Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7539 del 31/03/2011
Cassazione civile sez. VI, 31/03/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7539
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 94/2 009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 21/4/09 depositata il 23/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
e’ presente il Procuratore Generale in persona Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:
“L’agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. B.M. per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, per carenza di motivazione.
Il ricorso e’ manifestamente fondato, in quanto, come denuncia la parte ricorrente, la sentenza impugnata e’ totalmente priva di valida motivazione. La CTR si e’ limitata ad affermare che le ragioni del contribuente (quali?) andavano condivise sulla base della documentazione (quale?) prodotta. E’ evidente che la motivazione e’ soltanto apparente e non spiega in alcun modo le ragioni per te quali la CTR ha annullato la cartella impugnata dal contribuente”.
Considerato:
– che in relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR della Lombardia per la decisione di merito e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra seziona della CTR della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011