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La società NORDSPEDIZIONIERI DI DANIELS LIVIO & C S.N.C, ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di due motivi, prospettati in maniera unitaria.

La società denuncia che erroneamente la Corte di Appello di Trieste ha respinto la domanda di revocazione di una sentenza della medesima Corte, avente ad oggetto una ingiunzione fiscale per diritti dovuti per irregolare introduzione ed immissione in consumo di t.l.c. La ricorrente denuncia vizi di motivazione e violazioni di legge perchè erroneamente la Corte territoriale ha escluso che la vicenda in esame sarebbe la stessa oggetto di un processo penale, nell’ambito del quale risultava che il t.l.c. era stato sequestrato, per cui non erano più dovuti i relativi diritti, in forza del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 338, comma 1, TUD (“Il pagamento della multa o dell’ammenda non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata”). A sostegno della propria tesi, la ricorrente prospetta argomenti e valutazione intese a dimostrare la identità delle due vicende (quella penale e quella civile) che attengono al merito delle stesse (quantità dei prodotti sequestrati, contenuto dei verbali della guardia di finanza, atti del processo penale).

Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge, la ricorrente assume che erroneamente la Corte di Appello ha escluso la sussistenza del presupposto che i documenti in base ai quali è stata richiesta la revocazione erano indisponibili per forza maggiore o fatto dell’avversario, sul rilievo che comunque copia degli atti processuali avrebbe potuto essere richiesta ai sensi dell’art. 116 c.p.p. Anche su questo punto gli argomenti relativi alla pretesa difficoltà di acquisire la documentazione attengono al merito e, comunque, sono irrilevanti. Infatti, la sentenza impugnata si regge su una doppia ratio decidendi, la prima relativa alla inidoneità della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposto (sequestro) che esime dall’obbligo del pagamento, e Sa seconda, di tipo processuale, relativa alla intempestività della produzione della documentazione stessa. E’ evidente che se la documentazione non è idonea a supportare la revocazione, le circostanze relative alla tempestività della acquisizione e produzione della stessa non è di nessun rilievo.

Ne deriva la inammissibilità di entrambi i motivi (il secondo per carenza di interesse), mentre il primo attiene al merito;

Considerato:

– che la relazione va integrata evidenziando che il ricorso è stato proposto anche dai sigg. D.L. e D.D. ed anche nei confronti del Ministero delle Finanze e dei sigg. Z. W., S.F., L.S. e B.G.;

– che i sigg. Z.W., S.F., L.S. e B.G. non hanno svolto attività difensiva:

– che, per quanto attiene a merito del ricorso, la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, per il principio della soccombenza, in favore dell’amministrazioni; finanziaria resistente (Ministero ed Agenzia delle Dogane).

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro settemiladuecento/00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma. nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA