Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 754 del 14/01/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 754 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 27842-2011 proposto da:
DELL’OLIO FRANCESCO DLLFNC65D21C.5147, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA AMITERNO 2, presso lo studio
dell’avvocato CENTO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSA GIUNTO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DEI LA GIUSTIZIA;

– intimato —

Data pubblicazione: 14/01/2013

avverso il decreto nel procedimento RG. 424/2010 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA del 18.3.2011, depositato il 30/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

Giunio Massa) che si riporta agli scritti e deposita cartolina di avvenuta
notifica.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Doti LUCIO
CAPASSO che ha concluso per l’accoglimento del 1° motivo del
ricorso, assorbito il resto.

In fatto e in diritto

Rilevato che Francesco Dell’Olio ricorre per cassazione nei confronti
del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che,
liquidando euro 6.000,00 per anni sei di ritardo, ha accolto
parzialmente la domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per
violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo
al fallimento della Capital Italia s.r.l. svoltosi avanti al Tribunale di
Lucca e nell’ambito del quale erano decorsi circa diciotto anni dalla
data della presentazione della domanda di ammissione al passivo;
che il Ministero della giustizia non ha svolto difese;
che in prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato
memoria illustrativa.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione
semplificata;

Ritenuto che con i primi sei motivi si censura il decreto impugnato,
sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione,

Ric. 2011 n. 27842 sez. M1 – ud. 18-10-2012
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udito per il ricorrente l’Avvocato Aldo Niccolini (per delega avv.

nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de

qua di dodici anni;
che la censura è fondata, nei limiti di seguito precisati;
che, in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e
tenendo conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile

particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in
presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una
particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di
proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e
quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di
pluralità di procedure concorsuali indipendenti;
che, sebbene la procedura in questione —come già riconosciuto da
questa Corte in fattispecie identica (Sez. I, 14 novembre 2011, n.
23831)— si presenti senz’altro di particolare complessità, non è
conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto
di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai setti
anni;
che l’accoglimento degli esaminati motivi e la necessità di
rideterminare, insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare
dell’indennizzo e di regolare le spese, comporta l’assorbimento degli
ulteriori motivi;
che il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito;
che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, n.
21840/09; n.22869/09; n.1893/2010; 19054/2010), a mente della
quale l’importo dell’indennizzo può essere di euro 750 per anno per i
primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in
Ric. 2011 n. 27842 sez. Ml
-3-

ud. 18-10-2012

fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti

considerazione del limitato paterna d’animo che consegue all’iniziale
modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere
richiamato il parametro di curo 1.000 per ciascun anno di ritardo;
che, pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al
pagamento in favore del ricorrente di euro 10.250,00 a titolo di equo

risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni diciotto quella, da
ritenersi ragionevole, di anni sette;
che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della
domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa
Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;
che le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo, tenuto conto, per il giudizio di legittimità, di
quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 in attuazione dell’art.9 comma
2 D.L. n.1/2012 conv. in Legge n.271/2012 (cfr.S.U.n.17406/12), in
particolare dei parametri indicati dalla Tabella A- Avvocati per lo
scaglione di riferimento, dei criteri di valutazione previsti dall’art.4 e
della riduzione prevista dall’art.9 del Decreto citato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo
nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in
favore del ricorrente della somma di E 10.250,00 oltre interessi legali su
detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso
in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, in
complessivi € 1.140 -di cui euro 490 per onorari ed curo 600 per dirittioltre spese generali ed accessori di legge, e delle spese di questo
giudizio di legittimità, in €, 506,25 per compenso e in 100,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.

Ric. 2011 n. 27842 sez. M1 – ud. 18-10-2012
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indennizzo per il periodo di undici anni di irragionevole durata, quale

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione 6/1 della
Corte di Cassazione, il 18 ottobre 2012
Il pr

L’estensore

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