Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7538 del 23/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 16/12/2016, dep.23/03/2017),  n. 7538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23313-2012 proposto da:

IMPRESA COSTRUZIONI SIM SRL 01749220222, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Gregorio VII 269, presso lo studio dell’avvocato ANNA ORLANDO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO COCCHIA,

come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., C.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 188/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 28/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il sostituto procuratore generale, PEPE Alessandro, che

conclude per l’inammissibilità del ricorso e in subordine per il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1. “Con distinti atti di citazione innanzi al Tribunale di Rovereto che davano luogo a due cause poi riunite, tali S.F. e C.B. da un lato, e Z.C. e M.G. dall’altro, convenivano in giudizio SIM IMPRESA COSTRUZIONI SRL, alfine di ottenere pronuncia con gli effetti di cui all’art. 2932 c.c.; previa riduzione del prezzo per vizi costruitivi di varia natura; ovvero, in subordine, domanda di risoluzione e, in ogni caso, di risarcimento danni, previ gli accertamenti del caso oltre ad ulteriori statuizioni per la presenza di ipoteche sugli immobili. Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda. Nel corso dell’istruttoria si procedeva a CTU tecnica. Indi veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale, in accoglimento di quasi tutte le domande delle parti attrici, pronunciava sentenza con fletti di cui all’art. 2932 c.c., riducendo i prezzi per la presenza di vari difetti”.

2. “Con atto di citazione d’appello, notificato come in epigrafe, avverso la predetta sentenza del Tribunale di Rovereto SIM IMPRESA COSIRUZIONI SRL conveniva in giudizio solo i signori S./ C. al fine di ottenere pronuncia di parziale riforma della decisione in merito ad alcuni punti: erronea qualificazione del contratto siccome avente ad oggetto beni finiti invece che al grezzo, con le ovvie ripercussioni sul prezzo finale; erronea quantificazione di taluni difetti, siccome non costruitivi; erronea valutazione sullo stato del muro di sostegno. Si costituiva parte appellata che, oltre a chiedere il rigetto dell’impugnazione, e la sua inammissibilità sotto vari profili, svolgeva appello incidentale per l’accoglimento di una domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.. Indi la causa veniva posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con la memoria di replica gli appellati hanno prodotto documenti ulteriori evidentemente inammissibili e non utilizzabili”.

B. La Corte di appello di Trento rigettava l’impugnazione della società, condannandola alle spese.

1. Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale rileva che i tre motivi proposti sono sostanzialmente riferibili alla erronea valutazione delle prove con riguardo alla: a) interpretazione del contratto quanto alla previsione della consegna dell’opera al grezzo per tutto l’immobile e non solo per il garage; b) erronea valutazione dei vari difetti come costruttivi e non dovuti a carenze di manutenzione (ringhiere e porta basculante del garage); c) erronea individuazione dello stato di instabilità del muro di sostegno a confine.

2. La corte locale rilevava, quanto al primo punto, che l’interpretazione logico-letterale del testo del contratto portava a concludere che l’opera doveva essere consegnata finita ad eccezione del garage (da consegnare al grezzo); che tale conclusione era confermata dalla circostanza incontestata che l’immobile era stato abitato fin dal febbraio 2006; che il c.t.u. aveva valutato e motivato in tal senso.

3. Quanto al secondo punto, la corte locale rilevava la genericità delle contestazioni e la riferibilità a vizi costruttivi di quanto contestato circa la porta basculante del garage (meccanismo di scorrimento ed allineamento gravemente difettosi) e circa le ringhiere, prive fin dalla lavorazione iniziale del trattamento anticorrosione.

4. Infine, quanto al muro di confine instabile, la corte locale rilevava l’inidoneità probatoria della certificazione prodotta non chiaramente riferibile al muro in questione a fronte del chiaro accertamento sul punto da parte del c.t.u.

C. Impugna tale decisione la società che articola due motivi. Nessuna attività in questa sede hanno svolto le parti intimate, alle quali il ricorso è stato inviato per la notifica a mezzo Poste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) ed in particolare sulle condizioni dell’immobile promesso in vendita”.

La Corte territoriale ha errato nell’interpretare il contenuto del contrato preliminare. L’intero immobile compravenduto era stato “venduto al grezzo e non certo finito”. La Corte di appello ha errato nel ritenere che il termine “grezzo” fosse relativo al solo posto auto esterno, che certo non poteva essere venduto al grezzo. La ricorrente riporta la clausola del contratto come segue: “…casetta a schiera n. (OMISSIS) con garage al grezzo e n. (OMISSIS) posto macchina esterno contrassegnato dal n. (OMISSIS) sulla p.f. (OMISSIS) e (OMISSIS) C.C. (OMISSIS)”. Inoltre, rileva la ricorrente che “dalla lettura della relazione tecnica allegata al preliminare si evince chiaramente che sia la casetta a schiera che il garage venivano venduti, sosrtanzialmente, nelle stesse identiche condizioni (vedasi pagine 3, 4, 5, 6 della relazione allegata al preliminare di acquisto): sia per l’una che per l’altro venivano, infatti, previste le tinteggiature come emerge dalla relativa voce tinteggiatura e coloritura; sia per l’una che per l’altro venivano previsti i pavimenti e rivestimenti come emerge dalla relativa voce pavimenti e rivestimenti; sia per l’una che per l’altro venivano previste porte e portoni come emerge dalla relativa voce opere da serramentista; sia per l’una che per l’altro venivano previsti punti luce e prese come emerge dalla lettura della relativa voce impianto elettrico”. Di qui la contraddizione della motivazione, non superata dalla circostanza, affermata ma non provata, dell’immediata abitazione dell’immobile dal momento della sua consegna, posto che “occupare l’immobile è cosa ben diversa dall’abitarvi”. La Corte di appello ha errato nel fare applicazione del “principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.”, posto che “l’aver la difesa SIM sostenuto che l’immobile era stato semplicemente occupato dopo la consegna significa aver inequivocabilmente contestato che l’immobile era stato abitato dal signori S. e C.”.

La Corte di appello ha comunque errato nel ritenere che “sia nel caso in cui si reputi l’intero immobile finito, sia nel caso in cui lo si ritenga consegnato al grezzo i vizi vi sono ugualmente rispetto a quanto oggetto di preliminare”, posto che “la verifica del CTU in ordine alla realizzazione delle opere alle regole dell’arte e soprattutto la quantificazione per la loro sistemazione è invero ben diversa se si tratta di opera finita e/o da consegnare al grezzo”.

Rileva che non è dato “sapere in base a quale ragionamento il CTU abbia potuto stabilire che i lavori non sono stati portati a termine a regola d’arte e siano pertanto affetti da vizi se l’immobile era stato compravenduto al grezzo posto che l’accordo contrattuale era in tal senso. E sfugge come il Giudice d’Appello abbia potuto avallare quanto sostenuto dal Ctu e riconoscere che non vi era regola d’arte anche ove mai si fosse ritenuto che la vendita era al grezzo”.

Quanto all’erronea “qualificazione dei vari difetti quali difetti costruttivi”, la ricorrente osserva che la Corte di appello ha errato nel dichiarare inammissibile l’appello sul punto.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, avendo trascurato di considerare la Corte di appello che “anche le domande di controparte non sono state integralmente accolte posto che la domanda formulata in via “riconvenzionale o incidentale” ex art. 96 c.p.c.è stata dichiarata domanda nuova e come tale inammissibile”. Tale circostanza “avrebbe quantomeno dovuto portare ad una compensazione delle spese anche solo parziale”.

2. Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente non risulta aver depositato gli avvisi di ricevimento delle notifiche agli intimati avviate a mezzo Poste. Dal fascicolo di parte risultano solo le stampe, ricavate in data 26 ottobre 2012 dal sito delle Poste, dalle quali si evidenzia che le raccomandate in questione sono state consegnate in data 18 dicembre 2012. In particolare, la dizione è la seguente “consegnato dal portalettere del centro postale di (OMISSIS) Trento DOG EEC in data 18 ottobre 2012”. Tale stampa però non consente al Collegio di valutare le modalità di consegna che solo ed esclusivamente risultano dagli avvisi di ricevimento originali, che non sono stati depositati.

3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA