Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 754 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 14/01/2011), n.754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GEORGIA SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante p.t.

Sig. M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS S.P.A. (OMISSIS) – Riunione Adriatica di Sicurta’ – in

persona dei legali rappresentanti Dr. M.G. e Dr.

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERONA 9,

presso lo studio dell’avvocato GRANOZIO ROMANO, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3839/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

seconda sezione civile, emessa il 21/06/2005, depositata il

15/09/2005, r.g.n. 10809/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato ROMANO GRANOZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilita’, in

subordine rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con la sentenza quivi denunciate la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del tribunale della stessa citta’ di rigetto della domanda dalla societa’ Georgia srl di condanna della societa’ di assicurazione RAS spa al pagamento dell’indennizzo reclamato per il furto del suo autoveicolo, che si assumeva essere stato sottratto da ignoti il (OMISSIS);

rilevato che il rigetto della domanda era stato pronunciato perche’ il giudice del merito non aveva ravvisato la prova certa in ordine alla verificazione dell’assicurato furto, detta conclusione giustificando sulla scorta delle seguenti circostanze:

– le denunce del furto erano contraddittorie in relazione alla data in cui si assumeva che fosse avvenuta la sottrazione del mezzo;

– la deposizione del teste M., cui il veicolo era stato affidato, era in contrasto con quella di altri due testi;

– l’alienazione dell’automezzo in data 15 settembre 1995 a tale Z.I. contrastava con l’acquisto effettuato in data (OMISSIS) dalla societa’ Georgia srl da tale M. A.;

– nel certificato del PRA dell’(OMISSIS) il veicolo medesimo era ancora intestato a tale D.M., il quale aveva dichiarato di avere subito un sinistro nel corso del quale il mezzo aveva riportato danni alla parte anteriore ed a quella posteriore, precisando pure che il veicolo era stato parcheggiato il (OMISSIS), laddove il furto era stato indicato come avvenuto il (OMISSIS);

rilevato, altresi’, che la Corte territoriale, ai fini del rigetto della domanda, ha considerato assorbente il rilievo secondo cui la societa’ assicurata aveva taciuto, all’atto di stipulazione della polizza assicurativa del furto, che il veicolo aveva riportato i predetti danni;

ritenuto che per la cassazione della sentenza la societa’ Georgia srl ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, con il quale – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 75, 83, 126, 115, 116 e 163 c.p.c. nonche’ 1453, 1218, 1697 c.c. error in procedendo e vizio di motivazione – critica la statuizione del giudice del merito sotto il duplice profilo della ritenuta insussistenza del furto (assumendo che le prove raccolte avrebbero dovuto portare a conclusione del tutto diversa) e della affermata inoperativita’ della polizza, nonostante che la relativa eccezione, sebbene proposta in primo grado, non fosse stata espressamente riproposta con il gravame;

considerato che l’intimata societa’ di assicurazione contrasta l’impugnazione con controricorso;

all’esito dell’odierna pubblica udienza, sulle conclusioni del P.M.;

osserva:

questa Corte che il motivo di ricorso, nel suo complesso, non puo’ essere accolto in relazione a nessuno dei due profili in cui esso e’ stato articolato.

Circa l’erronea valutazione delle fonti di prova in ordine all’esclusione del preteso furto, trattasi all’evidenza di censura inammissibile, diretta com’e’ sostanzialmente ad ottenere in questa sede un riesame delle fonti di prova per farne derivare conclusione diversa da quella, non illogica ne’ intrinsecamente contraddittoria, cui e’ pervenuto il giudice del merito in entrambi i gradi del giudizio.

Costituisce, infatti, principio del tutto pacifico che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione.

A seguito dell’inammissibilita’ del primo profilo dell’impugnazione per cassazione resta assorbito l’esame del secondo profilo, essendo evidente che la mancata verificazione del rischio assicurato rende ultroneo l’esame circa la inoperativita’ della polizza per la ragione di cui all’eccezione della societa’ assicuratrice.

Il ricorso e’ rigettato e la societa’ ricorrente e’ condannata a pagare le spese del presente giudizio di legittimita’ nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.300,00 (milletrecento/00), di cui Euro 1.100,00 (millecento/00) per onorari e spese oltre accessori per legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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