Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7538 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.F.L. (OMISSIS), in proprio e quale titolare

della Compagnia Il Teatro di Eduardo di Luca De Filippo,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO SECCHI 4, presso lo

studio dell’avvocato OTTOLENGHI ENZO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANELLI PIERLUIGI, LIMENTANI UGO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– resistente –

avverso la decisione n. 5125/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di ROMA, depositata il 15/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ solo presente l’Avvocato Stefanelli Pierluigi, difensore del

ricorrente (arrivato in ritardo dopo la chiusura dell’udienza);

non e’ presente il P.G. Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

Espone il ricorrente, sig. D.F.L., che la controversia ha ad oggetto l’avviso di rettifica della dichiarazione iva 1982, “con allegato processo verbale di constatazione n. (OMISSIS)”, notificatogli l’1.12.1987. Nel merito, il recupero ha ad oggetto un credito d’imposta derivante dalla dichiarazione relativa all’esercizio 1981.

L’Ufficio contesta il credito assumendo che non risulta che il contribuente abbia presentato la dichiarazione iva relativa all’anno 1981, dalla quale deriverebbe il credito vantato. Le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado hanno accolto il ricorso del contribuente, ritenendo provata la presentazione della dichiarazione iva 1981, sulla scorta della ricevuta postale relativa alla spedizione della stessa.

La CTC, invece, ha accolto il ricorso dell’ufficio, ritenendo legittima la rettifica di cui all’atto n. (OMISSIS), notificato al D. F., sul rilievo che il contribuente non poteva beneficiare del condono di cui al D.L. n. 429 del 1982, art. 28 in quanto, per poter beneficiare del provvedimento di clemenza fiscale, avrebbe dovuto rinunciare al credito d’imposta oggetto della controversia.

Il contribuente ricorre contro l’Agenzia delle entrate, per ottenere la cassazione di quest’ultima decisione sulla base di due motivi.

La decisione del ricorso e’ stata rimessa all’odierna adunanza a seguito di relazione redatta ai sensi dell’art. 380 c.p.c.

Diritto

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto per manifesta fondatezza del primo motivo (vizi di motivazione), assorbito il secondo.

La CTC ha deciso la controversia ignorando totalmente il quesito oggetto della stessa, che verteva sulla sussistenza del credito di imposta derivante dalla dichiarazione iva relativa al 1981, che l’ufficio assumeva di non avere mai ricevuto. Il giudice di terza istanza ha rigettato il ricorso del contribuente sul rilievo che proprio la richiesta del credito di imposta impediva di beneficiare del condono, introducendo un thema decidendum assolutamente privo di un supporto ricostruttivo in fatto e privo anche di una adeguata esposizione motivazionale. Nel contempo, ha eluso la ricostruzione dei fatti recepita dai giudici tributari dei primi due gradi di giudizio.

Rileva il Collegio che in questi sensi appare corretta la censura di vizio motivazionale, piuttosto che quella del vizio revocatorio ipotizzalo nella relazione preliminare.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice del merito, nella specie la CTR del Lazio, per il nuovo giudizio. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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