Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7540 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7540 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 27153-2010 proposto da:
MOTOBARCA ZEN DI AZZALIN LORENZO & C SS 01047740293
in persona del legale rappresentante Sig. LORENZO
AZZALIN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
o

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO BRIZZOLATI, che la rappresenta e difende

2014
461

unitamente all’avvocato AZZANO CANTARUTTI LUCA giusta
procura speciale a margine;
– ricorrente contro

POLYFORM SNC 00103550299;

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Data pubblicazione: 01/04/2014

- intimata –

Nonché da:
POLYFORM SNC 00103550299 in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato

unitamente all’avvocato BONELLO RICCARDO giusta
procura a margine;
– ricorrente incidentale contro

MOTOBARCA ZEN DI AZZALIN LORENZO & C SS 01047740293;
– intimata –

avverso la sentenza n. 823/2010 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 12/04/2010, R.G.N.
3460/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato KATIA FERRARINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto
del ricorso incidentale;

2

D’AMICO ROBERTO, che la rappresenta e difende

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Motobarca Zen s.s. (già snc) di Azzalin Lorenzo & C., in persona del
legale rappresentante, previo accertamento tecnico preventivo ed
assumendo che la motobarca da pesca acquistata dalla Polyform snc, e
pagata come da fatture quietanzate, aveva dei vizi e mancava di alcuni
accessori, convenne in giudizio la società venditrice. Chiese la condanna a
quanto necessario per eliminare i vizi, alla restituzione della somma

esclusi, nonché ad accessori previsti e non consegnati.
La società venditrice sostenne la mancanza di vizi e propose domanda
riconvenzionale, assumendo che non era stato ancora pagato l’intero
prezzo convenuto, nonostante la quietanza di pagamento sulle fatture.
Il giudice di primo grado accolse parzialmente la domanda attorea
riconoscendo la riduzione del prezzo per i vizi presenti (pari a euro
14.400); rigettò la domanda riconvenzionale, ritenendo che l’intera
somma pattuita era stata pagata dall’acquirente, come risultante dalle
fatture quietanzate dalla venditrice; condannò questa al pagamento della
somma determinata dal consulente tecnico per l’eliminazione dei vizi.
1.1.La venditrice propose impugnazione principale, chiedendo la riforma
della sentenza sia per la parte che aveva accolto la domanda attorea, sia
per la parte che aveva rigettato la domanda riconvenzionale.
L’acquirente propose appello incidentale per il capo che aveva
condannato la venditrice alla rifusione delle spese solo della consulenza
tecnica e non anche di quelle dell’ATP.
2. La Corte di appello di Venezia accolse parzialmente l’appello della
società venditrice.
Riconobbe l’esistenza dei vizi della motobarca e confermò la sentenza
quanto alla debenza dalla società venditrice all’acquirente della somma
ritenuta dal primo giudice, ma a titolo di risarcimento del danno.
Accolse la domanda riconvenzionale di condanna dell’acquirente al
pagamento del prezzo residuo, pari alla differenza tra il prezzo
convenuto, pacificamente di euro 147.128.000, e la somma versata
dall’acquirente con assegni. Sostenne che le fatture quietanzate dalla
venditrice, pari all’importo dell’intero prezzo, pur costituendo confessione
stragiudiziale erano «smentite e contraddette» dalla dichiarazione

corrispondente ad accessori originariamente previsti e poi concordemente

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resa dal rappresentante della società acquirente in sede di interrogatorio
formale, di aver versato con assegni solo la somma di 125 euro, pari
all’importo documentato con gli assegni, senza che avesse mai dedotto
nel primo grado o negli scritti difensivi di aver effettuato i pagamenti in
contanti o in altri modi; con la conseguenza, che l’ultima dichiarazione
confessoria dell’acquirente <> la portata della confessione
contenuta nelle quietanze del venditore.

pagamento di euro 2.893, 34, oltre accessori.
Compensò integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, e
correlativamente pose a carico di ciascuna parte, per la metà, le spese
della consulenza di ufficio e dell’accertamento tecnico preventivo, sulla
base della soccombenza reciproca (sentenza del 12 aprile 2010),
3. Avverso la suddetta sentenza, la società acquirente propone ricorso
per cassazione con due motivi.
Resiste con controricorso la società venditrice che propone ricorso
incidentale con un motivo e deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La società acquirente, con il primo motivo del ricorso principale,
impugna la parte della sentenza che, in accoglimento della domanda
riconvenzionale della società venditrice, ritiene non pagato una parte del
prezzo pattuito per l’acquisto della motobarca. Deduce insufficiente e
contraddittoria motivazione.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Quanto alle assunte contraddizioni nella valutazione da parte del giudice
delle risultanze dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della
società acquirente, le suddette dichiarazioni sono riprodotte solo
parzialmente e manca ogni indicazione in ordine alla esatta collocazione
negli atti processuali. Ne consegue l’inammissibilità del motivo, per
violazione dell’art. 366. n. 6 cod. proc. civ., non potendosi valutare la
prospettata contraddizione nel generale contesto delle dichiarazioni rese
in sede di interrogatorio formale (da ultimo Cass. 9 aprile 2013, n. 8569).
Quanto alla censura relativa a quanto ritenuto dal giudice in ordine alla
mancata deduzione da parte dell’acquirente di pagamenti in forme
diverse dagli assegni, è inammissibile per mancanza di decisività.

Quindi, compensati i crediti reciproci, dichiarò la venditrice obbligata al

Infatti, lo stesso ricorrente, che nello svolgimento del processo racconta
che la venditrice aveva assunto con la riconvenzionale il mancato
integrale pagamento, non deduce di aver allegato e provato il pagamento
residuo, rispetto al pagamento con assegni, mediante mezzi diversi; si
limita a affermare di averlo sostenuto solo con la comparsa conclusionale,
quindi, quando non avrebbe potuto più provarlo.
2.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce omessa

quale si era doluto della mancata considerazione dell’importo speso per
l’ATP nel porre le spese a carico della società acquirente.
2.1. Rileva la deduzione come vizio di motivazione di un vizio processuale
di omessa pronuncia in ordine all’appello incidentale, senza alcun
riferimento alla nullità della decisione derivante dalla assunta omissione.
Con conseguente inammissibilità, secondo quanto di recente ribadito
dalle Sezioni Unite:«Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto
censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo
comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi
riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque
ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la
necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione
numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il
ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza,
in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è
indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della
fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con
riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco
riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione,
dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga
che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare
sulla violazione di legge.». (Sez. Un. 24 luglio 2013, n. 17931).
Comunque, il ricorrente non considera che, con la riforma della sentenza
di primo grado, il giudice deve riconsiderare complessivamente le spese
processuali dei due gradi e, quindi, l’appello incidentale sulle spese resta
assorbito dalla nuova valutazione imposta dalla riforma della sentenza.
3. In conclusione, il ricorso principale è inammissibile.

motivazione e lamenta l’omessa pronuncia sull’appello incidentale, nel

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4. La società venditrice, con ricorso incidentale, impugnando la sentenza
nella parte in cui riconosce il risarcimento per i vizi della motobarca
venduta, deduce insufficienza di motivazione.
4.1. Il motivo è inammissibile, per assenza della richiesta specificità delle
censure. Esso si articola, infatti, attraverso la contrapposizione tra le
proprie argomentazioni di appello e le affermazioni della sentenza,
denunciate come apodittiche e insufficienti, senza la puntualizzazione di

sostegno.
Di conseguenza, il ricorso incidentale è inammissibile.
5. In ragione della reciproca soccombenza, le spese processuali del
giudizio di cassazione sono integralmente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014

Il consigliere estensore

una qualche insufficienza decisiva con l’indicazione delle ragioni a

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