Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7539 del 26/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/03/2020), n.7539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6505/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

MANUTENZIONE STRADE s.a.s. DI D.G. e C., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e contro

ROSCOSSIONE SICILIA s.p.a., (Già Agente di riscossione (OMISSIS)

SERIT Sicilia s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 01/14/2012, pronunciata il 21 marzo 2011 e depositata il

31 gennaio 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2020

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrare (“A.E.”) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 288/03/2007 emessa dalla CTP di Palermo che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di iscrizione e ruolo e conseguente cartella per IVA e IRAP 2003 (emessi all’esito di controllo automatizzato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54).

2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la Commissione regionale ritenne che la mancata comunicazione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, comportasse la nullità del provvedimento emesso (nella specie, dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella), non dubitando che “la liquidazione possa essere difforme dalla dichiarazione solo se “sussistano incertezze su aspetti rilevanti” che giustificano, senza alcun margine di discrezionalità, l’obbligo di comunicazione” (così letteralmente la CTR).

3. Contro la sentenza d’appello l’A.E. ricorre con due motivi mentre le altre parti processuali (correttamente notificate) non si costituiscono.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. I due motivi del ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nella sua formulazione, applicabile ratione temporis, anteriore alla sostituzione operata dal D.L. n. 83 del 2012), si deduce l’insufficienza motivazionale circa un fatto controverso e decisivo della controversia, mentre con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si prospettano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”).

2.2. Entrambi i motivi sono fondati.

In merito ai rapporti tra il citato art. 6, comma 5, ed i controlli automatizzati, difatti, questa Corte è pacifica nel ritenere che l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, (Cass. sez. 5, 24/01/2018, n. 1711, Rv. 646922-01). Situazione, quella caratterizzata da incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che, peraltro, non ricorre necessariamente nel caso di liquidazione “cartolare” che si basa sul mero controllo documentale di dati direttamente riportati in dichiarazione dal contribuente e senza margini di tipo interpretativo (si vedano, ex plurimis: Cass. sez. 5, 17/12/2019, n. 33344, Rv. 656408-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9463, Rv. 643769-01; Cass. sez. 5, 25/05/2012, n. 8342, Rv. 622681-01).

Nel caso di specie la CTR, senza riferimento alcuno gli elementi fattuali caratterizzanti la fattispecie posta alla sua attenzione in forza dell’impugnazione del provvedimento impositivo, quindi con motivazione perlomeno insufficiente sotto tale aspetto, ha violato la disposizione di cui innanzi, come interpretata da questa Corte. La Commissione ha difatti ritenuto in ogni caso la mancata comunicazione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, comportante la nullità del provvedimento emesso (nella specie, dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella), non potendo “dubitarsi che la liquidazione possa essere difforme dalla dichiarazione solo se “sussistano incertezze su aspetti rilevanti” che giustificano, senza alcun margine di discrezionalità, l’obbligo di comunicazione”.

3. In conclusione, in accoglimento dei due motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolarizzazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2020

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