Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7538 del 28/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 29/03/2010), n.7538
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14664/2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende
unicamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
U.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO Sergio, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASETTO GIORGIO, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 954/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 29/11/2005 r.g.n. 798/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
25/02/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Verona, regolarmente notificato, U.P., assunta dalla società Poste Italiane s.p.a. con diversi contratti a tempo determinato a decorrere dall’anno 1999 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevava, sulla base di molteplici deduzioni, l’illegittima apposizione del termine e chiedeva che, previa dichiarazione di illegittimità dello stesso, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dei contratti di lavoro in questione in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.
Con sentenza in data 16.9.2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda e dichiarava la natura a tempo indeterminato dei rapporti in questione, condannando la società convenuta al ripristino del rapporto ed al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione, con accessori, dalla data di offerta delle prestazioni.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 22.11.2005, rigettava il gravame.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a. con cinque motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso la lavoratrice intimata.
Diritto
Con i primi due motivi di gravame la ricorrente lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’interpretazione fornita dalla società datoriale dell’accordo sindacale 25.9.1997.
Con il terzo e quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta la non corretta affermazione secondo cui gli accordi collettivi avrebbero fissato un limite temporale alla stipula dei contratti a termine.
Col quinto motivo di gravame la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva condannato la società al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data delle pretesa messa in mora.
Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 7.10.2008 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
Ad avviso dei Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).
In definitiva il ricorso nei confronti della predetta dipendente deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010