Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 754 del 16/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 16/01/2020), n.754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 21990-2018 proposto da:

ANTONIA DI MAGGIO, in qualità di difensore e di Procuratore

antistatario di C.B.;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 16417/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RILEVATO

che nell’ordinanza n. 16417 del 2018 la statuizione relativa alle spese processuali non indica che le spese processuali liquidate devono essere distratte in favore del procuratore antistatario.

Diritto

CONSIDERATA

la natura di errore materiale dell’omissione;

P.Q.M.

Dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 16417 del 2018 nella sesta riga dopo la parola “gradi” si aggiunga “da distrarsi in favore dell’antistatario avv. Antonia Di Maggioli. Fermo il resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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