Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7539 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15156 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

M.O., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Vincenzo Mazzola, domiciliata presso

la cancelleria della Corte di cassazione, in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 220/66/2013, depositata in data 18

novembre 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 ottobre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 220/66/2013, depositata in data 18 novembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da M.O. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 79/10/2010 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, aveva contestato nei confronti di quest’ultima, esercente attività di lavoro autonomo, per il 2004, un maggiore reddito imponibile, ai fini Irpef, Irap e Iva, in relazione a movimentazioni (di versamento) effettuate sul conto corrente bancario cointestato con il padre Avv.to M.V. e la sorella avv.to M.D., ritenute dall’Amministrazione non giustificate;

– in punto di diritto, la CTR ha affermato che, a fronte della presunzione legale, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie ritenute dall’Amministrazione ingiustificate, la contribuente non aveva prodotto alcuna documentazione idonea a giustificare le stesse in modo rigoroso e analitico, limitandosi ad argomentazioni palesemente generiche e inidonee a superare detta presunzione;

– avverso la sentenza della CTR, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “la violazione e falsa applicazione di norme di diritto” avendo la contribuente dimostrato l’assoluta carenza di legittimazione passiva avuto riguardo allo svolgimento presso lo studio legale di un’attività di mera collaborazione, e non trattandosi come indicato nell’avviso di accertamento in questione di versamenti in contanti (non giustificati) ma di scarico di fittizie ricevute bancarie in precedenza scontate e alla loro scadenza pagate al solo fine di garantire allo studio un “irregolare” finanziamento senza che a tali movimentazioni corrispondessero operazioni fiscalmente rilevanti;

– il motivo è inammissibile;

– in primo luogo va osservato che in base all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il “decisum” della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011). In altri termini, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così, Cass., sez. 5, n. 21296 del 2016; Sez. 6 – 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, in disparte la generica formulazione in rubrica in termini di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, il motivo in questione non menziona alcun passaggio della sentenza impugnata;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, per avere la CTR ritenuto erroneamente non superata la presunzione legale tramite idonea prova contraria da parte del contribuente, ancorchè gli importi elencati nell’avviso non costituissero versamenti in conto ma “scarichi di ricevute bancarie” pagate e in precedenza scontate dagli istituti di credito, affinchè lo studio potesse fare fronte ad esigenze finanziarie, stante il periodo di crisi finanziaria; inoltre, ad avviso della ricorrente, la CTR sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione non avendo l’Agenzia eccepito la mancata indicazione delle fonti finanziarie per il ritiro delle ricevute bancarie ma essendosi limitata a “non ritenere valide le giustificazioni addotte dalla ricorrente circa il ritiro personale delle ricevute bancarie per mancata indicazione delle fonti finanziarie”;

– il motivo – che involge due sub censure da trattare congiuntamente – è inammissibile;

– va premesso che sulla questione posta nel motivo in esame è intervenuta la nota pronuncia della Corte Cost. n. 228 del 24 settembre 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, “limitatamente alle parole “o compensi””, ritenendo che la presunzione posta dalla citata norma con riferimento ai compensi percepiti dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale fosse “lesiva del principio di ragionevolezza nonchè della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”. E’, quindi, definitivamente venuta meno la presunzione, che la citata disposizione poneva, di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale – come è nella specie la contribuente, quale esercente attività di lavoro autonomo – spostandosi, quindi, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi; diversamente come ribadito da ultimo da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22931 del 26/09/2018; n. 32427 del 2019 (v. anche Cass. n. 16440 del 2016, n. 19806 e n. 19807 del 2017), “In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti”; ne consegue, nei limiti della operatività nei confronti dei lavoratori autonomi della presunzione legale di cui all’art. 32 cit. con riguardo ai soli “versamenti” non giustificati, la applicabilità retroattiva della norma anche agli anni di imposta precedenti all’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004;

– nella specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, ritenuto non essere stata superata la presunzione legale relativa di imputazione a ricavi dei versamenti contestati effettuati sul conto bancario cointestato per non avere la contribuente prodotto alcuna documentazione idonea a giustificare in modo rigoroso e analitico le dette movimentazioni ma solo argomentazioni generiche; va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ord. n. 18721 del 13/07/2018);

– non coglie la ratio decidendi poi l’asserito vizio di ultrapetizione in quanto nella specie, a fronte della contestazione dell’Ufficio dei maggiori ricavi (non dichiarati) da lavoro autonomo in relazione a versamenti ritenuti non giustificati effettuati dalla contribuente sul conto cointestato presso la Banca Intesa, il giudice di appello ha confermato la legittimità dell’accertamento, ritenendo – con un apprezzamento in fatto insindacabile – che la contribuente non avesse superato la presunzione legale assolvendo all’onere di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili;

– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte:

– rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 6.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA