Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7539 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7539 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 23798-2010 proposto da:
AUTAMAROCCHI SPA IT00686490327, in persona del suo
legale rappresentante Sig. OSCAR ZABAI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso
lo studio dell’avvocato CIARDO DANIELA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GEI
GIAMPAOLO giusta procura in calce;
– ricorrente contro

KURON S.P.A. (già TDM CASA DI SPEDIZIONI SPA, già
T.D.M.

TOCCAFONDI

DISTRIBUZIONE

1

MERCI

S.R.L.)

Data pubblicazione: 01/04/2014

00425250487, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore (Presidente del Consiglio di
Amministrazione) DONATELLA TOCCAFONDI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo
studio dell’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che la

ALESSANDRO giusta procura in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 259/2009 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 17/08/2009, R.G.N. 321/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato DANIELA CIARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GATTAI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Automarocchi S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, in
riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda svolta in
via monitoria nei confronti della TDM Toccafondi s.r.l.
Resiste con controricorso la Kuron S.p.A., già TDM Casa di
Spedizioni S.p.A., già TDM Toccafondi Distribuzione Merci s.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte di Appello ha rigettato la domanda di Automarocchi per
non avere questa provato di essere autorizzata al trasporto di merci.
La ricorrente, con i due motivi, sotto i profili della violazione di legge
e del vizio di motivazione, deduce che la Corte di Appello si è in realtà
pronunciata su un’eccezione di merito tardiva della TDM e che comunque
l’art. 50 della legge n. 278 del 1974 non richiedeva la prova della

D’le…..1.-

autorizzazione.

1.1.- I motivi sono infondati. Non di una eccezione si tratta ma di
una mera difesa, avendo questa Corte affermato che il trasportatore di
cose per conto terzi che pretende di avvalersi del regime giuridico della
tariffa a forcella previsto dal titolo III della legge n. 298 del 1974 (per il
trasporto di merci su strada), ha l’onere di provare di essere iscritto
nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e di
avere ottenuto l’autorizzazione prescritta per l’esercizio di tale attività,
trattandosi di presupposti per l’applicabilità della speciale disciplina della
tariffa, la cui prova, per il generale principio dell’art. 2697 cod. civ., è a
carico della parte che pretende di avvalersene (Cass. n. 1513 del 1994;
nello stesso senso Cass. n. 16393 del 2009 e Cass. n. 204 del 2003).
Nella motivazione della prima sentenza si legge che «Sarebbe assurdo (e
cioè costituzionalmente illegittimo per irrazionalità manifesta) estendere
una disciplina speciale, con relativi benefici, all’autotrasportatore abusivo
(il quale secondo dottrina e giurisprudenza penale risponde del delitto di
esercizio abusivo della professione, per il combinato disposto dell’art. 348
cod. pen. e art. 26 della legge n. 298 citata)». Né, d’altro canto, la prova
dell’autorizzazione può trarsi dal visto del Comitato provinciale, non
rientrando il fornire tale prova tra le attribuzioni del Comitato, a norma
dell’art. 9 della legge n. 298 del 1974.

3

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

2.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in C 7.200, di cui C 7.000 per
compenso, oltre accessori di legge.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese, liquidate in C 7.200, di cui C 7.000 per compenso, oltre
accessori di legge.

civile, il 21 febbraio 2014.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

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