Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7538 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2022, (ud. 20/01/2021, dep. 08/03/2022), n.7538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8419-2020 proposto da:

H.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BENINI CARLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE DI

FORLI’/CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 430/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/01/2020 R.G.N. 1697/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2022 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– H.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 31 gennaio 2020, di reiezione della sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda la richiedente aveva allegato di essere cittadina del Ghana e di essersi allontanata dal Paese per seguire il proprio marito, che, in quanto musulmano, era osteggiato dalla propria famiglia, di religione cristiana, aggiungendo che lo stesso era stato frequente oggetto di persecuzioni da parte dei propri fratelli fino a quando non aveva colpito uno di loro in modo grave ed era stato trattenuto dalla Polizia, apparentemente per protezione, ma, in realtà, in arresto: ha concluso, quindi, che la fuga era stata determinata dal rischio di aggressione da parte dei propri familiari;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

Diritto

– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1. CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per non aver applicato il principio dell’onere probatorio attenuato;

1.1. con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma, lett. c, per non aver ritenuto la sussistenza di una minaccia derivante da violenza indiscriminata;

1.3. con il terzo motivo si allega la non corretta determinazione dei seri motivi del caso concreto per la concessione della protezione umanitaria; 2. tutti e tre i motivi, da esaminar congiuntamente per ragioni logico sistematiche, non possono trovare accoglimento;

parte ricorrente, infatti, si duole in modo generico della ritenuta impossibilità di tutela per la propria posizione personale, senza nulla addurre al riguardo con particolare riferimento alla ritenuta non credibilità del racconto, del tutto genericamente contestata; d’altro canto, anche con riguardo alla situazione di violenza generalizzata genericamente addotta ed ai “seri motivi” che sconsiglierebbero il rimpatrio e suggerirebbero il riconoscimento della protezione umanitaria, le censure non si confrontano con la decisione impugnata limitandosi ad un tralaticio riferimento ad un tendenziale difetto di motivazione della pronunzia, non meglio individuato;

non v’e’ dubbio che, come questa Corte ha anche di recente affermato (cfr., sul punto, Cass. n. 22511 del 2021) nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente non può condizionare la verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria che il giudice è chiamato ad effettuare “ex officio” sia rispetto all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nell’area di provenienza del richiedente, sia rispetto alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese e i rischi collegati al rimpatrio che potrebbero esporre l’asilante, proveniente da quella determinata area geografica, ad un’oggettiva vulnerabilità personale, caratterizzata da fenomeni di deprivazione dei diritti della popolazione femminile e dal rischio concreto di sfruttamento sessuale nell’ambito del circuito della tratta di esseri umani;

nondimeno, nel caso di specie, nulla emerge anche in termini di mera allegazione in ordine ad una situazione tale da profilarsi in termini di rischio di esposizione a fenomeni di deprivazione o addirittura sfruttamento atteso che, in assenza di allegazioni all’uopo, la Corte territoriale, con valutazione immune da vizi logici e non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto inconfigurabile un siffatto rischio sotto il profilo, invocato da parte ricorrente, di violazione dell’esercizio di diritti umani inalienabili;

3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.

Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3.1. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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