Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7540 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 29/03/2010), n.7540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso

lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1745/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2005 R.G.N. 4965/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per: accoglimento per quanto di

ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 2.3 – 12.4.2005, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 5.7.2001, impugnata da I.C., che aveva rigettato la domanda da quest’ultima proposta per far dichiarare la nullita’ del termine apposto ai contratti stipulati fra le parti nei seguenti periodi: dal 7 febbraio al 30 aprile 1998 (prorogato sino al 30 maggio 1998);

dall’1 luglio al 30 settembre 1998; dal 2 novembre 1998 al 30 gennaio 1999 (prorogato sino al 30 aprile 1999). In particolare la Corte di merito:

relativamente a tutti i contratti respingeva la tesi “secondo cui l’illegittimita’ dell’apposizione del termine sarebbe da ricollegare alla mancata specificazione nella lettera di assunzione, e comunque alla carente dimostrazione, del nesso di causalita’ tra le esigenze riorganizzative e la singola assunzione a termine”, osservando al riguardo che “pur considerando l’occasione temporanea di lavoro come una sorta di requisito implicito comune a tutte le ipotesi previste dalla L. n. 230, tale principio non puo’ trovare applicazione nei riguardi delle occasioni di lavoro a termine individuate dai contraenti collettivi in base alla L. n. 56 del 1987”;

con riferimento ai contratti stipulati dopo il 30/4/1998, riteneva di non condividere “l’assunto secondo cui in ogni caso la nullita’ della apposizione del termine sarebbe da ricollegare alla circostanza che il contratto sarebbe stato stipulato dopo il termine ultimo fissato dalla parti con i successivi accordi attuativi del contratto del 25/9/1997”; cio’ in base alla natura meramente “ricognitiva” di detti accordi, con la conseguente rilevanza, da un lato, della autorizzazione alla apposizione del termine legata esclusivamente alla permanenza di determinate “condizioni oggettive” (nella specie sussistenti), e dell’influenza, dall’altro, anche di una ricognizione postuma, come avvenuta con l’accordo del 18/1/2001;

riguardo, poi, alla proroghe, riteneva la legittimita’ delle stesse, ricorrendo le condizioni previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 2 in considerazione della sussistenza di esigenze imprevedibili e contingenti, diverse da quelle fondanti le iniziali apposizioni del termine, come anche riconosciuto, per la proroga di 30 giorni dei contratti scadenti al 30/4/1998, dall’accordo del 27/4/1998.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso I.C. con sei motivi, illustrati con memoria.

Resistono con controricorso le Poste Italiane.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonche’ violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la impugnata sentenza, con riferimento all’ultimo contratto concluso fra le parti, nel punto in cui ha disatteso la tesi della nullita’ del termine apposto ai contratti stipulati per “esigenze eccezionali”, ai sensi dell’accordo del 25/9/97) successivamente al 30/4/1998.

In particolare la ricorrente lamenta la violazione dei criteri ermeneutici nella interpretazione accolta dalla corte territoriale al fine di affermare la natura meramente ricognitiva degli accordi “attuativi” del contratto del 25/9/97.

Con il secondo motivo la ricorrente, relativamente al primo ed al terzo dei contratti inter partes, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1322 c.c. nonche’ dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. e vizi di motivazione, lamenta che la corte di merito, contraddittoriamente e violando i detti canoni, “ha affermato la legittimita’ del termine contestato dopo aver ammesso che quella in esame fosse ipotesi connotata da genericita’ ed estrema ampiezza, e cio’ in contrasto con la norma di riferimento…il citato art. 23 e con gli stessi artt. 1… e 3 della L. n. 230 del 1962 che per giurisprudenza costante…

ha(nno) delineato il “sistema” generale del diritto positivo in argomento e continua(no) a trovare applicazione pacifica alle fattispecie “autorizzate” ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23″.

Sicche’ sarebbe comunque necessario che le “ipotesi individuate nei contratti collettivi” rivestano “connotati di precisione tali da non lasciar dubbio alcuno circa i limiti e le condizioni entro le quali sia liceizzata l’apposizione del termine”.

Con il terzo motivo, denunciando omessa ed insufficiente motivazione e violazione del citato art. 23, la ricorrente deduce che soltanto nel contratto collettivo “sarebbe legittimo prevedere una nuova ipotesi nella quale il datore potesse assumere del personale a tempo determinato, non certo in un accordo quale quello del 25 settembre 1997 o del 16 gennaio 1998 caratterizzato da un ambito ben piu’ limitato e specifico”, Peraltro secondo la ricorrente “gli accordi in esame, stipulati tra l’ente e Cgil, Cisl e Uil e Sindip, e quindi non firmati da tutte le sigle sindacali che avevano sottoscritto il CCNL (mancava ad es. il Fail Cisal) sono inefficaci e la singola clausola del termine, introdotta…, richiamando il contenuto dei detti accordi, e’ pertanto nulla e/o inefficace”.

Con il quarto motivo, denunciando violazione di legge in relazione alla L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 e dell’art. 1362 c.c. e segg.

nonche’ vizio di motivazione, la ricorrente deduce che la prova di cui era onerata la societa’, ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 3 aveva ad oggetto l’esistenza di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione…”, per cui si trattava di dimostrare un quid pluris rispetto alla mera permanenza dei processi di riorganizzazione aziendale e di ristrutturazione del personale.

Con il quinto motivo, relativo al (secondo) contratto stipulato ex art. 8 del ccnl per “necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie per il periodo giugno – settembre”, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 della L. n. 56 del 1997, art. 23 nonche’ dell’art. 112 c.p.c. ribadendo la propria tesi circa la illegittimita’ del termine apposto, stante la mancata indicazione del nominativo del dipendente sostituito e della causa, nonche’ per l’assenza e la mancata dimostrazione dei relativi fatti giustificativi.

Con il sesto motivo, infine, relativo alla proroga del primo e del terzo contrattola ricorrente si duole che la corte territoriale abbia esaminato le asserite ragioni giustificative prospettate dalla societa’ con esclusivo riferimento all’ultimo contratto e che, comunque, non abbia considerato che, con riferimento ad entrambi, faceva difetto la dimostrazione dell’esistenza delle condizioni previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 2.

1. Con riferimento ai motivi indicati, vanno ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001. In primo luogo, sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588, questa Corte ha piu’ volte affermato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4/8/2008 n. 21063, v. anche Cass. 20/4/2006 n. 9245, Cass. 7/3/2005 n. 4862, Cass. 26/7/2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4/8/2008 n. 21062, Cass. 23/8/2006 n. 18378).

In tale quadro, ove pero’ un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23/8/2006 n. 18383, Cass. 14/4/2005 n. 7745, Cass. 14/2/2004 n. 2866).

In particolare, come questa Corte ha piu’ volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione t degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27/3/2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Rilevato, quindi, che, in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, hanno reputato che con tali accordi le parti avessero convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998) della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo. Questa Corte ha anche osservato che tale interpretazione non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate e’ cosi’ evidente e univoco che non necessita di una piu’ diffusa argomentazione ai fini della ricostruzione della volonta’ delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, e’ precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453). Inoltre, e’ stato rilevato che tale interpretazione si palesa rispettosa del canone ermeneutico dell’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi (in considerazione della loro idoneita’ ad introdurre termini successivi di scadenza alla facolta’ di assunzione a tempo, termini che non figuravano previsti ex ante), laddove, diversamente opinando, gli stessi risulterebbero “senza senso” (cosi’ testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866). Infine, corretta e’ apparsa, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioe’ quando il diritto del lavoratore si era gia’ definitivamente perfezionato.

Ed infatti, anche ad ammettere che le parti fossero mosse dall’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni effettuate senza la copertura dell’accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza delle convenzioni attuative), si dovrebbe, comunque, richiamare la regola dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ acquisiti, con la conseguente esclusione per le parti stipulanti del potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (cfr., per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

Ne’, infine, puo’ dubitarsi che l’accordo del 25.9.1997 si colloca nell’ambito della fattispecie prevista dalla L. n. 56 del 1987, art. 23.

Sulla base di tale norma, quanto agli agenti negoziali, e’ necessario solo che si tratti di sindacati nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative (dato di fatto pacifico nella fattispecie), mentre e’ da ritenersi irrilevante la mancata sottoscrizione da parte di alcuna delle organizzazioni firmatarie del ccnl, essendo l’accordo nazionale integrativo vincolante per tutti i destinatari.

In base agli esposti criteri interpretativi, ormai consolidati, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29/7/2005 n. 15969, Cass. 21/3/2007 n. 6703), deve, quindi, accogliersi il primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura afferente all’ultimo contratto (relativo al periodo 2.11.1998/30.1.1999).

2. Nel quadro degli stessi indirizzi ermeneutici, deve, invece, confermarsi la legittimita’ del termine apposto al contratto del 7.2 – 30.4.1998, stipulato anteriormente al 30/4/98 e della proroga dello stesso di trenta giorni.

Con riferimento a quest’ultima, va rilevato che, in casi analoghi (v.

fra le altre Cass. 24/9/2007 n. 19696), questa Corte ha reiteratamente confermato la legittimita’ della proroga dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30/4/1998, sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva (accordo del 27/4/1998), delle esigenze contingenti ed imprevedibili richieste dalla legge e connesse con i ritardi che avevano inciso negativamente sul programma di ristrutturazione.

3. In egual modo va, poi, riconosciuta la legittimita’ del termine apposto al contratto stipulato per “concomitanza ferie” dall’1 luglio al 30 settembre 1998, palesandosi infondate le censure avanzate in proposito.

Questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo sulla fattispecie analoghe a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre), ha reiteratamente affermato l’insussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto il nome del lavoratore sostituito, per determinare la tesi opposta la violazione di norme di diritto, oltre che una erronea interpretazione della normativa collettiva.

Si e’ rilevato, infatti, che, ad escludere l’autonomia del contratto a termine regolato dalla contrattazione collettiva rispetto alla previsione legale, si determinerebbe un palese contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte e gia’ richiamato (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588), secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, ex art. 23 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Giova soggiungere che altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr.

ad es. Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7/3/2008 n. 6204) hanno confermato le decisioni di merito che, nel ritenere l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale, hanno interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso di riconoscere, quale unico presupposto per la sua operativita’, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Cosi’ come (cfr. Cass. 28/3/2008 n. 8122) si e’ confermato che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26/11/1994) e’ quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale… l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operativita’ l’onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonche’ la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unita’ organizzativa alla quale lo stesso e’ stato destinato”.

Alla luce dei principi indicati, vanno, quindi, ritenuti infondati gli ulteriori motivi del ricorso, per la parte relativa al primo ed al secondo contratto (afferenti ai periodi 7.2 – 30.5.1998; 1.7 – 30.9.1998).

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa ad altro giudice di pari grado, il quale, attenendosi ai criteri di interpretazione specificati, provvedera’ anche in ordine alla regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Cosi deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

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